L'art. 615 C.P. vieta le interferenze illecite nella vita privata delle persone. Spesso l'art. 615 viene genericamente citato come 'violazione della privacy', ma in realtà si applica solo nei luoghi citati nell'art. 614 C.P. cioè nelle private dimore. La Cassazione ha statuito numerose volte che i luoghi pubblici e gli autoveicoli su pubblica via non sono tutelati dell'art. 615 C.P. (es. sentenze 28251/2009, 45512/2014, 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009). Fanno eccezione camper, roulotte e cabine di camion perchè simili ad una privata dimora. Altre sentenze della Cassazione hanno escluso che il pedinamento in luogo pubblico possa essere un'intercettazione e hanno considerato il localizzatore satellitare GPS come 'una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento' e non come un apparato per svolgere intercettazioni, purchè non abbia il microfono per l'ascolto ambientale (Cassazione 16130/2002, 9667/2010 e altre).
Quindi in luogo pubblico è tutto lecito? No. Le modalità, le finalità e le conseguenze di qualsiasi indagine devono essere legali (dettagli...). Nei pedinamenti in particolare il principale rischio è violare l'art. 660 C.P. cioè disturbare la persona controllata. La Cassazione statuito che pedinare qualcuno in luogo pubblico di per sè non è reato, ma "può divenire reato qualora il soggetto pedinato, ben accorgendosi di essere seguito/controllato, subisca chiaro disagio e venga molestato" (sentenze 18117/2014, 43439/2010, 5855/2001 e altre). Questi rischi di solito non riguardano le agenzie investigative: sono legittimate a pedinare dal decreto 269/2010 e accettano solo incarichi che si possano svolgere con modalità, finalità e conseguenze legali (dettagli...).
In luogo pubblico generalmente è ammesso anche fotografare o riprendere qualcuno. E' stato sentenziato numerose volte che 'chi si trova in luogo pubblico, o facilmente visibile da luogo pubblico, accetta consapevolmente di poter essere anche ripreso'. Anche in questo caso purchè le modalità, le finalità e le conseguenze delle riprese siano legali (dettagli...). In particolare le riprese non devono essere sistematiche bensì occasionali. Devono avvenire con discrezione per non disturbare la persona ritratta e non devono essere liberamente divulgate o pubblicate senza il consenso della persona ritratta (con aggravanti se sono ritratti minori).
Per approfondire:
Privacy Italia su foto e riprese in luogo pubblico. Cliccare qui.
Diritto.it approfondimenti sul pedinamento elettronico. Cliccare qui.
La legge per tutti: vademecum sui pedinamenti. Cliccare qui.
Dal nostro blog: localizzatori satellitari GPS in Italia. Cliccare qui.
REGISTRARE O VIDEOREGISTRARE DI NASCOSTO
Le registrazioni audio o le videoregistrazioni fatte di nascosto da
qualcuno che
prende parte
ad una conversazione sono lecite.
La Cassazione confermato più volte che "quando la finalità
della registrazione è quella di tutelare un diritto proprio o
altrui è lecita, perchè
chi prende parte ad una
discussione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo
interlocutore possa captare il contenuto della stessa"
(es. Cassazione 18908/2011, 24288/2016 e altre). Gli organi
giudicanti hanno ammesso anche registrazioni nascoste sul luogo
di lavoro (es. sentenza Cassazione 11322/2018 e
sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA
Pomigliano) e nella propria privata
dimora (sentenza 22221/2017), sempreché servano
esclusivamente a far valere un diritto in sede
giudiziaria.
1) Le registrazioni o
videoregistrazioni nascoste devono essere effettuate da
qualcuno che sia fisicamente presente sul posto.
2) Le registrazioni o videoregistrazioni nascoste devono
avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico (es. in
pubblica via o in un bar). Oppure nella privata dimora, nell'autoveicolo
o
nell'ufficio di chi effettua la captazione
nascosta. Non è ammesso registrare di nascosto nella privata
dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio della persona
ignara della captazione nascosta.
3) La finalità deve essere raccogliere delle prove per
esercitare il diritto di difesa o, comunque, per far
valere o difendere un proprio o altrui diritto in sede
giudiziaria.
