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  VITTIME DELLA PRIVACY 

Chi è vittima di molestie telefoniche, che però non contengano gravi documentabili minaccie all'incolumità fisica o al patrimonio, raramente ottiene rapidi risultati da una denuncia se non è uno dei duecentocinquantamila politici nazionali, un grosso industriale o uno degli innumerevoli presidenti di qualcosa. I tempi sono quelli vergognosi della giustizia italiana e carichi di lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine spesso non consentono di indagare le questioni classificate come "minori". 
Impunitas semper ad deteriora invitat. 
Comunque, come vedremo più avanti, i casi di molestie telefoniche danno alla vittima qualche possibilità in più rispetto ad altri "piccoli reati".

N.B. qui consideriamo casi di molestie generiche, non violente o particolarmente minacciose e situazioni simili, comunque orientate al disturbo e alla turbativa. Sono quindi escluse da questo articolo situazioni legate ad es. ad attività estorsive e/o gravemente intimidatorie verso soggetti sensibili (imprenditori, legali, commercianti, mediatori, testimoni di fatti delittuosi, ecc.).

CASISTICHE:

1) INVIO DI MESSAGGI SMS DA INTERNET: diffuso in quanto i messaggi da Internet non contengono ovviamente il numero telefonico del mittente ma solamente (talvolta) un indirizzo IP e un codice identificativo del provider di servizi.
2) INVIO DI MESSAGGI SMS DA CELLULARE: solitamente gli SMS inviati da un cellulare contengono il numero del mittente, anche se egli ha disabilitato la funzione di invio del proprio numero. Tuttavia esisitono servizi ufficiali degli operatori (es. Wind) o paralleli (es. servizi "ANON" di taluni numeri 44xxx) per l'invio di SMS anonimi. La pratica dell'SMS anonimo molesto è molto diffusa fra i giovanissimi.
3) TELEFONATE MOLESTE SENZA INVIO DEL NUMERO DEL CHIAMANTE (caller ID). Le più seccanti e diffuse.

 

PRECAUZIONI GENERICHE

a) Quando fattibile è buona abitudine prendere nota nel tempo di tutte le persone che vengono a conoscenza del nostro numero di cellulare, fin dal giorno dell'attivazione della SIM card. Il modo più semplice per tenere traccia e controllo di ciò è quello di memorizzare tutti i nominativi nel cellulare stesso (inserendo un numero casuale se il vero numero non è disponibile), anche se prevediamo di non avere bisogno di chiamarli.

b) Chiunque, per motivi di lavoro o personali, debba rendere pubblico il proprio numero di cellulare, deve ragionevolmente considerare l'eventualità di avere a che fare prima o poi con dei perditempo. In questo caso non è certo possibile tenere traccia di tutti coloro che vengono a conoscenza del numero; sarà quindi utile prevedere l'acquisto di un secondo cellulare e/o una seconda carta SIM per uso strettamente personale. Questo secondo numero si rivelerà prezioso soprattutto se si dovrà limitare l'accensione dell'altro cellulare.

c) Variare il codice di accesso della segreteria telefonica di rete fissa e talvolta anche GSM. Le segreterie telefoniche consentono spesso l'ascolto dei messaggi a distanza mediante password. Se non si varia la password (cosa molto più frequente di quanto non si pensi) chiunque può ascoltare la segreteria tentando i codici di default (solitamente i classici 1111, 12345, ecc.) e attingere informazioni sulla vita della vittima. Non disabilitare la segreteria se il molestatore lascia messaggi quando nessuno risponde: è come una registrazione.  

d) Considerare il cellulare e il relativo numero come un effetto personale. Così come siamo restii a far vedere la nostra carta di credito o la nostra carta di identità al primo venuto, allo stesso modo è opportuno custodire il cellulare. Ci riferiamo soprattutto ai giovanissimi, che amano scambiarsi il numero di cellulare talvolta ancor prima di sapere il nome di una persona, salvo poi lamentare frequentemente delle molestie soprattutto via SMS. Il cellulare viene ormai definito "third hand" (terza mano): non è quindi esagerato ricorrere alle medesime precauzioni che normalmente riguardano altri beni personali.

