
In risposta a varie richieste sul tema.
Chi è vittima di molestie telefoniche, che però
non contengano gravi documentabili minaccie all'incolumità fisica o al patrimonio,
raramente ottiene rapidi risultati da una
denuncia se non è uno dei duecentocinquantamila politici nazionali, un grosso industriale o uno degli innumerevoli presidenti di
"qualcosa". I tempi sono quelli biblici della giustizia italiana e i carichi di lavoro della
magistratura e delle forze dell'ordine spesso non consentono di indagare reati "minori".
Impunitas semper ad deteriora invitat.
Comunque, come vedremo
più avanti, i casi di molestie telefoniche danno alla vittima
qualche possibilità in più rispetto ad altri reati minori.
N.B. in questo articolo prendiamo in considerazione solo casi di molestie
generiche non esplicitamente minacciose per l'incolumità fisica, comunque
molestie orientate al mero disturbo della persona.
PRINCIPALI
CASISTICHE
1) INVIO DI MESSAGGI SMS DA INTERNET: diffuso in quanto i
messaggi da Internet non
contengono ovviamente il numero telefonico del mittente ma solamente (talvolta) un
indirizzo IP e un codice identificativo del provider di servizi.
2) INVIO DI MESSAGGI SMS DA CELLULARE: solitamente gli SMS inviati da
un cellulare contengono il numero del mittente, anche se egli ha disabilitato la
funzione di invio del proprio numero. Tuttavia possono esserci servizi (es. servizi "ANON" di taluni numeri
44xxx) per l'invio di SMS anonimi.
3) TELEFONATE MOLESTE SENZA INVIO DEL NUMERO DEL CHIAMANTE
(caller ID).
PRECAUZIONI GENERICHE
a) Quando fattibile è buona abitudine prendere nota nel tempo di tutte le persone
che vengono a conoscenza del nostro numero di cellulare, fin dal
giorno dell'attivazione contrattuale della SIM card. Il modo più semplice per
tenere controllo di ciò è quello di memorizzare i nominativi nel
cellulare stesso, anche se prevediamo di non avere bisogno di chiamarli.
b) Chiunque, per motivi di lavoro o personali, debba rendere pubblico il proprio numero di cellulare, deve ragionevolmente
considerare l'eventualità di avere a che faredegli imbecilli o dei molestatori.
In questo caso non è certo possibile tenere traccia di tutti coloro che vengono
a conoscenza del numero; sarà quindi utile prevedere l'acquisto di un secondo
cellulare e/o una seconda carta SIM per uso strettamente personale, riservando
il primo ad uso lavorativo e spegnendolo fuori orario.
c) Variare il codice di accesso della segreteria
telefonica del numero di rete fissa. Molte segreterie telefoniche per linee
telefoniche fisse consentono
l'ascolto dei messaggi a distanza mediante password. Se non si varia la password
(cosa molto più frequente di quanto si pensi!) chiunque può ascoltare la segreteria tentando i codici
di default (solitamente i classici 1111, 12345, 00000, ecc.) e
attingere informazioni sulla vita privata e/o lavorativa della vittima. Non disabilitare la segreteria se il molestatore
lascia messaggi quando nessuno risponde: è aq tutti gli effetti una
registrazione, quindi un elemento da mantenere agli atti.
d) Considerare il cellulare e il relativo numero come un effetto
personale. Così come siamo restii a far vedere la nostra carta di credito o
la nostra carta di identità al primo che capita, allo stesso modo è opportuno custodire il cellulare. Ci riferiamo soprattutto ai giovanissimi, che amano
scambiarsi il numero di cellulare talvolta ancor prima di sapere il nome di una
persona, salvo poi lamentare
frequentemente delle molestie soprattutto via SMS.
