PEDINAMENTI E CONTROLLI VIDEO IN LUOGHI PUBBLICI

E' ammesso pedinare qualcuno in luogo pubblico o aperto al pubblico?
In Italia pedinare qualcuno in luogo pubblico o aperto al pubblico di per sè non concretizza ipotesi di reato. Tuttavia il reato può sorgere se il pedinamento viene svolto con un atteggiamento
invasivo e molesto, cioè esplicitamente orientato a turbare e infastidire la persona pedinata (reato di molestie art. 660 CP). Insomma l'esatto contrario di come dovrebbe essere svolto un pedinamento, la cui prima regola è la discrezione. Es. sentenze Cassazione 7393/2000, 5855/2001, 43439/2010, 18117/2014, 11198/2020. Nel caso di molestie gravi e reiterate potrebbe concretizzarsi il reato di stalking (art. 612bis CP).
In linea di principio generale è opportuno che i pedinamenti siano contenuti e proporzionati allo scopo da perseguire. Non devono essere sistematici e invasivi nella vita privata altrui, ma limitati al minimo indispensabile per ottenere le informazioni che si cercano. Va detto infine che se una persona a distanza di tempo viene a sapere di essere stata pedinata e la notizia le crea uno stato d’ansia, non può sporgere denuncia per molestie.


Pedinamento a vista


E' ammesso nascondere e usare un localizzatore satellitare GPS per pedinare qualcuno?
Un dubbio comune visto che in Google ci sono 24000 risultati sul tema. Come sempre in questi casi il parere più autorevole è quello della Cassazione. La Cassazione ha statuito molte volte che usare un localizzatore satellitare GPS nascosto non è un'intercettazione ma una 'modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento'. Es. sentenze 16130/2002, 3017/2007, 3017/2008, 15396/2008, 9667/2009, 9416/2010, 9667/2010, 40611/2012, 21644/2013, 23172/2019. Come già visto nel capitolo precedente, il pedinamento di per sè non concretizza ipotesi di reato. Quindi anche nascondere e usare un localizzatore satellitare GPS di per sè non concretizza ipotesi di reato. Ma se il controllo satellitare viene svolto con un atteggiamento invasivo e molesto, cioè esplicitamente orientato a turbare e infastidire la persona controllata, si rischia una denuncia per molestie. Per approfondire vedere questo articolo del portale del diritto La Legge per Tutti.

La stragrande maggioranza dei controlli con localizzatori GPS nascosti avvengono in famiglia. Le finalità di questi controlli sono quasi sempre lecite, ad es. per tutelare se stessi, il patrimonio, il nucleo familiare o terzi ai primi sospetti di droga, tradimenti, ludopatia, baby gang, circonvenzioni, spese o guadagni anomali, frequentazioni a rischio. Si tratta di controlli pressochè sconosciuti alle cronache giudiziarie.

La situazione cambia se il soggetto controllato può dimostrare di aver subito delle molestie.
Dalle cronache giudiziarie e dalle casistiche pubblicate da noti studi legali emerge che sono quasi sempre controlli svolti da spasimanti respinti, ex coniugi, ex fidanzati o ex amanti che non accettano la fine della relazione, coniugi separati in casa o in fase di separazione legale, partner che rendono la relazione tossica e situazioni simili. Le finalità di questi controlli sono spesso illecite: impaurire, diffamare, molestare, aggredire, ricattare, danneggiare, fare gaslightning, coercizioni e altre forme di manipolazione psicologica violenta.

Dal punto di vista del GDPR (privacy europea dei dati personali) i controlli satellitari GPS effettuati da aziende, professionisti ed enti sono considerati 'trattamento di dati personali'. I privati cittadini non sono invece assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque per questioni limitate alla sfera privata e personale. Approfondimenti sul GDPR cliccare qui. Analisi dello Studio Legale Cataldi sull'impatto del GDPR nel tracking GPS cliccare qui.



Per avere buoni risultati è opportuno dotarsi di localizzatori pedinatori specifici per indagini.


