
LUOGHI PUBBLICI.
PEDINAMENTI. In linea di principio generale
in Italia pedinare qualcuno
in luogo pubblico o aperto al pubblico non è reato. Tuttavia la
Cassazione ha statuito che un pedinamento potrebbe diventare reato se la persona
pedinata si accorge di essere controllata e viene molestata (rif.
molestie
art.
660 CP.). Es. sentenze 7393/2000, 5855/2001, 43439/2010,18117/2014. Secondo la
Cassazione un atteggiamento risulta molesto quando è caratterizzato da
'petulanza o altro biasimevole motivo', cioè dalla
'volontà di dare fastidio a qualcuno con arrogante invadenza e con
un'intromissione inopportuna nell'altrui sfera di libertà'. Un
chiaro esempio può essere il
comportamento dell'imputato nella
sentenza 18117/2014.
I pedinamenti devono quindi essere discreti, contenuti e mirati.
Bisogna evitare atteggiamenti invasivi, arroganti, intimidatori,
insistenti, pressanti che possano turbare o comunque infastidire la persona
pedinata.
GPS. In Italia posizionare un localizzatore satellitare GPS nascosto
in un veicolo e usarlo
non è reato. Secondo la Cassazione un localizzatore
è solo 'una
modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento' o 'una forma
atipica e innominata di pedinamento' (es. sentenze 16130/2002,
9667/2010).
Parliamo di localizzatori senza microfono. Sono esclusi
i localizzatori posizionati dalle aziende sui veicoli aziendali perchè regolamentati
dall'art. 4
dello Statuto dei Lavoratori.
Anche in luoghi pubblici, aperti al pubblico
o facilmente visibili da luogo pubblico bisogna rispettare delle
regole generali. In particolare bisogna evitare di divulgare foto, video,
abitudini, frequentazioni e
spostamenti della persona controllata (vedi
regole generali indagini private...). |
E' ammesso nascondere temporaneamente una microcamera in luogo pubblico
e allontanarsi? Per il Garante della Privacy andrebbero rispettate le
direttive sulla videosorveglianza in luoghi pubblici. Ma la
Cassazione ha statuito che "le direttive del Garante della
Privacy non possono ostacolare o invalidare l'azione penale in presenza
di comportamenti delittuosi e della necessità di indagarli". Ne
consegue che, in linea generale, è ammesso nascondere temporaneamente una microcamera in
luogo pubblico e allontanarsi per riprendere un'ipotesi di reato (es.
furti o atti vandalici). Mentre potrebbe essere contestato il mancato
rispetto delle
direttive sulla videosorveglianza se non c'è ipotesi di reato (es. riprendere una persona in compagnia
dell'amante).
Si possono usare teleobiettivi, visori notturni o droni per
effettuare controlli video nascosti?
La Cassazione ha statuito che le acquisizioni nascoste di video
in luoghi pubblici 'non devono superare la naturale capacità dei
sensi'. Ipotizziamo l'ingresso di una casa visibile da
luogo pubblico, ma che non può essere avvicinato perchè c'è un ampio
giardino privato. Le persone che entrano ed escono dalla casa sono
riconoscibili solo con un teleobiettivo. Ma usare un teleobiettivo
in un caso simile potrebbe non essere legale. Questo principio
generale vale anche per i
visori notturni (vedere nel buio) e i droni (volare).
Fonti e approfondimenti:
Tribunale di Arezzo: pedinare l'amante della moglie con
il GPS non è reato (archiviazione).
Vedi...
La Legge per Tutti: installare un GPS di
nascosto e pedinare qualcuno
con il GPS non è reato.
Vedi...
La Legge per Tutti: il pedinamento non è reato.
Vedi...
Diritto.it: approfondimenti sul pedinamento elettronico.
Vedi...
La Legge per Tutti: vademecum sui pedinamenti.
Vedi...
La legge per Tutti: usare un GPS non è intercettazione e
non richiede autorizzazioni.
Vedi...
La legge per Tutti: filmare persone in luogo pubblico di
norma è
legale salvo causare molestia.
Vedi...
Studio legale Chiuchini:
approfondimenti sulle videoriprese in ambienti pubblici e privati.
Vedi...
Studio legale Brocardi: risposte a dubbi su foto e videoriprese in
ambienti pubblici.
Vedi...
Dal ns. blog: come scoprire un localizzatore
nascosto sotto ad un veicolo.
Vedi...
Dal ns. blog: come creare un localizzatore satellitare di emergenza.
Vedi...

REGISTRARE DI NASCOSTO.
In linea di principio generale le registrazioni audio o le
videoregistrazioni fatte di nascosto da chi prende
parte ad una conversazione sono lecite. Questi casi non sono
intercettazioni (le intercettazioni si verificano quando
tutte le persone presenti sono ignare di essere
captate).