Il cellulare viene ormai definito "third hand"
(terza mano): non è quindi esagerato ricorrere alle medesime precauzioni
che normalmente riguardano altri beni personali.
e) Evitare di personalizzare la segreteria telefonica con un
messaggio vocale dell'utente, soprattutto se di sesso femminile. Si eliminerà
un fattore di possibile disturbo a seguito di ricerche casuali da parte di
perditempo e squilibrati.
f) Ricordarsi che, grazie a servizi
"chiamaora" e simili, in molti casi un molestatore può sapere esattamente
quando accendiamo il cellulare. Se il controllo è costante, i servizi "chiamaora",
"recall" e simili possono fornire al molestatore elementi preziosi per tracciare le abitudini
personali della vittima.
Se il soggetto molestato non è al corrente di questo servizio, e quindi del
fatto che può tranquillamente disabilitarlo, potrebbe essere portato a sopravvalutare il
rischio magari
ipotizzando pedinamenti o presenze ravvicinate che non esistono. Questi servizi possono essere
disabilitati gratuitamente (sentire proprio operatore). Se non si intende disabilitare questo servizio, è opportuno non accendere e spegnere mai il
cellulare negli stessi orari (es. quando usciamo dal lavoro o al risveglio) per non comunicare abitudini e orari.
g) Nel caso di numeri telefonici di
rete fissa è una precauzione diffusa richiedere di NON
essere inseriti negli elenchi telefonici, soprattutto se intestatari di sesso
femminile. E' possibile scegliere questa opzione anche
registrandosi sul sito www.190.it
di Telecom.
PASSARE
ALL'AZIONE
1) Annotare data e ora delle chiamate o conservare gli SMS molesti,
preferibilmente creando a parte un testo con cronologia corredata di appunti sugli argomenti e/o di registrazioni. Questi dati
potrebbero risultare particolarmente preziosi per analizzare anche dopo mesi i tabulati degli operatori di telefonia, ma anche per l'esamina degli orari e dei giorni della settimana
allo scopo di cercare aspetti potenzialmente interessanti (es. abitudini e orari
del molestatore). Le molestie telefoniche sono uno dei casi previsti dalla legge
in cui, a discrezione del magistrato, può essere disposta l'intercettazione in
centrale di un numero telefonico: le autorità cometenti, dopo avere identificato il
numero del chiamante (ovviamente ciò avviene anche se le chiamate sono con
"numero anonimo"), provvederanno a mettere
sotto controllo l'utenza/utenze del molestatore per iniziare la raccolta di prove
da spendersi in giudizio. Le prove acquisite dal molestato con registrazioni
"fai da te" vengono tenute solitamente in debita considerazione sia da parte degli
investigatori che da parte
degli organi giudicanti (meglio ancora se integrate con testimonianze di
terzi soggetti in ascolto durante le telefonate moleste).
N.B. Registrare telefonate anonime e moleste in
arrivo sulla propria linea non costituisce reato alcuno.
2) Nel caso di SMS molesti inviati tramite Internet, tenere in
considerazione che quasi tutti i servizi inviano anche una
sequenza numerica. Questi numeri devono essere trascritti con cura
assieme alla data e all'ora della ricezione perchè rappresentano l'IP
del server che ha inviato l'SMS. L'IP verrà
utilizzato dalle Forze dell'Ordine per avere accesso ai LOG files del provider tramite il
quale il molestatore ha effettuato la connessione ad Internet.