E' ammesso nascondere temporaneamente una microcamera in luogo pubblico e allontanarsi?
I videocontrolli nascosti in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ovviamente a patto che i video non vengano divulgati pubblicamente e che le inquadrature siano limitate alle aree pubbliche interessate. In caso di utilizzo delle videoregistrazioni, i video estratti devono essere proporzionati e attinenti alla finalità prefissata (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, che nel contenuto). Il resto deve essere cancellato o oscurato.
Queste tecnologie video di solito vengono posizionate all'interno di veicoli parcheggiati oppure vengono nascoste dentro insospettabili scatole per impiantistica elettrica. In linea di principio generale le videoriprese nascoste devono essere contenute e proporzionate allo scopo da perseguire: in pratica non devono essere prolungate e indiscriminate, ma limitate al minimo indispensabile per generare documentazione probatoria.

Sebbene di per sè non concretizzino ipotesi di reato, i videocontrolli nascosti in luogo pubblico potrebbero in alcuni casi scontrarsi con le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza. Parliamo soprattutto del notissimo obbligo di segnalare con appositi cartelli che l'area è sottoposta a videosorveglianza (un obbligo che riguarda tutti, anche i privati cittadini). Ma la Cassazione ha statuito che: "In questi casi è irrilevante che non siano state rispettate le istruzioni del Garante della Privacy, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale..." (es. sentenze 22093/2015, 42022/2019). In termini pratici significa che non si rischiano sanzioni connesse alle regole sulla videosorveglianza quando si nasconde temporaneamente una microcamera in luogo pubblico per videoriprendere attività connesse ad illeciti con rilevanza penale in presenza di fondati motivi. Spesso si tratta di danneggiamenti, avvelenamenti di animali, lettere minatorie, furti, rilascio di sostanze tossiche, ecc. avvenuti in tempi recenti. E ci sono fondati motivi per temere che tali illeciti possano ripetersi a breve. Mentre nascondere una microcamera in luogo pubblico per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, oppure per una motivazione priva di rilevanza penale (es. riprendere un coniuge che entra nell'auto dell'amante), potrebbe rientrare nelle regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza.


Video-appostamento elettronico in parco pubblico. Gli apparati specifici e qualitativi fanno la differenza.


E' ammesso fotografare o videoriprendere occasionalmente una persona di nascosto in luogo pubblico, se si è fisicamente presenti sul posto e se si riprende ciò si può anche vedere con i propri occhi?
Spesso è l'atto finale di un controllo iniziato con un pedinamento. Anche questi videocontrolli in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ovviamente a patto di non molestare la persona ripresa, a patto che i video non vengano divulgati pubblicamente e a patto che si tratti di riprese saltuarie o occasionali. A differenza di quanto visto nel capitolo precedente, in questo caso non è possibile neppure parlare di videosorveglianza perchè manca il requisito del controllo a distanza. La condizione caratterizzante è che la persona sia fisicamente sul posto e che riprenda ciò che può anche vedere con i suoi occhi. Da segnalare infine che, secondo la Cassazione, non è ammesso scattare delle foto di nascosto con un teleobiettivo a qualcuno che si trova ad es. in un giardino privato visibile da luogo pubblico solo salendo su una collina lontana. Questo perchè le riprese nascoste in luogo pubblico 'non devono essere fatte con accorgimenti tecnici atti a superare le naturali capacità dei sensi'.


Videoripresa occasionale con cellulare in luogo pubblico. La persona è presente sul posto e riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi.


E' ammesso controllare di nascosto la spazzatura di una famiglia o di un'azienda in luogo pubblico?
La spazzatura può contenere informazioni utili a svelare rapporti di lavoro, secondi lavori, attività illecite, aspetti fiscali, tenori di vita, rapporti bancari, tipologie di spese, attività in nero, medicinali e stato di salute, ecc. Proprio per il suo elevato potenziale informativo, l'ispezione della spazzatura è consentita solo alle Forze dell'Ordine con autorizzazione del GIP. Questo vale anche se la spazzatura è stata gettata in luogo pubblico. Approfondimenti...