4) Non bisogna pubblicare o
divulgare liberamente il contenuto di registrazioni o videoregistrazioni
(es. su social, a parenti, amici, condomini, colleghi,
ecc.). Si tratta di elementi probatori che vanno
custoditi con segretezza e vanno eventualmente prodotti
nelle competenti sedi.
5) Bisogna usare tecnologie serie e assistite da un
esperto in tecnologie investigative: le registrazioni o
le videoregistrazioni poco qualitative vengono spesso
scartate in sede giudiziaria oppure si prestano a facili
contestazioni della controparte.
Posso registrare le mie telefonate?
Nel caso di privati cittadini è legale registrare le
telefonate sulla propria linea senza preavvisare l'altro
interlocutore (Cassazione 16886/2007 e
18908/2011).
Studio legale Rando Gurrieri sulle registrazioni nascoste.
Cliccare qui.
Informazioni alle quali chiunque può accedere: visura catastale e ipocatastale, planimetria catastale, mappa catastale, estratto di mappa, rendita catastale, elenco immobili, perizia immobiliare, visura camerale, visura protesti, scheda persona e report persona, elenco soci, cariche aziendali, visura partecipazioni, visura statuto, visura targhe automobilistiche e molto altro. E' possibile anche recarsi in comune per richiedere il certificato di residenza o lo stato di famiglia di qualcuno (bisogna disporre del codice fiscale della persona di cui si richiedono le informazioni).
Certificati online: Pratiche.it e Tuttovisure.it
Specifico per il catasto: Retevisure.it
INDAGINI 'FAI DA TE' SU QUESTIONI
PERSONALI: CI VUOLE LA LICENZA DI INVESTIGATORE?
Spesso i privati cittadini fanno occasionali indagini in proprio (fai da te) su questioni personali. Con la sentenza 48264/2014 la
Cassazione ha sostanzialmente legalizzato queste
indagini statuendo: "E' necessaria la licenza di
investigatore privato solo se si svolgono indagini
sistematicamente, per conto terzi e in forma
imprenditoriale per fini di lucro". La Cassazione
ha ammesso anche l'aiuto di amici e parenti
senza fini di lucro.
Guardando oltre questa sentenza va però
raccomandato di evitare i 'fai da te al
completo sbaraglio
(senza strategie, senza nozioni legali basilari, con
tecnologie investigative scadenti e dilettantistiche, con
poco autocontrollo emotivo, ecc.) pena insuccessi e
problemi.
Studio legale Cataldi sulle
indagini occasionali.
Cliccare qui.

RIPRESE NASCOSTE ATTI VANDALICI
Con le sentenze 2890/2015 e
22093/2015 la Cassazione ha statuito che sono legali le videoriprese
nascoste fatte in luogo pubblico (o aperto al pubblico) con il fine di
raccogliere delle prove per esercitare il diritto di
difesa o, comunque, per far valere o difendere un
proprio o altrui diritto in sede giudiziaria.
Non parliamo della classica videosorveglianza
installata fissa a scopo preventivo ma di microcamere nascoste
provvisoriamente per indagare. Si tratta di prove
atipiche documentali che possono essere ammesse in
Tribunale (art. 234 C.P.P.).
1) Il controllo video nascosto deve
essere limitato nel tempo e
deve essere chiaramente finalizzato ad individuare il
responsabile di atti illeciti. Ad esempio devono esserci
prove documentali di atti vandalici avvenuti recentemente. E fondati
timori che possano ripetersi a breve.
2) Non bisogna pubblicare o divulgare liberamente il
contenuto delle videoregistrazioni (es. su social, a
parenti, amici, condomini, colleghi, ecc.). Si
tratta di elementi probatori che vanno custoditi con
segretezza e vanno eventualmente prodotti solo nelle
competenti sedi.
3) Non bisogna riprendere private dimore
altrui e pertinenze di private dimore altrui (es. la porta
di ingresso del vicino di casa o l'interno di
un'abitazione altrui attraverso la finestra). E'
quindi importante curare l'angolare della ripresa,
che deve risultare limitata e chiaramente
focalizzata sull'area di interesse onde evitare
contestazioni. Nel dubbio conviene rivolgersi ad un
esperto in videosorveglianza investigativa.
4) Bisogna usare tecnologie serie e assistite da un
esperto in tecnologie investigative: le
videoregistrazioni poco qualitative vengono spesso
scartate in sede giudiziaria oppure si prestano a
facili contestazioni della controparte.