Secondo la Cassazione 'quando la finalità della
captazione nascosta è quella di far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una discussione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa'
(es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste
effettuate dai diretti interessati sul luogo di lavoro
(es. sentenza Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro
di Nola rif. FCA Pomigliano).
Le registrazioni o videoregistrazioni nascoste devono avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico. Oppure
nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio
privato di chi effettua la captazione nascosta. Di principio non sarebbe ammesso registrare di nascosto nella privata
dimora o nell'autoveicolo di una persona ignara della
captazione nascosta: ma ci sono state eccezioni che hanno tenuto conto
di finalità e circostanze, es.
Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola. Negli
ambienti di lavoro è opportuno evitare registrazioni nascoste negli uffici
privati e nei retrobottega perchè sono luoghi assimilati alla
privata dimora (approfondimenti...). Infine, se la registrazione deve essere esibita in giudizio,
è necessario che almeno uno degli interlocutori ascoltabili
nella registrazione sia parte in causa nel processo (l'accusante,
l'accusato o entrambi).
Posso registrare le mie telefonate di nascosto? In Italia i privati
cittadini possono registrare o videoregistrare di nascosto le telefonate
o le videochiamate alle quali prendono parte. Non c'è obbligo di preavvisare l'altro interlocutore, nè di segnalare la
registrazione con suoni speciali (Cassazione 16886/2007 e 18908/2011).
Le aziende e i professionisti devono invece preavvisare se registrano le telefonate.
Fonti e approfondimenti:
Studio legale Rando Gurrieri: le registrazioni nascoste dei
privati cittadini non sono un reato.
Vedi...
La Legge per Tutti:
vademecum per registrare conversazioni di nascosto.
Vedi...
La Legge per Tutti: registrare le proprie telefonate di nascosto
non è reato.
Vedi...
La Legge per Tutti: registrare di nascosto sul luogo di lavoro
non è reato.
Vedi...

INDAGARE IN PROPRIO.
I privati cittadini possono fare delle indagini in proprio? Cioè occasionali indagini svolte da loro direttamente
e nel loro
esclusivo interesse su questioni che li riguardano personalmente?
Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha chiarito: "la licenza di investigatore privato è necessaria solo per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi e in forma imprenditoriale
o professionale". In linea di principio generale svolgere personalmente un'indagine occasionale su
fatti propri e nel proprio esclusivo interesse non è reato e non richiede
nessuna licenza.
Le prove ottenute con un'indagine in proprio possono essere
esibite in giudizio? Si, purchè siano prove valide (approfondimenti...)
Fonti e approfondimenti:
La Legge per Tutti: indagare in proprio non è reato.
Vedi...
Studio legale Cataldi: la sentenza 48264/2014.
Vedi...
Avv.to Renato D'Isa sulla sentenza 48264/2014 e sulle indagini in proprio.
Vedi...

ATTI VANDALICI
In linea
di principio generale è ammesso posizionare
microcamere nascoste per identificare i responsabili di atti vandalici.
Es. Cassazione 5591/2006, 22093/2015, 39293/2018, 30191/2021.
Naturalmente devono esserci evidenze
di atti vandalici già avvenuti recentemente e fondati timori che possano
ripetersi a breve.
I videocontrolli nascosti devono durare per il tempo
strettamente necessario e devono avere la
finalità di individuare il responsabile dell'illecito
per generare documentazione probatoria. E' quindi escluso il
generico scopo di prevenzione o comunque spiare cosa succede nei
dintorni. La ripresa deve essere
limitata all'area interessata e immediati dintorni. Non bisogna riprendere
private dimore altrui e pertinenze (approfondimenti...).
I parcheggi condominiali di solito non sono considerati private
dimore. Dal 2017 solo i danneggiamenti in
luogo pubblico sono reati (art.
635 CP).
La Cassazione, nell'emettere le sentenze sopra, si
è scontrata con il fatto che le videoriprese nascoste non avevano
rispettato le
regole sulla videosorveglianza imposte dal Garante della Privacy. Ma la Cassazione ha
ribadito: "in questi casi è irrilevante che vengano rispettate o
meno le direttive sulla
videosorveglianza, poichè la
relativa disciplina non può costituire sbarramento all'esercizio
dell'azione penale." (sentenza 22093/2015).
In pratica la Cassazione ha stabilito che la
repressione dei delitti ha la precedenza, confermando che le direttive del Garante
della Privacy non possono ostacolare o invalidare le indagini su
comportamenti delittuosi.
Fonti e approfondimenti:
Atti vandalici e danneggiamenti:
filmare di nascosto il resposabile di atti vandalici non è reato (La Legge per Tutti).
Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: quando sono penalmente
rilevanti? (La Legge per Tutti).
Vedi...