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
Tribunale di Trieste: nascondere un GPS per incutere ansia, disturbo, paura e atti persecutori è reato. Vedi...
Tribunale di Treviso: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Tribunale di Reggio Emilia: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: installare un GPS di nascosto non è reato. Vedi...
Tribunale di Brescia: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: il pedinamento non è reato. Vedi...
Diritto.it: approfondimenti sul pedinamento elettronico. Vedi...
Legge per Tutti: vademecum sui pedinamenti. Vedi...
Legge per Tutti: usare un GPS non è reato e non richiede autorizzazioni. Vedi...
Legge per Tutti: filmare persone in luogo pubblico non è reato salvo causare molestia. Vedi...
Tribunale di Lecce: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Studio legale Chiuchini: approfondimenti sulle videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Studio Studio legale Brocardi: risposte a dubbi su foto e videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...





Video appostamenti elettronici per sospetti furti. Le microcamere qualitative e ben nascoste sono fondamentali per il successo di questi controlli.







INDAGINI FAI DA TE

I privati cittadini che svolgono indagini occasionali e nel loro esclusivo interesse su questioni che li riguardano personalmente, commettono il reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 CP)?
Un dubbio comunissimo visto che in Google ci sono 100000 risultati sul tema. Come sempre il parere più autorevole è quello della Cassazione. Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha statuito: "la licenza di investigatore privato è necessaria per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi e in forma professionale dietro pagamento di un compenso". Neppure una di queste condizioni si verifica nel caso di indagini e controlli fai da te. Ovviamente anche i privati cittadini sono tenuti a rispettare i requisiti generali delle indagini private (dettagli...).

A parte gli aspetti legali, va ricordato che le indagini possono in alcuni casi comportare rischi per l'incolumità fisica (es. aggressioni se si viene scoperti e se la persona controllata è violenta), rischi di incidenti stradali (se bisogna fare spostamenti rapidi e improvvisi) e rischi di scoprire delle verità che possono mettere a dura prova la resistenza emotiva. Prima di calarsi nei panni dell'investigatore fai da te è opportuno valutare le circostanze e le persone da controllare.


Fonti e approfondimenti:

Legge per Tutti: indagini svolte da privati cittadini nel loro esclusivo interesse. Vedi...
Studio legale Cataldi: la sentenza 48264/2014. Vedi...
Avv.to Renato D'Isa sulla sentenza 48264/2014. Vedi...









REGISTRARE DI NASCOSTO

I privati cittadini possono registrare o videoregistrare di nascosto delle telefonate o delle conversazioni alle quali prendono parte per raccogliere delle prove nel loro esclusivo interesse su questioni che li riguardano personalmente?
Un'attività frequente ma talvolta percepita ai limiti della legalità. Vediamo come risulta essere la situazione. Partiamo dicendo che c'è una distinzione fra privati cittadini e aziende, professionisti o enti. Nel caso di privati cittadini è un'attività generalmente ammessa. A patto che le registrazioni nascoste siano necessarie per far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto e a patto che non vengano divulgate pubblicamente. Queste registrazioni infatti non sono considerate intercettazioni, perchè un'intercettazione si verifica quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo (rif. artt. 266-271 CPP). Abbiamo approfondito questo principio qui... Secondo la Cassazione: 'Quando la finalità della captazione nascosta è far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una conversazione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa' (es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste effettuate dai diretti interessati nel luogo di lavoro (es. Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA Pomigliano).

Molti studi legali raccomandano di fare le registrazioni nascoste in luogo pubblico o aperto al pubblico. O al limite nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato di chi effettua la registrazione nascosta. Sono quindi da evitare la privata dimora, l'autoveicolo o l'ufficio privato della persona ignara di essere registrata. Ma va detto che ci sono state anche delle eccezioni che hanno tenuto conto di finalità e circostanze (es. Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola).

