Cosa possono fare le agenzie investigative e gli investigatori privati in Italia






Recentemente il portale del Diritto La legge per tutti dell'Avv. Angelo Greco ha pubblicato un articolo nel quale viene affermato che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".


"...Come qualsiasi cittadino, anche u
n investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo..."


Ma va aggiunto che fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle sostanziali differenze:

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può raccogliere delle informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Il normale cittadino, non avendo la licenza del Prefetto, può raccogliere solo delle informazioni su questioni sue personali (vedi oltre).

  • Le agenzie investigative sono assoggettate alle norme europee GDPR (norme sul trattamento dei dati personali) che non di rado limitano le attività. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi privati (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo consente più libertà d'azione in alcune circostanze.

  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

  • Le agenzie investigative dispongono di personale, mezzi, supporti organizzativi e conoscenze specifiche in materia di indagini private che un normale cittadino di solito non ha.

Anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine?

Si. Purché sia un'indagine svolta per 'motivi e usi personali', cioè su questioni strettamente private che lo riguardano in modo diretto e personale. In questo caso non c'è bisogno della licenza prefettizia prevista per le agenzie investigative. Questo è lecito fino a quando tali attività non assumono "carattere professionale o imprenditoriale", cioè non vengono svolte per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Tutto ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 48264/2014, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato per un cittadino che aveva svolto una lunga serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti della ex moglie.

Spesso le esigenze di raccolta informazioni in ambito privato vengono gestite personalmente dai diretti interessati, quantomeno in una prima fase. Ma questo a volte espone a rischi dovuti ad errori operativi e strategici, all'emotività, alla violazione delle leggi e a reazioni imprevedibili da parte della persona controllata, se si viene scoperti. Nella seconda parte di questo blog cercheremo di sintetizzare i principali limiti di legge delle indagini private.


Quali sono i principali controlli nascosti vietati dalla legge, sia per le agenzie investigative sia per i normali cittadini?


Controlli nascosti all'interno di private dimore e uffici privati altrui.
Controlli nascosti su comunicazioni a distanza altrui (PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, account, ecc.).
Controlli che causano molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine. In questi casi evidentemente non si è agito in modo discreto e contenuto, ma con atteggiamenti che la vittima ha chiaramente notato percependoli intimidatori, invasivi o fastidiosi oltre la soglia della comune tollerabilità. Sono situazioni che possono generare delle denunce per molestie (o stalking in casi gravi e reiterati).
Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, archivi riservati, ecc.

Vediamo ora i principali controlli nascosti che di per sé non configurano ipotesi di reato.

Pedinamenti e appostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. A patto di agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine (vedi capitolo precedente).
Controlli nascosti con localizzatori GPS. Di norma vengono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.
Foto e video fatti di nascosto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Anche questi sono ammessi a patto di agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Va aggiunto che, se non si stanno indagando fatti con rilevanza penale (es. atti vandalici), in linea di principio generale le riprese devono essere effettuate da qualcuno che è fisicamente presente sul posto (cioè da qualcuno che riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi). Foto e video non devono essere divulgati pubblicamente.
Consultazioni di pubblici registri e banche dati pubbliche.
Foto, registrazioni e video fatti di nascosto all'interno della propria privata dimora
o del proprio ufficio privato. Sono ammessi se si è fisicamente presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste senza allontanarsi.
Richieste di informazioni a persone informate sui fatti. In questi casi bisogna presentarsi all'interlocutore con la propria reale identità (non bisogna far credere di essere un'altra persona).
Microspie nascoste all'interno degli autoveicoli.
La Cassazione ha confermato più volte che non è reato, anche se ci si allontana dopo aver nascosto la microspia. Questo perchè un autoveicolo non è un luogo di privata dimora. Resta comunque un controllo di dubbia legalità.

 Ma svolgere dei controlli che di per sé non configurano ipotesi di reato non è affatto sufficiente per essere in regola. Questo perché anche i controlli nascosti ammessi sconfinano nella privacy altrui. Per non violare la privacy della persona controllata bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza".

Scopo e necessarietà
I controlli nascosti devono essere
necessari per perseguire uno scopo lecito. Normalmente uno scopo lecito è rappresentato dal bisogno di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto.
Si pensi ad esempio ad un controllo GPS, quindi un controllo che di per sé non configura ipotesi di reato. Ma s
e lo scopo del controllo è interferire nella vita privata di una persona che rifiuta delle attenzioni sentimentali, è evidente che si tratta di uno scopo illecito: di conseguenza il controllo GPS diventa biasimevole e lesivo della privacy, aprendo la strada a conseguenze sanzionatorie e a richieste di risarcimento dei danni.
Ben diverso è un controllo GPS necessario per verificare concreti sospetti relativi all’uso di droghe da parte di figli minori, tradimenti di coppia, ludopatie o doppie vite familiari: in questi casi il controllo ha una
finalità lecita (nello specifico far valere o difendere diritti legalmente riconosciuti come la tutela della dignità, salute, famiglia, tenore di vita, patrimonio). Sono casi in cui normalmente non è ipotizzabile nessuna lesione della privacy, salvo evidenti abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza".

Proporzionalità e continenza

Fermo restando tutto quanto visto sopra, i controlli nascosti devono essere anche attinenti e proporzionati allo scopo da perseguire. Occorre quindi agire in modo tale che lo sconfinamento nella privacy della persona controllata sia contenuto sia nei tempi sia nei modi.

Ad esempio, non è ammesso nascondere un localizzatore GPS nell'auto di una badante sospettata di picchiare un anziano: sarebbe un controllo
non attinente e sproporzionato, visto che le presunte percosse avvengono in casa. Diverso sarebbe se la badante fosse concretamente sospettata di allontanarsi dal posto di lavoro durante la notte, lasciando l'anziano da solo: in questo caso di norma è ammissibile nascondere un localizzatore GPS nell'auto della badante, ma solo per verificare se e quando si allontana di nascosto (non per scoprire cosa va a fare quando si allontana).
Nella sostanza i controlli nascosti non possono essere indiscriminati. Bisogna raccogliere solo informazioni attinenti allo scopo da perseguire, agendo
con tempi e modi contenuti.

Terminiamo dicendo che le indagini private non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta che dipende da fatti e circostanze). In ogni caso non bisogna rendere pubbliche le informazioni raccolte (es. nei social o negli ambienti di lavoro) e bisogna gestirle con discrezione per non ledere la privacy e la reputazione delle persone interessate.


I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici e informativi. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.
 

Fonti e approfondimenti

 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
 Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.
 Avv. d'Isa: il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
 Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
 La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
 Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

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