In taluni casi (es. IP statici di grosse aziende o comunque realtà dotate di una
struttura informatica articolata e gestita internamente) l'IP potrebbe essere utile da subito impiegando semplici programmi detti
"IP solver" o "Traceroute": talvolta (non
sempre) possono fornire una localizzazione geografica o addirittura possono "risolvere" direttamente
l'IP in DNS (Domain Name) fornendo una stringa alfabetica significativa. Negli
SMS inviati tramite Internet si trova solitamente anche un altro numero composto da 4 o 5 cifre (es. 92004 - 42420, ecc.). Questo numero rappresenta il codice
"sender" dell'operatore ed è anch'esso molto importante. Anche
nel caso di SMS o telefonate tramite servizi telefonici online
"VOIP" (VoiceOverIP es. Skype) vengono comunicate sequenze
numeriche importanti ai fini dell'indagine. Nel caso di chiamate telefoniche
vocali questi operatori utilizzano dei "gateway"
(interconnessioni) con le linee telefoniche fisse che sono di fatto normali
numeri telefonici: sebbene tali numeri siano intestati all'operatore (non al
molestatore) vanno comunque conservati e trascritti con cura perchè
rappresentano un dato estremamente importante per risalire con relativa
rapidità all'IP e/o utente che ha generato la chiamata telefonica VOIP.
3) La maggior parte dei telefoni GSM in commercio è
dotata di rubriche suddivisibili per "gruppo chiamante". In alcuni casi,
agendo su tali funzioni, è possibile ottenere un potente filtro automatico tale da escludere
completamente ogni suoneria nel caso di chiamate con numero anonimo o estranee ad un determinato
"gruppo" di utenti. E' un provvedimento
limite riservato a casi limite, ma molto efficace. Sentire anche l'operatore per
disponibilità di eventuali filtri di questo tipo, che però ovviamente non
agiscono a livello di telefono cellulare bensì a livello di linea telefonica.
4) A chi desidera un passo successivo nella protezione da chiamate e SMS molesti
consigliamo l'impiego di telefonini con sistema operativo WindowsMobile,
Symbian o Android: per tali telefonini sono disponibili efficacissimi
software gratuiti o a basso costo (in gergo "Apps") ampiamente
modulabili e configurabili seconbdo il tipo e la gravità della molestia: ad
esempio consentono di rigettare automaticamente senza squilli le chiamate con
numero anonimo, le chiamate da determinati numeri, le chiamate con un
determinato prefisso, ecc. Nel caso degli SMS invece svolgono efficace funzione
"antidisturbo" con due modalità: cancellazione immediata
automatica degli SMS da determinati numeri senza lasciare tracce e senza avvisi
acustici (sconsigliato in quanto si perde ogni possibilità di prova) oppure
"trattamento speciale" degli SMS da determinati numeri: in questo caso
(consigliato) gli SMS molesti non vengono avvisati acusticamente come normali
SMS e non sono visibili nella normale lista SMS, ma vengono posti
silenziosamente ed automaticamente in un apposito file di testo per lettura con
comodo o acquisizione agli atti. Tali applicativi sono facilmente reperibili su
Internet per il sistema operativo del Vs. cellulare.
4) Per le linee telefoniche fisse: se non si dispone di apparecchio di linea fissa con display, potrebbe essere utile
acquistarne uno allo scopo di visualizzare chi sta chiamando (caller ID) o
rilevare l'assenza dell'identificativo chiamante prima di rispondere. A volte il
servizio "CallerID" non è disponibile sulla linea e/o per l'operatore
telefonico in uso. Ma è sufficiente richiederne l'attivazione (rif. "attivazione
identificativo chiamante"). In alternativa esiste una vasta offerta di
display esterni
(supplementari) adibiti alla sola visualizzazione del "Caller ID" su linea fissa. I costi sono
assolutamente modici.
La prassi di non rispondere a chi non invia il proprio numero identificativo
chiamante è in aumento anche fra gli utenti non molestati. Non inviare il
proprio "CallerID" è un po' come come bussare a casa di
qualcuno dicendo: "non ti dico chi sono ma devo parlarti".... c'è chi acconsente e chi no, con
motivazioni rispettabili in entrambi i casi.
SERVIZI SPECIALI "OVERRIDE"
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5) L'art. 7 del D.L. 171/98 consentiva a chi era molestato
telefonicamente di richiedere la temporanea
visualizzazione del numero chiamante anche se era stato volutamente
disabilitato l'invio del Caller ID da parte del chiamante. Tale
opportunità non richiedeva denuncia alle autorità competenti ma operava con
varie limitazioni: solo per 15 giorni e solo in determinate fascie orarie,
il costo era di 130,00 Euro.