Da segnalare infine che, se la registrazione nascosta deve essere prodotta in giudizio, è opportuno che almeno una delle persone presenti nella captazione sia parte in causa nel processo (l'accusante, l'accusato o entrambi). Es. un dialogo registrato di nascosto dall'accusante mentre parla con l'accusato di solito viene ammesso. Mentre un dialogo registrato di nascosto da un amico dell'accusante mentre parla con una terza persona potrebbe non essere ammesso. Ovviamente le registrazioni prodotte in giudizio devono essere contenute e proporzionate allo scopo da perseguire. Tutto ciò che non è pertinente deve essere cancellato.

La situazione cambia sostanzialmente per aziende, professionisti ed enti perchè sono assoggettati al GDPR (privacy europea dei dati personali). Il GDPR considera infatti le registrazioni come un 'trattamento di dati personali'.
I privati cittadini non sono invece assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque per questioni private e personali. Per dettagli sul GDPR vedere apposito capitolo.


Microfono wireless per registrazioni nascoste con cellulare Android. Piccolissimo e molto efficace.


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
 Studio legale Rando Gurrieri: le registrazioni nascoste dei privati cittadini. Vedi...

 Legge per Tutti: vademecum per registrare conversazioni di nascosto. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare le proprie telefonate di nascosto non è reato. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare di nascosto sul luogo di lavoro non è reato. Vedi...




Borsa per captazioni nascoste. Qualità e nitidezza delle captazioni fanno spesso la differenza fra una prova valida e una prova da cestinare.







SCOPRIRE I RESPONSABILI DI ATTI VANDALICI

E' ammesso nascondere delle microcamere in luogo pubblico per identificare i responsabili di atti vandalici su beni di proprietà?
Anche questo è un dubbio comunissimo vista la diffusione di danneggiamenti dolosi, vandalismi e sabotaggi. Come sempre andremo a vedere le decisioni della Cassazione. In linea generale nascondere delle microcamere in luogo pubblico per identificare il vandalo di turno non concretizza ipotesi di reato. Es. Cassazione 5591/2006, 22093/2015, 39293/2018, 30191/2021. Dal 2017 solo i danneggiamenti in luogo pubblico sono reati (art. 635 CP). I parcheggi condominiali di norma vengono assimilati alle aree pubbliche (es. Cassazione 53438/2017).

Ricordiamo che le riprese nascoste in luogo pubblico devono rispettare dei requisiti di proporzionalità e non eccedenza. In pratica i controlli devono essere limitati alla durata minima indispensabile per generare documentazione probatoria e devono inquadrare solo le aree pubbliche interessate. Le videoregistrazioni non devono essere divulgate pubblicamente (neppure al vicinato). In caso di utilizzo delle videoregistrazioni, i video estratti devono essere proporzionati e attinenti alla finalità prefissata (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, che nel contenuto). Il resto deve essere cancellato o oscurato.


La Cassazione, nell'emettere le sentenze citate sopra, si è scontrata con il fatto che le riprese nascoste non avevano rispettato le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza. Parliamo soprattutto del notissimo obbligo di segnalare con appositi cartelli che l'area è sottoposta a videosorveglianza (un obbligo che riguarda tutti, anche i privati cittadini). Ma la Cassazione ha statuito che "In questi casi è irrilevante che non siano state rispettate le istruzioni del Garante della Privacy, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale..." (sentenza 22093/2015). Significa che in tempi recenti bisogna essere già stati vittime di atti vandalici, danneggiamenti dolosi o sabotaggi. E devono esserci fondati motivi per temere che tali illeciti possano ripetersi a breve. Mentre nascondere una microcamera in luogo pubblico per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, o per una motivazione priva di rilevanza penale, potrebbe rientrare nelle regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza.


Vedi anche requisiti generali indagini private



Esempio di abitazione vandalizzata. Usare le giuste tecnologie è fondamentale perchè bisogna assicurare non solo la ripresa degli illeciti ma anche il migliore riconoscimento possibile degli autori.


Fonti e approfondimenti:
Atti vandalici e danneggiamenti: filmare di nascosto il resposabile di atti vandalici non è reato (La Legge per Tutti). Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: quando sono penalmente rilevanti? (La Legge per Tutti). Vedi...