La Cassazione, nell'emettere le sentenze di cui
sopra, si è scontrata con le direttive del Garante
della Privacy sulla videosorveglianza (es. il famoso provvedimento
omnibus del Garante dell'8/4/2010) che pone limiti
stringenti. Tuttavia la Cassazione ha ribadito che
'in luogo pubblico non ci può essere lesione
della riservatezza altrui'. Quindi le regole sulla
videosorveglianza non possono impedire delle
riprese nascoste provvisorie in luogo pubblico con il
chiaro fine
di raccogliere delle prove per esercitare il diritto
di difesa o, comunque, per far valere o difendere un
proprio o altrui diritto in sede giudiziaria.
Studio
legale AltaLex: regime probatorio dei
controlli video.
Cliccare qui.

NOTARE DEI REATI COMMESSI DA TERZI
A chiunque svolga delle indagini può
capitare di notare reati commessi da terzi.
Traffico di droga, favoreggiamento prostituzione,
reati tributari, maltrattamenti, ecc. In Italia non
esiste l'obbligo di denunciare i reati commessi da
terzi di cui si sia venuti a conoscenza. Fanno eccezione l'essere a conoscenza di reati contro le
personalità dello Stato punibili con l'ergastolo, ricevere
denaro falso, acquistare beni che poi si scoprono essere di
provenienza illecita, l'essere a conoscenza di traffici di
materiale esplosivo o di sequestri di persona scopo estorsione.
Nel caso di reati gravi si raccomanda comunque di sentire un
parere legale.

RIPRESE NASCOSTE DI
COLF E BADANTI.
Con la nota 1004/2007 l'ispettorato Nazionale del Lavoro
ha chiarito che il controllo video dell’operato di colf e
badanti è ammesso con 'procedura semplificata'. Significa che non
bisogna chiedere il parere all’Ispettorato del Lavoro, né
chiedere l’autorizzazione in sede sindacale. Restano gli
obblighi generali del codice della Privacy sulla
videosorveglianza fissa, cioè informare colf e badanti del
controllo video, fargli firmare un consenso scritto e segnalare
la posizione delle telecamere.
Questo però ha aumentato i dubbi nel caso di microcamere
nascoste provvisoriamente per indagare fondati sospetti di
furti o maltrattamenti. Allo stato attuale sembrano equivalersi
il diritto di indagare furti o maltrattamenti e il diritto alla
privacy di colf e badanti. Nel dubbio si raccomanda di recarsi dai
Carabinieri, che valuteranno la richiesta al G.I.P. per
l'installazione delle microcamere. In ogni caso bisogna evitare
le tecnologie
dilettantistiche perchè vengono
quasi sempre scoperte
con facilità da chi vive in un'abitazione. Inoltre possono
generare prove scarsamente qualitative che vengono spesso
scartate in sede giudiziaria o che sono facilmente contestabili
dalla controparte.

RIPRESE NASCOSTE FURTI IN
AZIENDA.
RIPRESE NASCOSTE ATTI VANDALICI
Con le sentenze 2890/2015 e
22093/2015 la Cassazione ha statuito che sono legali le videoriprese
nascoste fatte in luogo pubblico (o aperto al pubblico) con il fine di
raccogliere delle prove per esercitare il diritto di
difesa o, comunque, per far valere o difendere un
proprio o altrui diritto in sede giudiziaria.
Non parliamo della classica videosorveglianza
installata fissa a scopo preventivo ma di microcamere nascoste
provvisoriamente per indagare. Si tratta di prove
atipiche documentali che possono essere ammesse in
Tribunale (art. 234 C.P.P.).
1) Il controllo video nascosto deve
essere limitato nel tempo e
deve essere chiaramente finalizzato ad individuare il
responsabile di atti illeciti. Ad esempio devono esserci
prove documentali di atti vandalici avvenuti recentemente. E fondati
timori che possano ripetersi a breve.
2) Non bisogna pubblicare o divulgare liberamente il
contenuto delle videoregistrazioni (es. su social, a
parenti, amici, condomini, colleghi, ecc.). Si
tratta di elementi probatori che vanno custoditi con
segretezza e vanno eventualmente prodotti solo nelle
competenti sedi.