Studio legale AltaLex:
la videoripresa privata come prova atipica (regime probatorio dei controlli video privati).
Vedi...
Studio legale Canestrini:
legittimità e ammissibilità in giudizio delle videoriprese di
privati cittadini.
Vedi...
La
Legge per Tutti: cosa succede a seguito di una denuncia per vandalismo?
Vedi...

ILLECITI IN AZIENDA (CONTROLLI
DIFENSIVI).
In linea di principio generale è ammesso installare microcamere nascoste in
azienda per identificare i responsabili
di reati (sono i cosidetti 'controlli difensivi'). Es. furti, danneggiamenti dolosi,
sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza, ecc. In questi casi l'azienda
può ignorare le
regole sulla videosorveglianza imposte dal Garante della Privacy
e
l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Es. Cassazione
3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018,
13266/2018. Naturalmente devono esserci evidenze che taluni
lavoratori stiano ponendo in essere dei comportamenti penalmente
rilevanti a danno del patrimonio aziendale (quindi non meri
inadempimenti contrattuali nè tantomeno scorrettezze soggette
solo a sanzioni disciplinari). I videocontrolli nascosti devono durare
per il tempo strettamente necessario e devono avere la finalità di individuare i responsabili degli illeciti per
generare documentazione probatoria. E' quindi escluso il
generico scopo di prevenzione o comunque spiare l'operato dei
lavoratori. Le riprese
devono essere limitate alle aree interessate e immediati
dintorni. Non bisogna riprendere
atti di
vita privata dei lavoratori. E' infine opportuno evitare il controllo
nascosto degli uffici privati e dei retrobottega in quanto assimilati a private dimore (approfondimenti...).
I principi generali visti sopra valgono anche per controlli sui
dipendenti fuori dall'orario di lavoro?
I controlli
su malattie, legge 104, moralità, divieto di concorrenza,
secondo lavoro, ecc. sono più delicati perchè tendono ad
invadere la vita privata del dipendente e a raccogliere parecchi
dati personali del dipendente.
Sono quindi attività fortemente soggette ad un equilibrio fra i
principi scopo, necessarietà,
proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore.
Per approfondire vedere ad es.
questo PDF dello studio legale MBO e
questo provvedimento del Garante della
Privacy.
Si possono controllare di nascosto anche colf, badanti e
baby sitter nel caso di fondati sospetti di furti o
maltrattamenti? In questi casi
non entrano in gioco solo le regole sulla videosorveglianza e
l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (che, come visto sopra,
non possono ostacolare chi deve indagare delle ipotesi di reato), ma
anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in
private dimore (vedi
approfondimenti art. 615/bis...).
Il fatto che
non sia casa loro non ha
importanza. In questi casi sarebbe opportuno andare dai Carabinieri, che
faranno eventuale richiesta al PM per intercettazioni in
privata dimora se ci sono fondati sospetti di reati con pena
massima superiore a 5 anni (es. maltrattamenti
art. 572 CP).
Fonti e approfondimenti:
Giurisprudenza penale: approfondimenti sentenza 2890/2015.
Vedi...
La Legge per Tutti: suggerimenti per
controllare colf, badanti e baby sitter.
Vedi...
La Legge per Tutti: approfondimenti sentenza 3255/2020
(microcamere nascoste in azienda).
Vedi...
Studio legale MB.O. La delicatezza delle indagini su dipendenti fuori
dall'orario di lavoro.
Vedi...
Studio legale Agostini: approfondimenti sulle
tipologie di indagini difensive in azienda.
Vedi...

CONTROLLO CELLULARI FIGLI
MINORI (CONTROLLI PARENTALI).
In linea di principio generale i genitori possono
controllare il cellulare degli figli minori, ma solo se notano dei
comportamenti anomali. Parliamo di motivati sospetti di hate
speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo,
baby-gang, maltrattamenti, abusi, traffici illeciti, ecc.
E' quindi escluso il generico scopo di prevenzione o comunque di curiosità
su cosa fanno i figli. Secondo il tribunale di Caltanissetta: "se il genitore
non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..."
(sentenza 08/10/2019). Ulteriore conferma giunge dal tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori. E' necessario preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...".
Fonti e approfondimenti:
La Legge per
Tutti: spiare il cellulare di un figlio
minore quando si notano comportamenti anomali non è reato.
Vedi...
La Legge per
Tutti: cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio?
Vedi...
Legge per tutti: controlli parentali (quando possono diventare
reato).
Vedi...
Studio legale Cataldi: sentenza 698/2020 Tribunale di Parma.
Vedi...
Dal ns. blog: App SpyPhone commerciali: quanto sono realmente nascoste?
Vedi...