Attualmente, sebbene semisconosciuta, tale possibilità è ancora presente ed
è sancita senza possibilità di equivoco dal DL 196/03 art. 127.
Art. 7 DL 171/98 (abrogato dal DL 196/03 sulla privacy).
Chiamate di disturbo e di emergenza.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e
anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio
di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate
e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a
ricevere chiamate d'emergenza (*).
Art. 127 DL 196/03 (ha abrogato il DL 171/98 ed è attualmente in vigore).
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
N.B. talvolta l'operatore di telefonia non assiste il cliente alla
prima richiesta, soprattutto chiamando i callcenter. Si tratta di un diritto
poco noto che le compagnie probabilmente vedono con scarsa
simpatia e si guardano bene dal pubblicizzare e/o promuovere. E' consigliabile quindi recarsi
personalmente presso uffici o rappresentanti dell'operatore di telefonia e parlare con un responsabile.
Per quanto riguarda le linee fisse ad esempio Telecom Italia richiede
l'inoltro di un fax con motivazioni dettagliate. Solo Vodafone ha un servizio denominato "Override" che viene di
norma proposto già a livello di callcenter. Gli altri solitamente non
propongono nulla a livello di callcenter ma
confermiamo che tale possibilità esiste nei limiti di cui sopra e può essere
pretesa. I costi di tali servizi non sono modici e variano
secondo operatore e tipo di linea (mediamente 90 euro per 8 o 15 giorni,
tuttavia contattare l'operatore per dati aggiornati e precisi citando i
servizi "Override" e il DL 196/03 art. 127).
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CHI E' IL MOLESTATORE TELEFONICO?
Non abbiamo mai reperito dati esaustivi riferiti a questo
particolare tipo di "appassionati", probabilmente anche a causa del
fatto che tanti episodi non vengono neppure denunciati. Possiamo solo riassumere e
ordinare i
risultati di approfondimenti, casistiche e trattazioni reperite in maniera
disorganica e frammentaria.
Le più diffuse in assoluto
sono ovviamente le molestie telefoniche con sfondo sessuale o comunque
pseudo-sentimentale. Spesso si tratterebbe di persone assolutamente
insospettabili e talvolta
vicine. Il primo passo è sempre quello di creare una vera e propria
lista di sospettati, iniziando fra colleghi di lavoro, vicini di casa, ex fidanzati/e anche lasciati da molti
anni, persone con le quali si sono avute liti condominiali, legali, stradali,
sentimentali, ecc. Occorre partire dal presupposto che ciò che può
essere "perdonato", "dimenticato",
"banale", "trascurabile", "insignificante"
per noi, può invece non esserlo affatto per una mente disturbata o
frustrata. Quindi non vanno trascurate anche le semplici sensazioni, gli
sguardi strani, i leggeri apprezzamenti di
poco conto, i rapporti umani chiusi con liti anche di poco conto, ecc. Il secondo
passo è quello di svolgere una piccola e discreta attività
informativa ("intelligence") sui sospettati: potrebbero
così emergere "voci" fra il vicinato o i colleghi di
lavoro, profili Facebook o simili che delineano una personalità ben
diversa da quella percepibile superficialmente, atteggiamenti strani
già notati da altre persone, precedenti specifici per molestie,
stalking, minacce, ecc. anche su quel/quella collega insospettabile o
quel/quella ex findanzato/a.