3) Non bisogna riprendere private dimore
altrui e pertinenze di private dimore altrui (es. la porta
di ingresso del vicino di casa o l'interno di
un'abitazione altrui attraverso la finestra). E'
quindi importante curare l'angolare della ripresa,
che deve risultare limitata e chiaramente
focalizzata sull'area di interesse onde evitare
contestazioni. Nel dubbio conviene rivolgersi ad un
esperto in videosorveglianza investigativa.
4) Bisogna usare tecnologie serie e assistite da un
esperto in tecnologie investigative: le
videoregistrazioni poco qualitative vengono spesso
scartate in sede giudiziaria oppure si prestano a
facili contestazioni della controparte.
La Cassazione, nell'emettere le sentenze di cui
sopra, si è scontrata con le direttive del Garante
della Privacy sulla videosorveglianza (es. il famoso provvedimento
omnibus del Garante dell'8/4/2010) che pone limiti
stringenti. Tuttavia la Cassazione ha ribadito che
'in luogo pubblico non ci può essere lesione
della riservatezza altrui'. Quindi le regole sulla
videosorveglianza non possono impedire delle
riprese nascoste provvisorie in luogo pubblico con il
chiaro fine
di raccogliere delle prove per esercitare il diritto
di difesa o, comunque, per far valere o difendere un
proprio o altrui diritto in sede giudiziaria.
Studio
legale AltaLex: regime probatorio dei
controlli video.
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A chiunque svolga delle indagini può capitare di notare reati commessi da terzi. Traffico di droga, favoreggiamento prostituzione, reati tributari, maltrattamenti, ecc. In Italia non esiste l'obbligo di denunciare i reati commessi da terzi di cui si sia venuti a conoscenza. Fanno eccezione l'essere a conoscenza di reati contro le personalità dello Stato punibili con l'ergastolo, ricevere denaro falso, acquistare beni che poi si scoprono essere di provenienza illecita, l'essere a conoscenza di traffici di materiale esplosivo o di sequestri di persona scopo estorsione. Nel caso di reati gravi si raccomanda comunque di sentire un parere legale.

Con la nota 1004/2007 l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il controllo video dell’operato di colf e badanti è ammesso con 'procedura semplificata'. Significa che non bisogna chiedere il parere all’Ispettorato del Lavoro, né chiedere l’autorizzazione in sede sindacale. Restano gli obblighi generali del codice della Privacy sulla videosorveglianza fissa, cioè informare colf e badanti del controllo video, fargli firmare un consenso scritto e segnalare la posizione delle telecamere.
Questo però ha aumentato i dubbi nel caso di microcamere nascoste provvisoriamente per indagare fondati sospetti di furti o maltrattamenti. Allo stato attuale sembrano equivalersi il diritto di indagare furti o maltrattamenti e il diritto alla privacy di colf e badanti. Nel dubbio si raccomanda di recarsi dai Carabinieri, che valuteranno la richiesta al G.I.P. per l'installazione delle microcamere. In ogni caso bisogna evitare le tecnologie dilettantistiche perchè vengono quasi sempre scoperte con facilità da chi vive in un'abitazione. Inoltre possono generare prove scarsamente qualitative che vengono spesso scartate in sede giudiziaria o che sono facilmente contestabili dalla controparte.
Con la nuova e interessante sentenza 3255 del 14 dicembre 2020 la Cassazione ha sostanzialmente sdoganato l'installazione temporanea di microcamere nascoste in azienda per effettuare i cosidetti 'controlli difensivi', cioè controlli che si svolgono per procurarsi la prova di reati commessi all’interno dell’azienda (tipicamente reati contro il patrimonio aziendale, es. i frequentissimi furti in magazzino).
In pratica il datore di lavoro può usare la videosorveglianza nascosta senza rispettare i limiti imposti dal DPR 300/70 (statuto dei lavoratori). E ignorando i limiti imposti dalle normative in materia di privacy della videosorveglianza. A patto ovviamente che ci siano fondati sospetti di furti o danneggiamenti dolosi sul luogo di lavoro.