Studio legale AltaLex: la videoripresa privata come prova atipica (regime probatorio dei controlli video). Vedi...

Studio legale Canestrini: legittimità e ammissibilità in giudizio delle videoriprese private. Vedi...
Legge per Tutti: cosa succede a seguito di una denuncia per vandalismo? Vedi...




Videocontrollo nascosto da veicolo parcheggiato







SCOPRIRE I RESPONSABILI DI ILLECITI IN AZIENDA

Le aziende possono posizionare delle microcamere nascoste all'interno della loro struttura aziendale per identificare i responsabili di reati?
Sono i c.d. 'controlli difensivi aziendali'  (furti, danneggiamenti dolosi, vandalismi, sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza). La Cassazione ha statuito varie volte che, nel caso di controlli difensivi, le aziende possono ignorare le regole sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro (es. Cassazione 3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018, 13266/2018). Recentemente anche la Corte Europea di Strasburgo si è espressa a favore delle microcamere nascoste in azienda per controlli difensivi (dettagli...). A patto che i controlli rispettino dei requisiti di proporzionalità e non eccedenza considerato il loro scopo (vedere oltre).

Naturalmente devono esserci evidenze, o comunque ragionevoli e documentabili sospetti, che in tempi recenti taluni lavoratori abbiano commesso degli illeciti con rilevanza penale a danno del patrimonio aziendale. E devono esserci fondati motivi per temere che tali illeciti possano ripetersi a breve. Mentre è vietato effettuare controlli nascosti per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, per verificare scorrettezze soggette solo a sanzioni disciplinari o per valutare la produttività dei dipendenti: questi casi rientrano infatti nelle regole e nei divieti sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

Ricordiamo che le riprese nascoste in azienda devono rispettare dei requisiti di proporzionalità e non eccedenza. In pratica i controlli devono essere limitati alla durata minima indispensabile per generare documentazione probatoria e devono inquadrare solo le aree interessate. Le videoregistrazioni non devono essere divulgate pubblicamente (neppure al personale interno). In caso di utilizzo delle videoregistrazioni, i video estratti devono essere proporzionati e attinenti alla finalità prefissata (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, che nel contenuto). Il resto deve essere cancellato o oscurato. Non bisogna riprendere atti di vita privata dei lavoratori (es. i bagni) ed è opportuno che le riprese siano prive di audio. Le riprese nascoste in uffici privati e retrobottega devono essere valutate con maggiore attenzione perchè questi luoghi potrebbero essere assimilati a privata dimora ex art. 615bis (vedi...).


Videocontrollo furti gasolio con sistema tecnologico appositamente realizzato e nascosto sotto TIR. Per avere buoni risultati è importante usare tecnologie investigative di qualità.


I principi generali visti sopra valgono anche per controlli nascosti sui lavoratori fuori dall'orario di lavoro?
Questi controlli sono più delicati. Es. false malattie, abusi legge 104, divieto di concorrenza, abusi di permessi, secondo lavoro, preassunzioni, ecc. Sono controlli che invadono la sfera privata del lavoratore mettendo a nudo frequentazioni, abitudini, questioni familiari, problemi di salute e altro. Quindi sono controlli fortemente condizionati dall'equilibrio fra i principi scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore. Per approfondire vedere ad es. questo documento dello studio legale MBO e questo provvedimento del Garante della Privacy.

Da segnalare che il Garante Privacy, con provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, ha chiarito che il lavoratore ha diritto ad avere accesso alla relazione di un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto (inclusi tracciati GPS, foto, video, ecc.). Nel caso di controlli con localizzatore GPS il lavoratore ha inoltre diritto di sapere se il webserver utilizzato dall'agenzia investigativa per raccogliere i dati satellitari dei suoi spostamenti è residente nello spazio economico europeo ed è conforme GDPR (approfondimenti dello Studio Legale Cataldi...). Per ulteriori dettagli sul GDPR vedere apposito capitolo...