PUBBLICI REGISTRI
Ci sono tante informazioni liberamente
accessibili a tutti. Es. visura catastale e ipocatastale, planimetria catastale,
mappa catastale, estratto di mappa, rendita catastale, perizia
immobiliare, visura camerale, visura protesti, elenco soci e cariche aziendali,
visura partecipazioni, visura statuto, visura targhe
automobilistiche, certificato di residenza, carichi
pendenti, casellario giudiziale, certificati antipedofilia,
certificati diritti civili, elenco di proprietà immobiliari
e veicoli intestati a una persona, registrazioni e
sorveglianza marchi, ecc. Ottenere queste
e altre informazioni è legale. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda
interessata.
E' legale venire a conoscenza dell'intestatario di un numero
di cellulare? Non è legale venirne a conoscenza tramite
i dati delle compagnie telefoniche. Ma nulla
vieta di provare a venirne a conoscenza in altri modi
con particolari strategie e risorse.
Esempi:
Pratiche.it
e
Tuttovisure.it.
Specifico per gli immobili:
Retevisure.it
Vedi anche
Link Sempreutili.

FAR CREDERE DI ESSERE UN ALTRO.
Far credere di essere un'altra persona è una strategia
antica e comunissima per ottenere vantaggi o informazioni. Ma in alcuni casi potrebbe essere in contrasto con l'art.
494 CP (sostituzione di persona).
Studio Brocardi sull'art. 494 CP
(vedi...).
Regole generali indagini private
Le indagini private (indifferentemente che
vengano svolte da privati cittadini, aziende,
investigatori, avvocati, giornalisti) sono soggette a
regole
generali che ne determinano la legittimità e che tracciano
il
confine fra il diritto ad indagare e il
diritto alla privacy delle persone indagate: |
1) SCOPO (*). Un'indagine privata deve
avere uno scopo
chiaro e
legittimo, che normalmente è connesso alla necessità inderogabile di
esercitare o difendere un diritto.
Es. tutela dignità, salute, reputazione, lavoro, difesa
del
patrimonio, difesa dell'incolumità, repressione dei
delitti, diritto di difesa in sede giudiziaria, diritto
di cronaca per i giornalisti. |
2) PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI (**).
Bisogna acquisire solo informazioni pertinenti e necessarie allo scopo dell'indagine,
cercando quindi di mantenere una continenza
nella vita privata altrui. |
3)
MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI (***).
Le informazioni
devono essere acquisite con modalità legali.
In questa pagina abbiamo cercato di riassumere i
principali limiti imposti dalle leggi, ovviamente in
modo generico e orientativo.
|
4)
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI. Informazioni e dati devono essere custoditi e
trattati tutelandone l'integrità e la riservatezza.
Non bisogna alterare,
divulgare o cedere
indebitamente a terzi informazioni e dati causando un danno
ingiusto di qualsiasi tipo alle persone interessate.
Inoltre informazioni e dati devono
essere conservati non oltre il tempo necessario allo scopo dell'indagine e
ad eventuali procedimenti connessi. | |
(*) Esempi di scopo. 'Ho motivati sospetti che un mio dipendente venda informazioni aziendali riservate
ad un mio concorrente' . E' uno scopo chiaro e
legittimo che rende necessari e inderogabili dei controlli nascosti per
esercitare il diritto di difendere il patrimonio aziendale. Vediamo l'ipotesi opposta: 'Voglio scoprire a quale
progetto sta lavorando un mio concorrente' . In
questo caso lo scopo è illegittimo.
(**) La continenza nella vita
privata altrui è una regola importante
per bilanciare il diritto ad indagare e diritto alla
privacy delle persone indagate. I controlli
devono essere proporzionati allo scopo dell'indagine. Non si devono acquisire informazioni
non pertinenti o comunque non necessarie all'indagine. Ipotizziamo dei
pedinamenti per verificare un
motivato sospetto
di doppio lavoro
di un dirigente presso
un'azienda concorrente. Parliamo quindi di controlli
legittimi e inderogabili per tutelare il patrimonio aziendale. Ma durante i pedinamenti si scopre che
il dirigente ha particolari abitudini sessuali.
Questa è una violazione della privacy del dirigente perchè la sua sessualità non
c'entra nulla con lo scopo dell'indagine.
Eventuali informazioni di questo tipo devono
quindi restare segrete pena
sanzioni.
(***) Le prove acquisite con modalità illegali, cioè violando
i limiti imposti dalle leggi, normalmente sono prove non valide. Ad es.
le prove ottenute
violando le leggi che
prevedono tutele specifiche della privacy (vedi oltre),
corrompendo, minacciando, violando un domicilio,
rubando, facendo credere di essere
un'altra persona, ecc. Le prove non valide normalmente non vengono
ammesse in giudizio (anche se lo scopo
dell'indagine è legittimo e anche se si tratta di prove
schiaccianti). Inoltre, se vengono esibite, possono
generare delle querele (es.