Quindi, per rendere leciti tali controlli, non si può genericamente addurre di voler evitare o prevenire eventuali comportamenti infedeli dei lavoratori. Bisogna che ci siano sospetti fondati e documentabili che uno o più lavoratori stiano ponendo in essere un comportamento illegittimo a danno dell'azienda (ad es. prove di furti già avvenuti recentemente e fondati timori che possano ripetersi nel breve termine). Resta pertanto sanzionabile il generico desiderio di controllare di nascosto se i dipendenti dovessero eventualmente fare qualcosa di sbagliato. Né sono ammessi controlli random, anche di brevissima durata, fatti di nascosto solo per mettere alla prova i dipendenti. In ogni caso è sempre vietato pubblicare o divulgare liberamente video e informazioni acquisite (es. sui social o ad altri dipendenti). Tali prove vanno custodite con segretezza e vanno esibite eventualmente solo nelle competenti sedi. Va sottolineato che in nessun caso è ammesso usare tali prove per ricattare il dipendente infedele o per renderlo bersaglio di stalking sul luogo di lavoro.
Infine è opportuno usare tecnologie serie e assistite da un esperto in tecnologie investigative: le videoregistrazioni poco qualitative vengono spesso scartate in sede giudiziaria oppure si prestano a facili e frequenti contestazioni della controparte.
Approfondimenti della 'Legge per tutti' sulla nuova sentenza 3255/2021: cliccare qui.
Attribuirsi falso nome o falso stato (es. assumere delle prove registrando conversazioni o chat con qualcuno al quale si è fatto credere di essere un'altra persona) è una strategia di indagine molto diffusa. Ma è in contrasto con l'art. 494 del C.P.
LE PROVE NON VALIDE
Le prove ottenute con
modalità illegali non vanno esibite in tribunale.
Ad es. le prove ottenute
violando un domicilio (art. 614 CP), violando la privacy in
private dimore (art. 615 CP), violando la privacy di SMS,
WhatsApp, email e telefonate (artt. 617-623 CP), attribuendosi
falsa identità (art. 494 CP).
Se queste prove vengono
esibite in un tribunale si rischia non solo che vengano
scartate, ma si rischia anche una denuncia.
Es.
Cassazione 35681/2014. Eventuali prove non valide vanno
custodite e gestite con massima segretezza. Le prove non valide
devono restare ad uso strettamente
personale, ad es. per prendere decisioni o per organizzare
il proseguo delle indagini con metodi che possano generare prove
valide. Se si ritiene
indispensabile esibire prove non valide in tribunale, si
raccomanda di sentire
prima un parere legale.
Controllare di nascosto il cellulare degli figli minori è ammesso. Parliamo di App SpyPhone, Trojan per cellulari, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza del 08/10/2019) non solo il genitore può controllare il cellulare del figlio, ma addirittura se non lo fa può essere ritenuto responsabile di illeciti commessi dal minore. Ulteriore conferma giunge dal tribunale di Parma (sentenza 698/2020) che così recita: 'I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori. E' necessario preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...'.
Cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio? ('La Legge per tutti') Cliccare qui.
'Legge per tutti': privacy fra genitori e figli. Cliccare qui.
'Studio legale Cataldi sulla sentenza 698/2020 del Tribunale di Parma. Cliccare qui.
MODALITA'.
Qualsiasi indagine deve essere chiaramente focalizzata verso una determinata persona, un determinato fatto o una determinata circostanza. Deve essere svolta con massima discrezione per il tempo minimo necessario. Foto, video, files, informazioni e dati personali non devono essere pubblicati o divulgati. Fatti, elementi, volti, targhe e informazioni che non siano connessi a ciò che si indaga devono essere ignorati, cestinati, oscurati. La privacy in privata dimora (case, appartamenti, uffici privati, ecc.), la privacy delle comunicazioni a distanza (telefonini, PC, tablet, email, WhatsApp, ecc.) e la privacy dei dati personali sono tutelati da apposite leggi (vedere sotto). FINALITA' E CONSEGUENZE. Devono essere corrette anche le finalità e le conseguenze dell'indagine. Ad es. tutelare propri o altrui diritti/interessi legittimi, prevenire azioni ingiuste, far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, precostituire delle prove, esercitare il diritto di difesa in sede giudiziaria (art. 24 Costituzione), difendere legittimamente incolumità, interessi, patrimonio, reputazione, dignità, salute. Non sono ammesse finalità o conseguenze illegali dell'indagine, ad es. arrecare molestia, rubare, danneggiare, ricattare, estorcere, rapinare, diffamare, fare stalking, fare violenza privata, divulgare dati personali al pubblico. Non è ammesso infine svolgere indagini private che interferiscano con eventuali altre indagini in corso delle Forze dell'Ordine. |
Le leggi che tutelano il
diritto alla privacy
In Italia solo le Forze dell'Ordine possono violare un domicilio o violare la privacy delle private dimore, previo mandato della Magistratura (sono le famose intercettazioni ambientali). Questo è dovuto agli artt. 614/615 del C.P. che tutelano il domicilio e il diritto alla privacy all'interno delle private dimore (case, appartamenti, uffici privati, ecc.).