Il molestatore telefonico in molti casi ha già fatto una scelta, comunicando
implicitamente la sua debolezza: il canale
telefonico è il punto limite oltre il quale spesso non può o non vuole andare e si "gratifica"
all'idea di rompere le scatole senza essere scoperto. Non si deve comunque mai sottovalutare il problema,
che va sempre ponderato attentamente caso per caso. Le vittime di molestie
telefoniche sono di sesso femminile nel 70% circa dei casi, ma esistono anche casi
giudiziari di "molestatrici" accanite e
addirittura donne che riescono a coinvolgere in qualche modo il nuovo
fidanzato, compagno, amante, ecc. per molestare "l'ex"
(telefonicamente, via Facebook, ecc.).
In generale le armi di cui dovrà dotarsi il molestato sono la
meticolosità
e la pazienza. Far parlare, prendere appunti, registrare, stimolare senza
aggredire e senza provocare, annotare
date, orari, impressioni, files, profili virtuali, ecc.
Più il molestatore si sentirà sicuro di sè e gratificato, più sarà portato ad esporsi
e a commettere errori.
Una leggera modifica alle abitudini (spostamenti, compagnie, locali frequentati,
orari, ecc.) può fornire un elemento di grande importanza, cioè evidenziare se il molestatore è
vicino alla vittima, è informato delle sue abitudini o addirittura la pedina.
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Mai improvvisarsi "investigatori",
soprattutto se si ritiene a rischio l'incolumità fisica, ma agire
sempre per supportare al meglio il lavoro di chi investiga. Soprattutto nei casi
di timori fondati per l'incolumità fisica non esitare ad appoggiarsi ad un
legale, che farà quanto possibile per velocizzare le indagini e fornirà ogni
supporto utile.
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DOCUMENTI
Cassazione: la registrazione di una segreteria telefonica vale come prova penale.
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con decisione n. 5849 del
12 febbraio 2001 ha stabilito che i messaggi registrati in segreteria telefonica costituiscono
elemento idoneo a identificare e perseguire l'autore di minacce e
ingiurie.
12mila euro per molestie telefoniche
La Cassazione conferma la condanna nei confronti di una
donna che in un mese aveva disturbato decisamente troppo una propria
conoscente
31/05/2007
I molestatori telefonici, abituati ad importunare altre persone con
inquietanti telefonate, sono avvisati: lo squillo selvaggio può essere
multato e portare ad un risarcimento di danni morali. Lo ha stabilito la
Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato una
condanna inflitta a Caterina O., una 48enne dipendente dell'assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione Calabria, che per un mese ha tempestato di
telefonate - anche senza dire una parola - la signora Rosa C.
Dissapori sul lavoro? Mancata precedenza al banco del salumiere? Non sono
note le fondamenta su cui poggia il presumibilmente pessimo rapporto tra le
due donne, ma la Cassazione ha stabilito la correttezza della condanna,
consistente in 12 mila euro a titolo di risarcimento danni morali, più
2.550 euro di multa: "il mancato accertamento della causale - si legge
nella motivazione della sentenza - verosimilmente nota alle protagoniste dei
fatti, non incide sull'obiettività e sull'imputabilità soggettiva delle
condotte, di per sé sufficienti a fondare la pronuncia di condanna".
Caterina O. era già stata condannata, ma ha presentato ricorso lamentando
l'assenza di causale per la commissione dei reati contestati, la sommarietà
delle indagini e l'eccessività del risarcimento richiesto. Ricorso respinto
dalla Cassazione, che riguardo al risarcimento danni ha precisato che la
somma "appare congruamente quantificata e giustificata in relazione
alla lunga protrazione delle condotte lesive e alla rilevanza ed intensità
del pregiudizio che notoriamente le molestie insistentemente realizzate con
il mezzo del telefono recano al bene giuridico della tranquillità
individuale".
La donna condannata aveva alternato alle telefonate anche autentiche
operazioni di inseguimento stradale ai danni del suo "bersaglio",
fattore che ha aggravato la sua posizione. La sentenza 21273 della Prima
sezione penale ha stabilito così che le molestie derivanti dalle
"numerose telefonate concentrate in un solo mese" sono state
correttamente sanzionate.
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