Cassazione 35681/2014). Eventuali prove non valide devono quindi restare
segrete pena sanzioni. O devono essere vagliate da un legale di fiducia prima di qualsiasi altra cosa. In ogni caso è
importante che un legale di
fiducia gestisca l'eventuale ammissione in giudizio delle prove.
Una prova può essere disconosciuta dalla controparte?
Si se la controparte può dimostrare ad es. che è una prova
non pertinente, falsa o alterata.
In Italia il disconoscimento di una prova deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito come previsto dagli artt. 167 183 del CPP.
Vedi anche le leggi
che prevedono tutele specifiche della privacy: |
1) Tutela specifica: privacy dei dati personali (vedi...).
|
2) Tutela specifica: privacy private dimore (vedi...).
|
3) Tutela specifica: privacy delle comunicazioni a distanza (vedi...).
|
Fonti e approfondimenti:
La Legge per Tutti:
valenza processuale delle prove.
Vedi...
Studio
legale Cataldi: le prove illecitamente acquisite non
sono valide (sentenza 35681/2014).
Vedi...
Casi
di disconoscimento
delle prove fotografiche (La Legge per Tutti).
Vedi...

TUTELA SPECIFICA: PRIVACY DEI DATI
PERSONALI
Il GDPR europeo regolamenta nello specifico l'acquisizione, la conservazione
e il
trattamento dei dati personali dei cittadini allo scopo di
tutelarne l'integrità e la riservatezza. Rif. decreti
196/2003 (in parte abrogato) e 101/2018. Il GDPR riguarda principalmente aziende, professionisti ed enti.
Ma il divieto di divulgare indebitamente
informazioni e dati riguarda anche i privati cittadini.
Quali dati
personali protegge il GDPR? Sono dati personali qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
Nomi e cognomi,
indirizzi, codici fiscali,
tessere sanitarie, dati anagrafici, origine
razziale, stile di vita, relazioni personali,
religione, appartenenza sindacale, convinzioni politiche e filosofiche,
orientamento
e abitudini sessuali, stato di salute, cartelle
cliniche, dati biometrici, fascicolo sanitario elettronico, dati
genetici, situazione economica, rapporti bancari, rapporti
finanziari, buste paga, contratti di lavoro, aspetti
patrimoniali, dichiarazioni dei redditi, preferenze e capacità
di spesa, foto di persone riconoscibili, registrazioni audio e
videoregistrazioni di
persone riconoscibili (inclusa la videosorveglianza), posizioni
satellitari GPS di persone riconoscibili, abitudini,
spostamenti, frequentazioni, relazioni, navigazioni in internet.
Principali deroghe al GDPR per le indagini. E'
noto che il GDPR impone l'obbligo generale di richiedere
alle persone il consenso all'acquisizione e al trattamento
di informazioni e dati personali che le riguardano (il
famoso consenso informato che ogni cittadino firma ovunque). Le
persone hanno inoltre il diritto di imporre delle limitazioni al
trattamento
dei loro dati oppure di richiederne la
totale cancellazione (diritto all'oblio). Ma quando si
tratta di indagini e di eventuali procedimenti connessi
ovviamente questi obblighi e questi diritti non ci sono
(rif. decreto 193/2003 art. 24 comma 1 lettera F,
principio confermato anche in rif. al decreto 101/2018).
Tuttavia se la persona interessata può dimostrare
che le informazioni e i dati che la riguardano non sono
pertinenti con lo scopo dell'indagine, rappresentano
un'invasione eccessiva nella sua sfera privata (considerato
lo scopo dell'indagine), sono dati
falsi, alterati,
acquisiti e/o trattati illecitamente, divulgati
indebitamente, ecc. può ovviamente agire di
conseguenza.
Fonti e approfondimenti:
Privacy Italia.
Vedi...
Il sito del garante della privacy.
Vedi...
Privacy dei dati personali e giornalismo investigativo (Garante Privacy).
Vedi...
La videosorveglianza (La Legge per
Tutti).
Vedi...
Il GDPR in sintesi (La legge per Tutti).
Vedi...
I dati personali che anche i privati cittadini non possono
divulgare a terzi (La legge per Tutti).
Vedi...
Le regole sulla videosorveglianza (Garante Privacy).
Vedi...

TUTELA SPECIFICA: PRIVACY PRIVATE DIMORE.
L'art.
615bis
CP tutela nello specifico la privacy delle persone
che si
trovano
in private dimore, vietando l'acquisizione
nascosta e l'indebita divulgazione di notizie e immagini sulla
loro vita privata. Da notare che questa tutela si applica solo
alle private dimore (non si applica
in luoghi pubblici o aperti al pubblico).
