Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





In linea di principio generale in Italia un investigatore privato può compiere solo attività che sarebbero lecite anche se venissero compiute da un privato cittadino.


Un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, violare sistemi informatici, proteggere l'incolumità fisica di chi si sente minacciato, svolgere attività di pubblica sicurezza, limitare le libertà personali.
Mentre un investigatore privato può pedinare in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo. In pratica sono attività che, di per sè, non configurano ipotesi di reato anche se vengono svolte da un privato cittadino.

La differenza sostanziale rispetto ad un privato cittadino sta nel fatto che l’investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS e DM 269/2010 (emendato con DM 56/2015), è autorizzato a svolgere delle indagini in forma professionale, sistematicamente e per conto di terzi dietro pagamento di un compenso.

Anche un privato cittadino può svolgere un'indagine. Ma, non avendo la licenza del Prefetto, può svolgere solo un'indagine in via occasionale e nel suo esclusivo interesse, cioè su questioni che lo riguardano direttamente e personalmente. Spesso sono questioni familiari o comunque confinate nella sfera strettamente privata e personale. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè mancano tutti gli aspetti che la rendono obbligatoria (cioè forma professionale, pagamento di un compenso e indagini svolte sistematicamente per conto di terzi). Es. sentenza 48264/2014 della Cassazione. Ovviamente anche i privati cittadini, così come gli investigatori privati, non possono svolgere indagini con metodi che infrangono la legge (es. spiando in private dimore, causando molestie, minacciando, rubando, violando un domicilio, ecc.). Nè tantomeno possono svolgere indagini per perseguire scopi illeciti (es. diffamare, ricattare, danneggiare, perseguitare, ecc.).   

Considerata la varietà dei bisogni dei clienti, può capitare che le agenzie investigative rifiutino determinati incarichi.
Quasi sempre sono rifiuti giustificati perchè il mandato di indagine ad un'agenzia investigativa deve essere centrato su uno scopo lecito, cioè sulla necessità di far valere o difendere un interesse legittimo. E deve essere attuabile senza infrangere nessuna legge. Ad es. è uno scopo lecito voler scoprire se un proprio dipendente ruba in azienda (indagine difensiva). Mentre non è uno scopo lecito voler scoprire quale nuovo prodotto sta progettando segretamente un concorrente aziendale (violazione del segreto industriale).

Da segnalare inoltre che i mandati alle agenzie investigative, che normalmente prevedono una durata e una scadenza, devono essere pagati a prescindere dai risultati delle indagini. Si tratta di un aspetto ovvio e legittimo, ma incompatibile con indagini su questioni che si verificano saltuariamente e imprevedibilmente: in questi casi sarebbero necessari infatti dei controlli lunghissimi con costi insostenibili.

Il lavoro dell'investigatore privato è assolutamente legale.

Non è possibile denunciare un investigatore privato perchè, agendo con un regolare mandato, ha raccolto delle informazioni per uno scopo lecito e senza infrangere nessuna legge. 
Un investigatore privato, al pari di un privato cittadino, può essere denunciato solo se ha svolto delle attività in contrasto con la legge e/o se ha indagato per uno scopo illecito. Va precisato che, a differenza di un privato cittadino, un investigatore privato può essere soggetto alle aggravanti specifiche previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte dell'art. 615bis). Infine un investigatore privato è un professionista: come tutti i professionisti e tutte le aziende è soggetto alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sulla privacy dei dati personali. Il GDPR non è invece applicabile ai privati cittadini quando trattano informazioni e dati altrui in ambito domestico o comunque per questioni strettamente private e personali.



Approfondimenti

La Legge per tutti (Avv. Acquaviva): quando è reato pedinare? Vedi...
La Legge per tutti (Avv. Acquaviva):
si può denunciare un investigatore privato?
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