Dipendente 'in malattia'


Si possono controllare di nascosto colf, badanti e baby sitter nel caso di fondati sospetti di furti o maltrattamenti?
Sono controlli molto diffusi perchè nessuno è disposto ad accettare dubbi sulla serietà delle persone che accudiscono i propri cari o che entrano nelle proprie abitazioni. Ma bisogna sapere che questi controlli sono piuttosto delicati perchè non entrano in gioco solo le regole sulla videosorveglianza (che, come visto all'inizio di questo capitolo, generalmente non sono un ostacolo per documentare degli illeciti con rilevanza penale), ma anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in private dimore (cioè in luoghi tutelati dall'art. 615bis). Il fatto che non sia casa loro per la legge non ha importanza. Per controlli di questo tipo è meglio andare da Carabinieri o Polizia, che valuteranno eventuale richiesta al GIP per intercettazioni in privata dimora se ci sono fondati sospetti di reati con pena massima superiore a 5 anni (es. maltrattamenti art. 572 CP). Mentre nel caso di sospetti di furti, o altri reati minori, probabilmente la soluzione migliore è quella di licenziare la persona sospettata. Se proprio si vogliono verificare anche i dubbi di reati minori è importante ricorrere a tecnologie investigative di qualità. Questo perchè le microcamere cinesi nascoste in oggetti vengono spesso scoperte con facilità.


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
Giurisprudenza penale: approfondimenti sentenza 2890/2015. Vedi...
Legge per Tutti: suggerimenti per controllare colf, badanti e baby sitter. Vedi...
Legge per Tutti: approfondimenti sentenza 3255/2020 (microcamere nascoste in azienda). Vedi...
Studio legale MB.O. I controlli sui dipendenti fuori dall'azienda e fuori dall'orario di lavoro. Vedi...
Studio legale Agostini: approfondimenti sulle tipologie di controlli difensivi aziendali. Vedi...



Furti in cassa. In questi casi qualità tecnologica e corretta installazione fanno la differenza.







CONTROLLARE I CELLULARI DEI FIGLI MINORI


I genitori possono controllare il cellulare dei loro figli minori se notano dei comportamenti anomali?
Sono i c.d. 'controlli parentali'. In pratica sospetti di hate speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo, baby-gang, maltrattamenti, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza 08/10/2019): "se il genitore non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..." . Secondo il tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori per preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...". Secondo la Cassazione (sentenza 41192/2014): "il dovere di vigilanza dei genitori sui figli va valutato caso per caso, perchè non è giustificabile qualsiasi intromissione nella sfera del minore ma solo l'intromissione necessaria" .


Fonti e approfondimenti:
Agenda Digitale: l'equilibrio fra la privacy del minore e il dovere di controllo del minore. Vedi...
Legge per Tutti: spiare il cellulare di un figlio minore quando si notano comportamenti anomali non è reato. Vedi...
Legge per Tutti: cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio? Vedi...
Legge per tutti: controlli parentali (quando possono diventare reato). Vedi...
Studio legale Cataldi: sentenza 698/2020 Tribunale di Parma.
Vedi...



Estrazione UFED dati cellulare







ACQUISIRE INFORMAZIONI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI

Quali sono le informazioni liberamente accessibili a chiunque ne faccia richiesta?
Visure catastali e ipocatastali, planimetrie catastali, mappe catastali, estratti di mappa, rendite catastali, perizie immobiliari, visure camerali CCIAA, visure protesti, elenchi soci e cariche aziendali, visure partecipazioni, visure statuti, visure targhe automobilistiche, certificati di residenza, certificati diritti civili, elenchi di proprietà immobiliari e di veicoli intestati a una singola persona, registrazioni marchi e brevetti, ecc. Ottenere queste e altre informazioni è liberamente ammesso. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda interessata.


Link utili per semplici e rapide verifiche online.








FAR CREDERE DI ESSERE ALTRA PERSONA

E' ammesso far credere di essere qualcun'altro/a?
Far credere di essere un'altra persona è una strategia antica come il mondo per ottenere vantaggi o informazioni. Ma in alcuni casi potrebbe violare l'art. 494 CP (sostituzione di persona).