Quali sono i limiti della privata dimora oltre ovviamente
alle mura domestiche? Con la sentenza 31345/2017 la
Cassazione ha chiarito che "sono
privata dimora i tutti i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o
professionale, nei quali le persone svolgono
non occasionalmente
atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico
nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso".
Possono essere atti di vita privata ad es. il riposo, lo svago, le
conversazioni (sia private che professionali), la vita familiare, lo
studio, la vita
sessuale, la cura della persona, la lettura, l'alimentazione,
ascoltare musica, le
attività non pubbliche connesse alla politica, alla cultura, alla
religione, al tempo libero, all'arte, alla professione e al lavoro.
Esempi di privata dimora.
La Cassazione ha già considerato
privata dimora gli interni di garage, cantine, camper, roulotte,
cuccette di camion,
i pianerottoli condominiali, i
giardini e le verande (ma solo se protetti per impedire la visibilità da luogo
pubblico es. da siepi, reti oscuranti, vetri
opachi, tendoni), le canoniche delle chiese, gli
spogliatoi, i bagni, le camere di albergo,
i retrobottega,
gli uffici privati, gli ambulatori medici. Non ha invece
considerato privata dimora le stanze di ospedali e RSA,
le celle delle carceri e le camerate delle caserme
perchè in
questi luoghi il personale interno può accedere senza
autorizzazioni o espliciti consensi. Non ha inoltre
considerato privata dimora le
aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche,
aziende, negozi e strutture sportive
(es. banconi, tavolini, corsie, corridoi, sale caffè,
reception, uffici open space, auditorium, piscine,
palestre, ecc.).
Nei casi di foto e videoriprese nascoste la Cassazione
non ha considerato privata dimora gli ambienti
privati facilmente visibili da luogo pubblico (es.
terrazze, giardini, verande, campi da tennis e altri luoghi
privati ma non protetti alla vista dei passanti). Per
approfondire cliccare qui.
Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che
vietano l'accesso abusivo a sistemi
informatici protetti (es. PC e cellulari). Gli strumenti
informatici sono quindi una privata dimora
virtuale, ma solo se protetti es. da password.
L'abitacolo di un
autoveicolo è una privata
dimora? Molte fonti online riportano che l'abitacolo di un autoveicolo non è
privata dimora, trasmettendo il
messaggio che è legale nascondere una microspia dentro un veicolo per captare conversazioni. In effetti,
per quanto possa sembrare incredibile,
in passato era proprio così. La Cassazione ha
infatti statuito numerose volte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615bis, l'abitacolo di un autoveicolo non
era una privata dimora (es. sentenze 10095/2001,
12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014).
Salvo camper, roulotte o cuccette di camion se erano usati come privata dimora.
Ma dopo i chiarimenti introdotti dalla sentenza
31345/2017 (vedere sopra) è iniziata
un'inversione di marcia. Ad es. nella sentenza
33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 delle
motivazioni) e nella sentenza 466/2018 sez. III del
Tribunale di Catania l'autoveicolo è stato considerato
privata dimora. Da notare che tutto questo è riferito a
microspie audio nascoste all'interno di un veicolo per
captare
conversazioni. Non è riferito al pedinamento di un
veicolo (GPS) e neppure a persone che si trovano all'interno di un veicolo
e che vengono fotografate o videoriprese dall'esterno.
Se una microspia nascosta in una privata dimora
non ha funzionato si viola comunque l'art. 615bis? Si. La violazione si
verifica anche 'nell'ipotesi
tentata' (Cassazione 4669/2018). Non ha importanza che la
microspia non abbia prodotto risultati perchè era
guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo
sbagliato.
Posso registrare o
videoriprendere di nascosto chi si trova in casa mia? Secondo la Cassazione un controllo nascosto in una privata dimora,
anche se effettuato dal proprietario, in linea di principio è illegale
se tutte le persone presenti sono ignare di essere controllate (es.
Cassazione 9235/2012 e 36109/2018). E'
invece legale se chi effettua
il controllo nascosto in casa sua è fisicamente presente negli ambienti controllati, insieme alle persone ignare del controllo (es. Cassazione 22221/2017
e 27160/2018). In questo secondo caso l'ipotesi di
violazione della privacy ex art. 615bis CP può
sussistere solo se è possibile dimostrare che audio e video sono
stati indebitamente divulgati a terzi.
Fonti e approfondimenti:
La Legge per Tutti: le riprese di giardini e aree private facilmente visibili da luogo pubblico
non sono un eato.
Vedi...
La Legge per Tutti: esempi di estensione della privata
dimora.
Vedi...
La Legge per Tutti: raccolta di casi e sentenze sull'art. 615bis.
Vedi...
Studio
legale Brocardi: art. 615bis (casi e sentenze).
Vedi...
Approfondimenti Avv.to Chiuchini.
Vedi...
