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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?
Secondi il portale del Diritto La
legge per tutti:
"Un investigatore privato può compiere
tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se
fossero compiute da un normale
cittadino". Anche
il
noto studio legale Gobbi
& Partners così dichiara: 'Un
investigatore privato può esercitare la
professione entro gli stessi
limiti che ha il normale cittadino'.
Un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre un investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.
In linea di principio generale si. Fra i principali motivi che spingono i normali cittadini verso il fai da te investigativo possiamo citare la necessità di gestire delle questioni relativamente semplici che non richiedono particolari competenze o risorse organizzative (es. controlli con localizzatori GPS), la necessità di svolgere dei controlli saltuari senza dover contare ogni volta sulla disponibilità di terzi, voler evitare il rischio di un mancato risultato dovuto ad una durata troppo breve dell'indagine, voler evitare di esporre delle questioni particolarmente intime e riservate a terzi, budget di spesa incompatibili con i costi delle agenzie investigative, ecc. Tuttavia è importante sapere che in Italia un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Cioè può indagare solo questioni che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Sono i cosidetti motivi e usi personali. In pratica sono quasi sempre questioni familiari o questioni confinate nella sfera strettamente personale. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. Va citata ad es. la sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato l'ex moglie per mesi ma è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.
Il lavoro dell'investigatore privato è legale. Gli investigatori sanno entro quali limiti possono muoversi e non accettano incarichi che richiedono il superamento dei limiti legali. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha svolto dei controlli nascosti ammessi per raccogliere delle informazioni necessarie a perseguire uno scopo legittimo. E' possibile denunciare un investigatore privato solo se ha infranto la legge. Quali sono i controlli nascosti ammessi? Pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luogo pubblico, verifiche in locali pubblici, accessi a pubblici registri, foto, registrazioni e videoregistrazioni nascoste in presenza di chi le effettua (sono ammesse in luoghi pubblici, nella propria privata dimora o nel proprio ufficio ma non nella privata dimora o nell'ufficio altrui), controlli di autoveicoli con localizzatori GPS (non sono considerati intercettazioni ma pedinamenti), richieste di informazioni a persone informate sui fatti (a patto di presentarsi con la propria reale identità). Tutto questo vale sia per gli investigatori privati che per i normali cittadini. E' evidente che i controlli nascosti comportano un'invasione nella sfera privata altrui. Ma come si bilanciano il diritto a svolgere dei controlli nascosti e il diritto alla privacy delle persone controllate? I controlli nascosti devono rispettare quattro principi cardine: scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza. In sintesi i controlli nascosti devono essere strettamente necessari per perseguire uno scopo legittimo (es. far valere o difendere un diritto). Non sono ammessi scopi illegittimi, futili, superflui o non chiaramente individuabili. Inoltre i controlli nascosti devono essere limitati all'acquisizione delle informazioni minime indispensabili per tale scopo. Quindi devono essere controlli limitati e proporzionati, affinchè l'invasività nella sfera privata altrui sia il più possibile discreta e contenuta. In pratica significa che, anche se lo scopo è legittimo, non è ammesso svolgere dei controlli nascosti smodatamente ampi, prolungati, insistenti e invasivi. E non è ammesso portare alla luce aspetti, dati, situazioni o persone che non c'entrano nulla con lo scopo dei controlli. Eventuali informazioni non pertinenti o eccessive devono quindi essere distrutte e restare segrete. Ovviamente qualsiasi informazione ottenuta mediante controlli nascosti non deve mai essere resa pubblica (es. nelle chat, nei social, negli ambienti di lavoro, ecc.). Tutto quanto sopra vale sia per gli investigatori privati che per i normali cittadini. Ma, come dichiarato anche dallo studio legale Gobbi & Partners in un'intervista a ForensicsNews, in Italia si assiste spesso al paradosso che i normali cittadini godono di più libertà d'azione rispetto agli investigatori privati. Aggiungiamo che i controlli nascosti non devono necessariamente essere finalizzati ad esibire le prove raccolte in tribunale: questo non è un obbligo ma una scelta. Infine è importante ricordare che ci sono controlli nascosti non ammessi a prescindere, sia per i normali cittadini che per gli investigatori privati: ad es. all'interno di private dimore senza essere presenti sul posto (autoveicoli esclusi), nei sistemi informatici (PC, server, reti, telefonini, tablet, database protetti dalla privacy, ecc.) e nelle comunicazioni a distanza (chat, posta, messaggi, telefonate, ecc.). Rif. artt. 615bis e 617-623 CP. Inoltre non è ammesso svolgere dei controlli con atteggiamenti apertamente molesti, petulanti, insistenti, invadenti, intimidatori, ossessivi o persecutori. Tutto ciò può portare a conseguenze sanzionatorie anche pesanti, come ad es. lo stalking art. 612bis CP in casi gravi e reiterati. Aggiungiamo che normalmente le prove raccolte con questi metodi non sono utilizzabili in tribunale e devono restare segrete, perchè diversamente sarebbe come dichiarare di aver commesso un reato. Fonti e approfondimenti Pubblicazioni dove avvocati e studiosi del Diritto offrono chiarimenti sulle indagini private e sui principali metodi di controllo nascosto, fornendo risposte ai dubbi più comuni. - La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: si può denunciare un investigatore privato? Vedi... - Avv. Gobbi: gli investigatori privati e i normali cittadini hanno gli stessi poteri. Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato? Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo per controllare gli spostamenti è reato? Vedi... - Studio legale Corsinovi: nascondere un localizzatore GPS con microfono in un autoveicolo è reato? (sentenza 3446/2024 Cassazione) Vedi... - Avv. d'Isa: il coniuge che pedina l'altro coniuge non commette reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato. Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto se si è fisicamente presenti sul posto? Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto se si è fisicamente presenti sul posto? Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: anche i normali cittadini possono svolgere indagini con valenza processuale. Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi... - Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi... - La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati da non pubblicare? (GDPR e trattamento dei dati personali). Vedi... - Altalex Avv. Marani: l'utilizzo di una microspia ambientale all'interno di un autoveicolo può essere intercettazione telefonica art. 617bis? Vedi... Tutti i diritti riservati ai proprietari dei link
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