Fonti e approfondimenti:
Studio Brocardi sull'art. 494 CP. Vedi...










Requisiti generali indagini private

I tre requisiti generali delle indagini private che normalmente tracciano il confine della violazione della privacy, cioè il confine fra due diritti opposti: il diritto ad indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate.
  1) SCOPO E NECESSARIETA'
Il primo requisito generale delle indagini private è lo scopo lecito. Di norma è considerato lecito qualsiasi scopo d'indagine connesso alla necessità di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto. Parliamo di necessità connesse alla tutela di salute, reputazione, lavoro, patrimonio, proprietà private, minori, famiglia, incolumità fisiche, risarcimenti danni, diritto di difesa in sede giudiziaria. Ad es. è uno scopo lecito verificare se il proprio coniuge tradisce. Mentre non è uno scopo lecito verificare se l'amante frequenta anche altre persone. Va detto inoltre che queste necessità devono essere inderogabili (cioè inevitabili e urgenti) e devono essere soddisfacibili solo facendo dei
controlli nascosti: sostanzialmente significa che agire in modo nascosto deve essere l'unica strada percorribile. Diversamente, se la persona indagata venisse informata che è sotto controllo, attuerebbe delle contromisure che renderebbero inutili i controlli.
  2) ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Il secondo requisito generale delle indagini private è che le informazioni devono essere acquisite senza commettere dei reati. Ad esempio si commettono dei reati quando si acquisiscono informazioni violando la privacy nelle private dimore, violando la privacy delle comunicazioni a distanza, molestando, corrompendo, minacciando, estorcendo, violando le password, rubando, facendo credere di essere un'altra persona, violando un domicilio, ecc.
Le informazioni ottenute commettendo dei reati di norma generano delle prove non valide, quindi prove non utilizzabili in tribunale. Se tali prove vengono esibite in tribunale è possibile che non vengano prese in considerazione. Anche se lo scopo dell'indagine è lecito e anche se si tratta di prove schiaccianti. Ma oltre al danno la beffa: se la controparte viene a conoscenza di tali prove c'è il rischio che presenti una querela (es. Cassazione 35681/2014). A volte vengono considerate non valide anche le prove non proporzionate, cioè le prove eccessive o non pertinenti considerato lo scopo dell'indagine (vedere terzo requisito sotto). E' quindi fondamentale che l'eventuale esibizione delle prove in Tribunale venga gestita da un legale di fiducia. Terminiamo questo punto ricordando che le informazioni raccolte non devono essere divulgate pubblicamente. Devono essere custodite con cura e devono essere conservate solo per il tempo necessario allo scopo dell'indagine.

  3) PROPORZIONALITA' E NON ECCEDENZA
Il terzo requisito generale delle indagini private è che i controlli devono essere proporzionati e non eccedenti considerato lo scopo dell'indagine. In pratica i controlli non devono essere troppo ampi, prolungati e invasivi nella vita privata della persona indagata, considerando lo scopo dell'indagine. Bisogna quindi mantenere una continenza, che consiste nel limitarsi ad acquisire solo informazioni indispensabili e pertinenti allo scopo dell'indagine nel minor tempo possibile. Le informazioni non indispensabili o non pertinenti potrebbero costituire una violazione della privacy delle persone controllate, quindi devono essere distrutte e restare segrete. Ad es. ipotizziamo dei controlli per un sospetto di doppio lavoro di un dipendente presso un'azienda concorrente. Ma durante i controlli si scopre che il dipendente ha particolari abitudini sessuali. La sessualità del dipendente non c'entra nulla con lo scopo dell'indagine ed è un aspetto della vita privata altamente sensibile: se questa informazione viene divulgata, o comunque menzionata, si genera una violazione della privacy del dipendente.




GDPR (General Protection Data Regulation).