Posso controllare di nascosto le persone che si trovano nella mia privata dimora
quando non sono presente
negli ambienti controllati? No.
"Chiunque
si trovi nella privata dimora di qualcuno deve considerarsi
protetto nella sua privacy ex art. 615 C.P."
Cassazione 9235/2012.
Un controllo nascosto
effettuato dal proprietario della dimora
è illegale se tutte le persone presenti sono ignare
di essere controllate.
E' invece legale quando il proprietario che effettua
il controllo è anche fisicamente presente negli
ambienti controllati, insieme alle altre persone
ignare del controllo
(es. Cassazione 22221/2017).
'La Legge per tutti': riprese di giardini e ingressi privati visibili da pubblica via. Cliccare qui.
Studio legale Brocardi sull'art. 615: cliccare qui.
In Italia solo le Forze dell'Ordine possono violare la privacy delle comunicazioni a distanza, previo mandato della Magistratura (sono le famose intercettazioni telefoniche). Questo è dovuto agli artt. 617-623 del C.P. che tutelano i mezzi per comunicare a distanza e il diritto alla privacy delle comunicazioni a distanza (parliamo di PC, tablet, telefonini, posta, email, WhatsApp, SMS, Telegram, Facebook, Messenger, ecc.). Es. Cassazione 112698/2003. Con la sentenza 2042/2008 la Cassazione ha chiarito che la tutela degli artt. 617-623 C.P. riguarda solo i mezzi per comunicare a distanza e le comunicazioni fra persone distanti. Non si applicano a casi di colloqui ravvicinati 'faccia a faccia'.
Se tramite una microspia o un registratore è ascoltabile solo uno dei due interlocutori di una telefonata, è
intercettazione telefonica abusiva? E se ascolto di nascosto le
conversazioni di persone che si trovano all'interno di un
autoveicolo? Secondo la Cassazione
l'art. 617 si applica solo se entrambi gli interlocutori di
una telefonata sono ascoltabili e solo se c'è un 'illecito inserimento in un canale riservato tra
soggetti diversi e distanti' (ad esempio una linea
telefonica). Non si applica alla captazione nascosta
di conversazioni faccia a faccia (Cassazione 2042/2008,
4926/2009, 28251/2009, 33499/2019). La privacy delle
conversazioni faccia a faccia è tutelata dall'art. 615 e non
dall'art. 617. Ma l'art. 615 è applicabile solo nei luoghi
di privata dimora (l'autoveicolo non è considerato privata dimora).

Studio legale Brocardi sull'art. 617 e sulle intercettazioni telefoniche: cliccare qui.
Dal nostro blog: 'Trojan' per cellulari nel nuovo DL 161/2019 sulle intercettazioni. Cliccare qui.
Controllo cellulari figli minori. Cliccare qui.


Le leggi europee GDPR tutelano i dati personali e ne vietano la libera diffusione al pubblico. Sono considerati dati personali le informazioni su abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica, aspetti patrimoniali, vita sessuale, foto, video, registrazioni, posizioni satellitari GPS, ecc. Il GDPR (in Italia recepito dal codice della Privacy) si occupa di tutelare la riservatezza di questi dati. Il GDPR è vasto e complesso. In sintesi il privato cittadino può essere sanzionabile se divulga al pubblico dati personali altrui (es. sui social, a conoscenti, a parenti, ad amici, colleghi di lavoro, ecc.), ma solo se la divulgazione arreca volontariamente o involontariamente un danno ingiusto di qualsiasi tipo alla vittima. E' sanzionabile inoltre l'uso di dati personali altrui per trarne un profitto economico. Ancora una volta emerge una regola fondamentale in qualsiasi indagine: foto, video, files, informazioni e dati personali devono essere custoditi con segretezza. Non devono essere pubblicati o divulgati liberamente, anche se la finalità è lecita.

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