e) Evitare di personalizzare la segreteria telefonica con un messaggio vocale dell'utente, soprattutto se di sesso femminile. Si eliminerà un fattore di possibile disturbo a seguito di una ricerca casuale da parte di qualche perditempo.

f) Ricordarsi che, grazie a servizi "chiamaora"e simili, in molti casi un potenziale molestatore può sapere esattamente quando accendiamo il cellulare. Se il controllo è costante, i servizi "chiamaora", "recall" e simili possono fornire al molestatore utili indizi per tracciare le nostre abitudini personali. Se il molestato non è al corrente di questo servizio, e quindi di come disabilitarlo, potrebbe essere portato a sopravvalutare il rischio, magari ipotizzando pedinamenti che non esistono. Questi servizi possono essere disabilitati gratuitamente (sentire proprio operatore). Se non si intende disabilitare questo servizio, è opportuno non accendere e spegnere mai il cellulare negli stessi orari (es. quando usciamo dal lavoro o al risveglio) per non comunicare inconsapevolmente abitudini e orari. 

g) Nel caso di numeri telefonici fissi è una precauzione diffusa richiedere di NON essere inseriti negli elenchi telefonici, soprattutto se intestatari di sesso femminile. E' possibile scegliere questa opzione anche registrandosi sul sito www.190.it di Telecom.


1) Annotare data e ora esatta delle chiamate o degli SMS molesti, creando una cronologia corredata di appunti sugli argomenti e/o di registrazioni. Questi dati potrebbero risultare utili per analizzare anche dopo mesi i tabulati degli operatori di telefonia, ma anche per l'esamina degli orari e dei giorni della settimana allo scopo di carpire aspetti potenzialmente interessanti. Le molestie telefoniche sono uno dei casi previsti dalla legge in cui, a discrezione del magistrato, può essere disposta l'intercettazione in centrale di un numero telefonico: le autorità, dopo avere identificato il numero del chiamante, provvederanno a mettere sotto controllo l'utenza per acquisire prove valide in giudizio. Le prove acquisite dal molestato con registrazioni "fai da te" vengono tenute solitamente in debita considerazione sia da parte degli investigatori che da parte degli organi giudicanti (meglio ancora se integrate con testimonianze di terzi soggetti in ascolto durante le telefonate moleste). N.B. Registrare telefonate anonime e moleste in arrivo sulla propria linea non costituisce reato alcuno. Nel caso di interesse contattateci per valutare il sistema di registrazione automatico/semiautomatico più adatto al vostro caso.

2) Nel caso di SMS molesti inviati tramite Internet, tenere in considerazione che quasi tutti i servizi inviano anche una sequenza numerica. Questi numeri devono essere trascritti con cura assieme alla data e all'ora della ricezione perchè rappresentano l'IP del computer che ha inviato l'SMS. L'IP verrà utilizzato dalle forze dell'ordine per avere accesso ai LOG files del provider internet tramite il quale il molestatore ha effettuato la connessione alla rete.
In taluni casi (IP non dinamici) questo dato potrebbe essere utile da subito impiegando semplici programmi detti "IP solver" o "traceroute". Talvolta i traceroute possono fornire una generica localizzazione geografica dell'IP anche se assegnati in maniera dinamica. Se l'invio dell'SMS è avvenuto da una grossa azienda, o comunque una realtà dotata di una struttura informatica articolata e gestita internamente,  potrebbe addirittura essere possibile "risolvere" direttamente l'IP in DNS (Domain Name System) e ottenere una stringa alfabetica significativa. Quasi sempre troverete un altro numero composto da 4 o 5 cifre (es. 92004 - 42420, ecc.). Questo numero rappresenta il codice "sender" dell'operatore ed è anch'esso molto importante.

3) La maggior parte dei telefoni GSM in commercio è dotata di rubriche suddivise per "gruppo chiamante". In alcuni casi, agendo su tali funzioni, è possibile ottenere un filtro automatico tale da escludere completamente ogni suoneria nel caso di chiamate "riservate" o estranee ad un determinato "gruppo chiuso" di utenti. E' un provvedimento limite riservato a casi limite. Sentire anche l'operatore per eventuali servizi di questo tipo.

