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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Recentemente il noto portale del Diritto
 La legge per tutti dell'Avv. Angelo Greco ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".

"Come qualsiasi cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo."

Sebbene abbia generato dubbi e discussioni, risulta essere un'affermazione vera. Ma bisogna aggiungere che fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle differenze. Vediamo le principali.

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può raccogliere delle informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino, non avendo la licenza del Prefetto, può raccogliere delle informazioni solo su sue questioni private che lo riguardano direttamente e personalmente.

  • L'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (trattamento dei dati personali) che spesso limitano la sua sfera di azione. Mentre il normale cittadino in molti casi non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi privati e personali (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo consente maggiore libertà d'azione in alcune circostanze.

  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

  • L'investigatore privato dispone di supporti organizzativi e conoscenze in materia di indagini che un normale cittadino spesso non ha. Questo espone il normale cittadino a maggiori rischi dovuti ad errori operativi e strategici, all'emotività e alla violazione delle leggi (di seguito vedremo le principali in sintesi).
Quindi anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si. Ma a due condizioni: il normale cittadino deve svolgere l'indagine nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona. Significa che può acquisire delle informazioni solo su questioni personali che lo riguardano direttamente e solo su una precisa persona che appartiene alla sua sfera privata e personale (spesso coniugi, figli, conviventi, fidanzati, ecc.). In questi casi non ci vuole la licenza del Prefetto perchè non sono attività svolte sistematicamente per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso, ma occasionalmente per 'motivi e usi personali'. La conferma è nella sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un uomo ha pedinato a lungo la sua ex moglie. Ma è stato assolto con formula piena dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Le necessità di monitoraggio discreto, sicurezza privata, controllo aziendale e tutela personale crescono costantemente. Spesso sono necessità che vengono gestite personalmente dai diretti interessati. Una conseguente mutazione sta avvenendo nel mercato delle tecnologie investigative professionali, che fino a pochi anni fa si rivolgeva quasi esclusivamente ad operatori della sicurezza e agenzie investigative mentre oggi è aperto anche a privati cittadini e aziende. Questo rende importante conoscere quantomeno i principali limiti imposti dalle normative vigenti.


Ovviamente sia l'investigatore privato che il normale cittadino non possono raccogliere delle informazioni facendo dei controlli nascosti non ammessi. Ad esempio sono reato:

Controlli all'interno delle private dimore. Esclusi il proprio ufficio o abitazione se si è presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste senza allontanarsi.
Controlli su comunicazioni a distanza altrui. PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, ecc.
Controlli che causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine (possono generare delle denunce che partono dalle molestie e arrivano allo stalking in casi gravi e reiterati).
Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, ecc.



Vediamo ora i principali controlli nascosti ammessi, cioè i controlli che di per sé non sono reato sia per il normale cittadino che per l'investigatore privato:

Pedinamenti,
appostamenti e osservazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Solo se si agisce in modo discreto e contenuto. Non bisogna causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine.
Controlli con localizzatori GPS. Sono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.
Foto e videoregistrazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Solo se si agisce in modo discreto e contenuto. Non bisogna causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Inoltre chi effettua le riprese nascoste deve essere presente sul posto, quindi deve riprendere ciò che vede con i suoi occhi.
Consultazioni di
pubblici registri e banche dati pubbliche.
Foto, registrazioni e videoregistrazioni nel proprio ufficio o abitazione.
Solo se si è presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste senza allontanarsi.

Richieste di informazioni a persone informate sui fatti. Solo se ci si presenta con la propria reale identità.
Controlli audio dentro gli autoveicoli.
La Cassazione ha confermato recentemente che non sono reato (ma restano al limite della legalità).


 Tuttavia anche i controlli nascosti ammessi sconfinano nella privacy altrui. Quindi come si bilanciano il diritto a raccogliere delle informazioni e il diritto alla privacy della persona indagata?
Fermo restando che i controlli nascosti devono essere di tipo ammesso, per non violare la privacy della persona indagata bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamoli in sintesi.
SCOPO E NECESSARIETA'
I controlli nascosti devono essere
necessari per perseguire uno scopo lecito e legale. Normalmente uno scopo lecito e legale è rappresentato dal necessità di far valere o difendere un diritto. Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS, quindi un controllo nascosto che di per sé non è reato.
Ma lo scopo del controllo è curiosare e interferire nella vita privata del vicino di casa antipatico. Quindi uno scopo che non c'entra nulla con la necessità di far valere o difendere un diritto. E' uno scopo biasimevole e lesivo della privacy, che può avere conseguenze sanzionatorie e aprire la strada a richieste di risarcimento danni.
PROPORZIONALITA' E CONTINENZA
Fermo restando quanto visto nel punto precedente, i controlli nascosti devono essere anche attinenti e proporzionati allo scopo da perseguire. Inoltre lo sconfinamento nella sfera privata altrui deve essere 
contenuto sia nei tempi che nei modi.
Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS per scoprire i presunti illeciti di un dipendente aziendale durante l'orario di lavoro, quindi un controllo nascosto che di per sé non è reato e che risulta necessario per perseguire uno scopo lecito e legale. Ma in realtà il controllo GPS si protrae a lungo e ogni spostamento del dipendente viene verificato anche fuori dall'orario di lavoro. Questa invasività arriva a mettere in luce persino le sue abitudini sessuali, cioè un aspetto della vita privata che non c'entra nulla con lo scopo dei controlli. Sono evidenti una sproporzione 
nei controlli ed una mancata continenza nella la sfera privata del dipendente, che hanno comportato una lesione della sua privacy. E' una situazione che può avere conseguenze sanzionatorie e aprire la strada a richieste di risarcimento danni.

Terminiamo questo breve viaggio nelle regole delle indagini private sfatando un altro luogo comune: le indagini non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta che dipende da fatti e circostanze). Resta in ogni caso l'obbligo di non rendere pubbliche le informazioni raccolte (es. nei social o negli ambienti di lavoro) e di gestirle con discrezione per non ledere la privacy delle persone coinvolte.


I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici e informativi. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.



Fonti e approfondimenti


- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.
- Avv. d'Isa:
il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

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