TUTELA SPECIFICA: PRIVACY COMUNICAZIONI A DISTANZA.
Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la
privacy delle comunicazioni a distanza (es. comunicazioni mediante PC, tablet, telefonini,
servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram,
Messenger, ecc.).
In sintesi vietano l'illecita acquisizione,
interruzione, alterazione, divulgazione o pubblicazione delle
comunicazioni a distanza. Da notare che questa
tutela si applica
solo alle
comunicazioni a distanza (non
si applica alle conversazioni faccia a faccia fra persone
fisicamente presenti nello stesso luogo). Es. Cassazione
13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2006, 28251/2009,
33499/2019.
Da citare anche l'art.
617septies CP che vieta l'indebita divulgazione o
pubblicazione di audio, foto e video con lo scopo di
danneggiare volontariamente la reputazione e l'immagine di
una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il fenomeno
del 'revenge porn').
La tutela degli artt. 617-623 si applica anche
alle comunicazioni a distanza fra
macchine? Si. Ad es. PC o centraline che dialogano fra
loro via internet per trasferire automaticamente dati
telematici senza presenza umana.
L'art.
617bis
CP si applica anche all'installazione di microspie
ambientali, microcamere e
microregistratori? No.
La Cassazione ha statuito che l'intercettazione di una
comunicazione a distanza si concretizza quando
entrambi gli
interlocutori sono ascoltabili. Microspie
ambientali,
microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche
tecniche per inserirsi in un canale di comunicazione fra persone
distanti.
Fonti e approfondimenti:
Studio legale Brocardi: art. 617.
Vedi...
Il nuovo articolo
617septies e i suoi limiti (Diritto.it).
Vedi...
Indagini private e tecnologie investigative
La tecnologia ha un
ruolo sempre più importante in ogni aspetto
della vita. Inevitabile che sia così anche
quando bisogna indagare, scoprire,
decidere. |

In Italia la
stragrande maggioranza delle indagini private riguardano
l'infedeltà di coppia. Secondo'The Richest'
e 'Match.com' l'Italia è infatti la
seconda nazione al mondo dove si tradisce di più, dopo
la Thailandia. Oggi in Italia siamo arrivati a quasi
50 separazioni ogni 100 matrimoni (erano 3 su 100 nel
1975 e 20 su 100 nel 2007). Una progressione che toglie ogni dubbio su quanto sia
diventato difficile fare coppia in modo sano e duraturo. L'Avv. Gassani, presidente
dei matrimonialisti italiani, sostiene che il 40% delle
separazioni ha come causa i tradimenti. E' stato
archiviata anche la convinzione che gli uomini
tradiscono di più: molti matrimonialisti,
sessuologi e psicologi concordano
nell'affermare che oggi c'è una sostanziale parità fra i sessi
(o addirittura una leggera prevalenza di tradimenti
femminili, soprattutto verso i 45-50 anni). Sotto il profilo
tecnologico il localizzatore satellitare GPS si conferma
un'implacabile 'macchina della verità', visto
il frequentissimo ricorso ai veicoli per
incontrare e frequentare. I localizzatori GPS di qualità
sono consigliati quando i risultati devono giungere in
tempi ridotti e quando non sono ammessi i
limiti localizzatori low-cost. I localizzatori di qualità consentono di non essere
indentificati se l'apparato viene scoperto, offrono
maggiori autonomie (quindi evitano di doversi avvicinare spesso al localizzatore
per ricaricare la batteria con il rischio
di essere scoperti), forniscono avvisi
tempestivi sullo stato del veicolo (che spesso
sono fondamentali per monitorare in realtime la situazione, es. veicolo partito, in sosta, ecc.) e riducono il rischio di dati
mancanti o errati soprattutto sui luoghi delle soste,
che quasi sempre sono l'informazione più importante del tracking
satellitare investigativo e il punto di svolta dei controlli.

Il controllo di colf, badanti e baby sitter. Come abbiamo
visto in questo
capitolo sono controlli che a volte non brillano per
legalità :) Ma va anche detto che le scorrettezze da
parte di colf, badanti o baby sitter non sono certo una
rarità.

Controlli in azienda. Furti in cassa,
danneggiamenti dolosi, sabotaggi, furti in magazzino,
mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, ecc. Sotto
il profilo tecnologico la qualità dei
sistemi video, un buon occultamento e una corretta installazione possono fare
la differenza. Per avere valore probatorio
bisogna riprendere non solo le persone, ma anche i fatti
e le circostanze. L'impiego di tecnologie specifiche e
qualitative è consigliato quando una seconda possibilità
non è un'opzione e quando non sono ammessi
i limiti delle tecnologie video low-cost: es. dettagli poco chiari, blocchi della videoregistrazione, vistosità o
sospettabilità del sistema, focali inadatte, angolazioni
errate e conseguenti prove non
valide.