4) Esiste la possibilità di installare piccoli software su telefonini dotati di sistema operativo Symbian che rigettano automaticamente le chiamate anonime senza generare suoneria. Nel caso di interesse contattateci per valutare il sistema più adatto.

4) Se non si dispone di apparecchio di linea fissa con display potrebbe essere utile acquistarne uno, allo scopo di visualizzare chi sta chiamando (caller ID) o rilevare l'assenza dell'identificativo chiamante prima di rispondere. In alternativa esiste una vasta offerta di apparecchi esterni (supplementari) adibiti alla sola visualizzazione del Caller ID su linea fissa. I costi sono assolutamente modici. La prassi di non rispondere a chi non invia il CallerID è in aumento anche fra molti utenti non molestati. E' come se qualcuno bussasse alla nostra porta e dicesse: "non ti dico chi sono ma devo parlarti".... c'è chi acconsente e chi no, con motivazioni rispettabili in entrambi i casi.

 

SERVIZI SPECIALI "OVERRIDE"

5) L'art. 7 del D.L. 171/98 consentiva a chi era molestato telefonicamente di richiedere la temporanea visualizzazione del numero chiamante anche se era stato volutamente disabilitato l'invio del Caller ID da parte del chiamante. Tale opportunità non richiedeva denuncia alle autorità competenti ma operava con varie limitazioni: solo per 15 giorni e solo in determinate fascie orarie, il costo era di 130,00 Euro. 
Attualmente, sebbene semisconosciuta, tale possibilità è ancora presente ed è sancita senza possibilità di equivoco dal DL 196/03 art. 127.


Art. 7 DL 171/98 (abrogato dal DL 196/03 sulla privacy).
Chiamate di disturbo e di emergenza.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza
(*).

Art. 127 DL 196/03 (ha abrogato il DL 171/98 ed è attualmente in vigore).
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

N.B. talvolta l'operatore di telefonia non assiste il cliente alla prima richiesta, soprattutto chiamando i callcenter. Si tratta di un diritto poco noto che le compagnie probabilmente vedono con scarsa simpatia e si guardano bene dal pubblicizzare e/o promuovere. E' consigliabile quindi recarsi personalmente presso uffici o rappresentanti dell'operatore di telefonia e parlare con un responsabile. Per quanto riguarda le linee fisse ad esempio Telecom Italia richiede l'inoltro di un fax con motivazioni dettagliate. Solo Vodafone ha un servizio denominato "Override" che viene di norma proposto già a livello di callcenter. Gli altri solitamente non propongono nulla a livello di callcenter ma confermiamo che tale possibilità esiste nei limiti di cui sopra e può essere pretesa. I costi di tali servizi non sono modici e variano secondo operatore e tipo di linea (mediamente 90 euro per 8 o 15 giorni, tuttavia contattare l'operatore per dati aggiornati e precisi citando i servizi "Override" e il DL 196/03 art. 127).

 






CHI E' IL MOLESTATORE TELEFONICO?

Non abbiamo mai reperito dati esaustivi riferiti a questo particolare tipo di "appassionati", probabilmente anche a causa del fatto che la stragrande maggioranza degli episodi non vengono neppure denunciati. Possiamo solo riassumere e ordinare i risultati di approfondimenti, casistiche e trattazioni reperite in maniera disorganica e frammentaria. 

