Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Partiamo da quanto pubblicato recentemente dal noto portale del Diritto La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino."

In pratica un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre un investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.

Questo fa sorgere una prima domanda: quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino?

La principale differenza giuridica sta nel fatto che l'investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, è autorizzato a porsi sul mercato per svolgere delle indagini in forma professionale e per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. L'attività dell'investigatore privato è ulteriormente disciplinata dal DM 269/2010.

Un'altra differenza giuridica è che l'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sul trattamento dei dati personali. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati personali altrui in ambito domestico o comunque per uso personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C del GDPR). A patto che non divulghi pubblicamente dati e informazioni (es. sui social).

Un'ulteriore differenza giuridica è che l'eventuale illecito commesso da un investigatore privato potrebbe essere soggetto
alle aggravanti previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino. 


Quindi anche anche un normale cittadino può svolgere un'indagine privata?


Si. Ma, non avendo la licenza rilasciata dal Prefetto, un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Significa che può indagare solo su questioni che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Spesso si tratta di questioni familiari o personali dove vengono controllati coniugi, figli, conviventi, fidanzati, ecc. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. A conferma c'è la
sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato la sua ex moglie per mesi ma è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.

Un dubbio frequente quando si scopre di essere stati oggetto di indagini e controlli nascosti: è possibile denunciare un investigatore privato?


Il lavoro dell'investigatore privato è legale e gli investigatori di solito sanno entro quali limiti possono muoversi. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha raccolto con discrezione e con metodi legali delle informazioni necessarie a perseguire uno scopo lecito. E' possibile denunciare un investigatore privato solo se ha infranto i limiti di legge.

Anche un normale cittadino che ha svolto un'indagine privata su una questione che lo riguarda direttamente può essere denunciato solo se ha infranto i limiti di legge. Tuttavia in molti casi si tratta di controlli piuttosto semplici e che non espongono a significativi rischi: ad es. brevi pedinamenti e appostamenti in luogo pubblico, saltuari accessi a determinati locali pubblici, foto scattate in luogo pubblico, accessi a pubblici registri, registrazioni o videoregistrazioni nascoste con presenza fisica sul posto di chi le effettua, controlli di autoveicoli con localizzatori GPS (non sono considerati intercettazioni ma pedinamenti), richieste di informazioni a persone informate sui fatti. Anche i controlli audio nascosti all'interno di autoveicoli sono sostanzialmente ammessi perchè la Cassazione ha recentemente ribadito che l'autoveicolo non è privata dimora.

Ma, a differenza degli investigatori privati, a volte i normali cittadini fanno anche controlli non ammessi: ad es. all'interno di private dimore, nei sistemi informatici o negli strumenti per telecomunicare a distanza (PC e telefonini). Altre volte commettono errori dovuti quasi sempre al coinvolgimento emotivo nella questione come aggressioni, minacce, molestie, diffamazioni e comportamenti intimidatori, pressanti, invasivi. Tutto questo può portare ovviamente a conseguenze sanzionatorie (in casi limite anche conseguenze gravi come lo stalking) e/o al fatto che le informazioni raccolte non siano spendibili in tribunale.

Terminiamo questo blog citando in massima sintesi i principali limiti entro i quali è ammesso svolgere delle indagini private. Sono limiti generali che bilanciano due diritti opposti: il diritto ad indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate.

1)
METODI. Non è ammesso indagare con metodi illegali. Es. minacciando, violando la privacy nelle private dimore, violando sistemi informatici o strumenti per telecomunicare a distanza (PC e telefonini), violando un domicilio, corrompendo, rubando, danneggiando, ricattando, attuando comportamenti vistosamente molesti, insistenti, intimidatori, invasivi, ecc.
2) SCOPO E NECESSARIETA'.
Le indagini private devono avere uno scopo lecito, cioè devono essere strettamente necessarie per far valere o difendere un diritto (tipicamente tutela salute, dignità, reputazione, lavoro, patrimonio, famiglia, diritto di difesa in sede giudiziaria, ecc.). Di principio non sono ammessi scopi contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume e neppure scopi futili o non strettamente necessari. Ad es. in presenza di fondati sospetti una persona sposata può controllare di nascosto l'altro coniuge per scoprire se tradisce. Mentre una persona sposata che frequenta un'amante non può controllare di nascosto l'amante per scoprire se frequenta anche altre persone.
3) PROPORZIONALITA' E CONTINENZA. Non è ammesso acquisire informazioni eccessive o comunque non pertinenti con lo scopo dell'indagine. La durata dell'indagine, i metodi di controllo e l'invasività nella sfera privata altrui devono essere proporzionati allo scopo dell'indagine e devono essere contenuti al minimo necessario. Ad es. se si controlla di nascosto un dipendente per fondati sospetti di gravi scorrettezze aziendali, non si possono attuare dei controlli talmente ampi e invasivi da mettere a nudo anche il suo orientamento sessuale o i suoi problemi familiari.
4) RISERVATEZZA. La discrezione è d'obbligo prima, durante e dopo qualsiasi indagine privata. In particolare non è ammesso divulgare pubblicamente dati e informazioni altrui. Le informazioni acquisite devono essere ben custodite, eventualmente esibite solo nelle competenti sedi e conservate solo per il tempo necessario allo scopo dell'indagine. Eventuali informazioni eccessive o comunque non pertinenti con lo scopo dell'indagine devono essere distrutte e restare segrete.


Fonti e approfondimenti
Articoli dove avvocati e studi legali offrono chiarimenti sulle indagini private e sui principali metodi di controllo nascosto, fornendo risposte a dubbi e domande comuni.

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- Avv. d'Isa:
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