Registrare o videoregistrare di nascosto incontri,
conversazioni e telefonate alle quali si prende
parte. Gli italiani hanno il tasto REC
facile. Sotto il profilo tecnologico nella maggior
parte dei casi si tratta di registrazioni audio fatte con il cellulare. Ma il
cellulare a volte è inadatto a causa dell'ingombro, della ridotta qualità
del suono (soprattutto se
viene tenuto in tasca o in borsa come avviene spesso), della
scarsa autonomia con registratore attivo e della
forte sospettabilità: è infatti
diventato frequente richiedere lo spegnimento o
l'allontanamento dei cellulari durante le conversazioni
riservate perchè si teme che possa avere il registratore
attivo in background.
L'impiego di tecnologie specifiche e qualitative è
consigliato quando non sono ammessi i limiti delle registrazioni fatte con i cellulari: es. blocco
improvviso della registrazione, filtri audio
inadatti alla captazione di voci distanti, insospettire l'interlocutore,
ridotta autonomia, rumori di disturbo, ecc.

Controllo dei figli minori. Sotto il profilo tecnologico si
cerca di controllare quasi sempre i cellulari. Ma
a volte non è possibile perchè molti ragazzi custodiscono i loro
segreti meglio di 007 e sono informatissimi
dell'esistenza di Trojan e SpyPhone. Considerato che nei
moderni sistemi operativi mobile recuperare le password è
diventato praticamente impossibile, in alcuni casi vengono
usate specifiche microcamere tattiche in alta definizione
nascoste provvisoriamente negli ambienti per tentare di
riprendere le password digitate sui display di cellulari (è
un metodo macchinoso e non adatto a tutti, ma porta spesso al risultato se viene gestito con
costanza e giuste tecnologie). Se invece il cellulare ha delle
protezioni biometriche (es. l'impronta digitale) si ricorre
quasi sempre al
trucco di appoggiare il dito
della persona al suo cellulare mentre dorme. Insomma controllare i
ragazzi non è un gioco da ragazzi. |
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Atti vandalici, minacce, sabotaggi, avvelenamento di
animali,
liti condominiali,
lettere minatorie, imbrattamenti, furti della
posta, furti di corrente elettrica o acqua, taglio cavi
elettrici, distacco contatori. E' noto che gli italiani
sono litigiosi,
soprattutto con il vicinato. Sotto il profilo
tecnologico la qualità dei sistemi video, un buon
occultamento e una corretta installazione possono fare
la differenza. Per avere valore probatorio bisogna riprendere
non solo le persone, ma anche i fatti e le circostanze.
L'impiego di tecnologie specifiche e qualitative è
consigliato quando una seconda possibilità non è
un'opzione e quando non sono ammessi i
limiti delle tecnologie video low-cost: es. dettagli poco chiari,
blocchi della videoregistrazione, vistosità o
sospettabilità del sistema, focali inadatte, scarsa
sensibilità luminosa, angolazioni errate e conseguenti prove non valide.
Per ottenere inquadrature complete spesso si ricorre a
microcamere nascoste nei dintorni (da una finestra, un
cespuglio, un albero, un altro veicolo parcheggiato
vicino,
un palo della luce, ecc.). Le microcamere puntate
dall'interno del veicolo interessato verso l'esterno
sono le più semplici e veloci da attivare, ma non possono riprendere l'atto fisico dell'illecito
(solitamente la rigatura della portiere) e non
offrono quasi mai delle inquadrature complete di fatti e
circostanze. |
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Altro male italico: l'abbandono di rifiuti.
Spesso vengono utilizzate delle fototrappole commerciali
per indagare questi eventi. Ma altrettanto spesso le
fototrappole commerciali si rivelano inadatte perchè con
focali fisse di 2.8 o 3.6 mm. (utili solo per riprendere
fino a una decina di metri), con sensori di movimenti e
illuminatori ad infrarossi che non funzionano oltre 10-12 metri
(ma spesso i punti adatti a posizionare l'apparato si
trovano a distanze di 20-40 metri), senza diretta video live
(fondamentale per predisporre interventi sul posto e per
monitorare la situazione),
senza videoregistrazione continua (fondamentale per
raccogliere più elementi possibile), ecc. Ma
anche perchè le fototrappole commerciali sono piuttosto vistose e ben note ai malfattori, che
spesso le cercano appena giunti sul posto e le individuano con facilità.
Le fototrappole commerciali sono infine
strumenti tutt'altro che 'low-cost', visto che una semiprofessionale
con caratteristiche decenti può superare i 250-300 euro e una
professionale può superare i 1200 euro. Esistono soluzioni video
alternative alle fototrappole commerciali e progettate in modo
specifico per
determinate indagini. |
(Cliccare qui)
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