MOLESTIE SESSUALI: le più diffuse. Spesso si tratterebbe di persone assolutamente insospettabili e talvolta vicine. Non è una cattiva idea iniziare la ricerca fra colleghi di lavoro, vicini di casa, ex fidanzati/e anche lasciati da molti anni, cercando di focalizzare semplici e banali sensazioni, uno sguardo strano, leggeri apprezzamenti di poco conto, ecc. Frequentemente la loro età è compresa fra i 35 e i 55 anni, sesso maschile. Il molestatore telefonico in molti casi ha già fatto una scelta, comunicando implicitamente la sua debolezza: il canale telefonico è il punto limite oltre il quale spesso non può o non vuole andare e si "gratifica" all'idea di turbare senza essere scoperto. Non si deve comunque mai sottovalutare il problema, che va sempre ponderato da parte di chi di dovere caso per caso. Le vittime di molestie telefoniche di questo tipo sono quasi sempre donne.
In generale l'arma di cui dovrà dotarsi il molestato è la meticolosità e la pazienza. Reagire serve a poco, meglio far parlare, registrare, stimolare senza aggredire, annotare date, orari, impressioni, ecc. e trasmettere la sensazione di essere moderatamente impauriti. Dimostrare invece di essere seccati o sicuri di se può peggiorare le cose. La strategia di fingere di accondiscendere le proposte del molestatore può invece avere conseguenze imprevedibili: certi molestatori potrebbero comportarsi così forse anche perchè consapevoli di non poter affrontare un confronto diretto e normale. 
Più il molestatore si sentirà sicuro di se e gratificato dai risultati del suo atto, più sarà portato ad esporsi e, forse, a commettere errori. Una leggera modifica alle abitudini (spostamenti, compagnie, locali frequentati, orari, ecc.) può fornire un elemento di grande importanza, cioè evidenziare se il molestatore è vicino o pedina la vittima (durante le telefonate il molestatore potrebbe spendere argomenti tali da confermare o escludere questa grave ipotesi).

Mai improvvisarsi "investigatori", soprattutto se si ritiene a rischio l'incolumità fisica, ma agire sempre per supportare al meglio il lavoro di chi investiga. Soprattutto nei casi di timori concreti per l'incolumità fisica non esitare ad appoggiarsi ad un legale, che farà quanto possibile per velocizzare le indagini e fornirà ogni supporto utile.

 






DOCUMENTI


Cassazione: la registrazione di una segreteria telefonica vale come prova penale. 
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con decisione n. 5849 del 12 febbraio 2001 ha stabilito che i messaggi registrati in segreteria telefonica costituiscono elemento idoneo a identificare e perseguire l'autore di minacce e ingiurie.



12mila euro per molestie telefoniche

La Cassazione conferma la condanna nei confronti di una donna che in un mese aveva disturbato decisamente troppo una propria conoscente

31/05/2007 
I molestatori telefonici, abituati ad importunare altre persone con inquietanti telefonate, sono avvisati: lo squillo selvaggio può essere multato e portare ad un risarcimento di danni morali. Lo ha stabilito la Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato una condanna inflitta a Caterina O., una 48enne dipendente dell'assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, che per un mese ha tempestato di telefonate - anche senza dire una parola - la signora Rosa C.
Dissapori sul lavoro? Mancata precedenza al banco del salumiere? Non sono note le fondamenta su cui poggia il presumibilmente pessimo rapporto tra le due donne, ma la Cassazione ha stabilito la correttezza della condanna, consistente in 12 mila euro a titolo di risarcimento danni morali, più 2.550 euro di multa: "il mancato accertamento della causale - si legge nella motivazione della sentenza - verosimilmente nota alle protagoniste dei fatti, non incide sull'obiettività e sull'imputabilità soggettiva delle condotte, di per sé sufficienti a fondare la pronuncia di condanna".
Caterina O. era già stata condannata, ma ha presentato ricorso lamentando l'assenza di causale per la commissione dei reati contestati, la sommarietà delle indagini e l'eccessività del risarcimento richiesto. Ricorso respinto dalla Cassazione, che riguardo al risarcimento danni ha precisato che la somma "appare congruamente quantificata e giustificata in relazione alla lunga protrazione delle condotte lesive e alla rilevanza ed intensità del pregiudizio che notoriamente le molestie insistentemente realizzate con il mezzo del telefono recano al bene giuridico della tranquillità individuale".
La donna condannata aveva alternato alle telefonate anche autentiche operazioni di inseguimento stradale ai danni del suo "bersaglio", fattore che ha aggravato la sua posizione. La sentenza 21273 della Prima sezione penale ha stabilito così che le molestie derivanti dalle "numerose telefonate concentrate in un solo mese" sono state correttamente sanzionate.

Tratto da Punto Informatico; tutti i diritti riservati a Punto Informatico.



