Cosa possono fare le agenzie investigative e gli investigatori privati in Italia






Il portale del Diritto
 La Legge per Tutti ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino...". (articolo completo).


 
Nella comunità giuridica risulta essere un'affermazione frequente. In linea generale è senz'altro vera, ma se non viene approfondita può generare confusione. Fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle sostanziali differenze, ad esempio:

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto, può raccogliere informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino può raccogliere solo informazioni su sue questioni private e personali (vedi oltre). In pratica l'investigatore privato ha una veste professionale formalizzata che giustifica l'attività di raccolta probatoria per conto del cliente: questo per il normale cittadino è vietato.

  • Le agenzie investigative sono rigidamente assoggettate alle norme europee GDPR (trattamento dei dati personali). Mentre il normale cittadino, in taluni casi, ha maggiore libertà d'azione perché non è assoggettato al GDPR quando agisce per motivi e usi personali (art. 2 GDPR).

  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (es. art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

  • Le agenzie investigative dispongono supporti organizzativi, formazione professionale ed esperienze in materia di indagini private che un normale cittadino non può avere.

Anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine privata?


Si, ma solo per 'motivi e usi personali', cioè su questioni private che lo riguardano in modo diretto e personale. In questo caso non c'è bisogno della licenza prefettizia prevista per le agenzie investigative. Questo è lecito fino a quando tale attività non assume "carattere professionale o imprenditoriale", cioè non viene svolta per conto di terzi dietro pagamento di un compenso.

La conferma è nella sentenza 48264/2014 della Cassazione, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato per un cittadino che aveva svolto una lunga serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti della ex moglie. Tuttavia sono attività che possono comportare altri rischi, ad esempio errori operativi e strategici, emotività o violazione della privacy.

Di seguito cercheremo di vedere in sintesi l'aspetto più importante: i principali limiti di legge che riguardano le indagini private in Italia.



Quali sono i principali controlli nascosti vietati dalla legge, sia per le agenzie investigative che per i normali cittadini?

Controlli nascosti all'interno di private dimore e uffici privati altrui.

Controlli nascosti su comunicazioni a distanza altrui (PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, account, ecc.).

Controlli che causano molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine. In pratica bisogna agire in modo discreto e contenuto, altrimenti si rischia una denuncia per molestie (o stalking in casi gravi e reiterati).

Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, archivi riservati, ecc.


Vediamo ora i principali controlli nascosti che di per sé non configurano ipotesi di reato.

Pedinamenti e appostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. A patto di agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine.

Controlli nascosti con localizzatori GPS.
Di principio generale vengono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.

Foto e video fatti di nascosto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' ammesso riprendere di nascosto quando si è fisicamente presenti sul posto, documentando ciò che si sta osservando con i propri occhi. Mentre, salvo riprese per fondati sospetti di reati (es. atti vandalici reiterati, furti e danneggiamenti ricorrenti), non è ammesso nascondere microcamere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e allontanarsi. In ogni caso foto e video non devono essere divulgati pubblicamente e bisogna agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine.

Consultazioni di pubblici registri e banche dati pubbliche.

Controlli nascosti all'interno della propria privata dimora o del proprio ufficio privato. Sono ammessi solo se si è fisicamente presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste senza allontanarsi.

Richieste di informazioni a persone informate sui fatti. In questi casi bisogna presentarsi all'interlocutore con la propria reale identità (non bisogna far credere di essere un'altra persona).

Microspie nascoste all'interno degli autoveicoli. Può sembrare strano, ma la Cassazione ha confermato più volte che non è reato anche se ci si allontana dopo aver nascosto la microspia. Questo perchè un autoveicolo non è un luogo di privata dimora. Resta comunque un controllo al limite e di dubbia legalità.

 Ma svolgere dei controlli nascosti che di per sé non configurano ipotesi di reato non è affatto sufficiente per essere in regola. Per non violare la privacy bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza".
Proporzionalità e continenza

Fermo restando quanto visto sopra, i controlli nascosti devono essere anche pertinenti e proporzionati allo scopo. In concreto, la verifica non può essere generica o indiscriminata: lo sconfinamento nella privacy della persona deve avvenire con strumenti, tempi e modalità limitati allo stretto necessario per ottenere le informazioni che servono.


Ad esempio, non è ammesso nascondere un localizzatore GPS nell'auto di una badante sospettata di maltrattare un anziano: sarebbe un controllo
non attinente, abusivo e sproporzionato, visto che le presunte percosse avvengono in casa.

Diverso sarebbe se la badante fosse concretamente sospettata di allontanarsi dal posto di lavoro durante la notte, lasciando l'anziano da solo: in questo caso di norma può essere lecito monitorare di nascosto gli accessi di casa dell'anziano con appostamenti, telecamere o sensori sulla porta d'ingresso/cancello. Mentre non è lecito monitorare di nascosto l'interno della casa o l'auto privata della badante.

Comunque nessun controllo nascosto, neppure il più lecito e necessario, può durare a
tempo indefinito: se non si ottengono riscontri in tempi ragionevolmente contenuti, il controllo occulto va interrotto.

Scopo e necessarietà

I controlli occulti devono essere necessari per perseguire uno
scopo lecito, che di norma coincide con la necessità di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto (o adempiere a un dovere di tutela come la potestà genitoriale).

Si pensi ad esempio ad un controllo GPS.
Se lo scopo del controllo è interferire nella vita privata di una persona che ha rifiutato attenzioni sentimentali, è uno
scopo chiaramente illecito: di conseguenza il controllo GPS diventa lesivo della privacy, aprendo la strada al risarcimento dei danni e a reati penali come molestie o stalking.

Ben diverso è un controllo GPS necessario per tutelare un figlio minore (es. concreti sospetti di uso di droghe, condotte a rischio, ludopatie) o per raccogliere prove in ambito civile o penale (es. infedeltà coniugale, tutela del patrimonio o della sicurezza familiare). In queste circostanze i controlli nascosti rispondono a interessi leciti e giuridicamente tutelati, salvo abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza".

Terminiamo questo breve viaggio nelle regole generali delle indagini private ricordando che non c'è alcun obbligo di esibire le informazioni raccolte in tribunale. Nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni raccolte servono solo per risolvere una situazione in ambito privato o per verificare sospetti e prendere decisioni. L'unica regola invalicabile è non rendere pubbliche le informazioni raccolte (ad esempio sui social network, nelle chat di gruppo o negli ambienti di lavoro). Tutto deve essere gestito con la massima discrezione, per non ledere la privacy e la reputazione delle persone coinvolte
.

I riferimenti pubblicati in questa pagina sono puramente generici e informativi. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.
 

Fonti e approfondimenti

 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
 Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.
 Avv. d'Isa: il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
 Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
 Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

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