Denunciata Wind: gli Sms anonimi sono molestie telefoniche
04/05/2001.
"Un servizio potenzialmente offensivo della dignità umana": così ADUSBEF spara a zero su Secret SMS Wind, il servizio di Sms anonimi lanciato di recente da Wind, ultimamente offerto anche da Tim in collaborazione con un servizio esterno a numerazione 44xxx, che permette di inviare Sms senza che sia visibile il numero di cellulare del mittente. 
In data 29 novembre 2001 l'Adusbef, Associazione Utenti e Consumatori, nella persona del suo Presidente Elio Lannutti, ha inviato a Gasparri, Ministro delle Comunicazioni, a Rodotà, Presidente dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, e all'Autorità per le garanzie nelle TLC, una lettera di denuncia degli Sms anonimi, definiti fin dalle prime righe come un'"abilitazione all'insulto anonimo". L'Adusbef sottolinea inoltre che la compagnia telefonica è controllata in maggioranza dallEnel, quindi dal Tesoro, come a riprova della maggiore gravità del fatto. La preoccupazione dell'associazione è rivolta soprattutto ai più giovani, indicati come maggiori -ma non i soli- friutori della comunicazione via Sms.
Le frasi pubblicate dal sito di Wind -ma già eliminate- come esempio per utilizzare il servizio, vengono definite nella nota "triviali, rozze e scurrili, offensive della dignità delle persone, forse anche razziste, da sconfinare in molestie telefoniche".
Concludendo con una serie di ulteriori accuse a Wind, tra cui quella di aver lanciato il servizio solo a scopi di lucro, l'Adusbef chiede formalmente che venga bloccato per evitare che provochi eventuali illeciti penali, procurato allarme alle pubbliche autorità, e violazioni punite dagli artt. 658 e 660 del Codice Penale.

Da: www.tiscali.it Tutti i diritti riservati a Tiscali SpA e all'autore dell'articolo.


Telefonini, privacy allo sbando?

La domanda se la pone un lettore di Punto Informatico, utente Tim, perplesso dalla necessità di dover disabilitare un servizio che lo rende più rintracciabile e che è attivato di default.
Tutti i diritti riservati a Punto Informtico. (www.punto-informatico.it)

25/02/03 
Caro Punto Informatico, ti scrivo perché sono preoccupato con quello che sta accadendo con i telefonini e la privacy. Parlo come avrete capito del servizio di Tim, Chiamaora, quello che ti fa arrivare un SMS per avvertirti quando il cellulare di un utente che era spento viene riacceso. Questo significa, per fare un esempio estremo, che se qualcuno mi cerca e trova che ho il cellulare spento può chiedere a Tim di fargli sapere quando lo riaccendo in modo da potermi contattare, che io lo voglia o meno.

Dato che non sono uno che vive di pregiudizi mi sono andato a cercare la pagina del sito di Tim dove si parla del servizio per capire se la gravità della cosa era quella che credevo. Non che avessi dubbi su quanto aveva scritto PI ma mi sembrava talmente grossa da richiedere una conferma: in pratica ciascun abbonato Tim, come il sottoscritto, è tenuto ad essere rintracciabile di default. Se non vuole e, attenzione!, SE sa dell'esistenza di Chiamaora allora può andare su un numero gratis (4920) e disabilitare un servizio che non ha mai richiesto.

Sulla pagina di Tim leggo che quando si chiama basta usare il 5 per farsi mandare l'SMS che ti avverte quando il cellulare che cerchi è di nuovo raggiungibile (solo se lo diventa entro tre ore da quando hai premuto 5). E quell'SMS è gratis fino a fine aprile e poi costerà 15 eurocentesimi. Ok, non è certo una novità, anzi è normale, che certi servizi siano fatti per aumentare il fatturato.

Sono felice da una parte che si possa disabilitare il servizio ma dall'altra mi sento ingabbiato perché sono costretto a disattivare un servizio che io non ho chiesto. Mi sembra davvero una brutta abitudine per un operatore imporre questo genere di soluzione sui propri clienti. Oltretutto una soluzione che, ci piaccia o no, ha anche delle implicazioni di privacy. Basta pensare al caso di chi magari tiene spento il cellulare per non ricevere una certa chiamata ma ad un certo punto lo riaccende per telefonare e, Zac!, riceve proprio quella chiamata che voleva evitare. Ma è solo un esempio.

Francesco P. 


 Documento pubblicato nel sito Electronet Modena Italy 

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