Il GDPR (privacy europea dei dati personali) impone degli obblighi generali ad aziende, professionisti ed enti che offrono beni o servizi a terzi. Rif. decreti 196/2003 (in gran parte abrogato) e 101/2018. In sintesi aziende, professionisti ed enti devono acquisire i dati personali dei cittadini in modo lecito e per uno scopo lecito. L'acquisizione di dati personali deve essere preventivamente notificata ai cittadini, che devono esprimere il loro consenso (è il famoso 'consenso privacy' che tutti firmiamo ovunque). Possono essere acquisiti solo dati strettamente necessari allo scopo dell'acquisizione. I dati acquisiti possono essere utilizzati solo per lo scopo dichiarato, devono essere adeguatamente protetti e non possono essere alterati, indebitamente ceduti, divulgati pubblicamente o conservati oltre i tempi necessari allo scopo dell'acquisizione. Inoltre i cittadini hanno il diritto di imporre delle limitazioni al trattamento dei loro dati personali, hanno diritto di consultarli e hanno il diritto di richiederne la parziale o totale cancellazione (diritto all'oblio). Per il GDPR sono dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: dati anagrafici, reddituali, lavorativi, bancari, sanitari, appartenenza sindacale, religione, convinzioni politiche e filosofiche, orientamento e abitudini sessuali, stato di salute, preferenze e capacità di spesa, spostamenti GPS, abitudini di frequentazione, foto, video e registrazioni audio di persone identificabili, amicizie, relazioni, navigazioni in internet, ecc.


L'art. 13 del GDPR impone che i dati personali raccolti presso l'interessato siano notificati e corredati di consenso. Da notare che le indagini private svolte da figure assoggettate al GDPR non sono esentate dal rispetto dall'art. 13. Ad es. nel provvedimento 9779119/2022 un investigatore privato, che è un professionista assoggettato al GDPR, si è recato in incognito nell'ufficio di una persona indagata e ha registrato di nascosto un dialogo: secondo il Garante della Privacy l'investigatore privato ha agito in contrasto con l'art. 13 del GDPR. A parte l'art. 13, per le indagini private normalmente si applicano delle deroghe agli obblighi generali citati sopra (rif. art. 9 paragrafo 2 lett. F - Regolamento UE 679/2016 - ex art. 13, c. 5 lett. B e 24 e c. 1 lett. F, decreto 196/2003 e art. 14 GDPR - paragrafo 5).

Ricordiamo che i privati cittadini non sono assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque per questioni personali. La condizione caratterizzante è che si tratti di questioni che non hanno nessuna connessione con attività aziendali o professionali, quindi questioni confinate nella sfera privata.


Una prova può essere disconosciuta in giudizio?
Si ma la controparte deve dimostrare che è una prova non pertinente, falsa o alterata. Questo perchè il disconoscimento di una prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (artt. 167 183 CPP). E' importante che l'eventuale disconoscimento di una prova in giudizio venga affidato al proprio legale di fiducia.


Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: valenza processuale delle prove. Vedi...
Studio legale Cataldi: le prove illecitamente acquisite non sono valide (sentenza 35681/2014). Vedi...
Casi di disconoscimento delle prove fotografiche (La Legge per Tutti). Vedi...




Pedinamento a vista







Leggi che tutelano la privacy in precise circostanze





TUTELA DELLA PRIVACY NELLE PRIVATE DIMORE

L'art. 615bis CP è probabilmente il principale riferimento presente nel Codice Penale quando si tratta di violazioni della privacy mediante l'uso di tecnologie investigative. Ma tutela solo la privacy delle persone che si trovano nelle private dimore. In pratica l'art. 615bis vieta la captazione nascosta degli atti di vita privata che le persone svolgono all'interno delle private dimore e vieta l'indebita divulgazione di tali captazioni.

L'art. 615bis è applicabile solo alle captazioni di comunicazioni fra persone fisicamente presenti nello stesso luogo (c.d. 'intercettazioni ambientali'). Non è applicabile alle captazioni di comunicazioni a distanza (c.d. 'intercettazioni telefoniche'): in questi casi si fa riferimento agli artt. 617-623.

Ma cosa sono le private dimore secondo l'art. 615bis?
Un dubbio comunissimo visto che in Google ci sono 320000 risultati sul tema. Con la sentenza 31345/2017 la Cassazione ha delineato i confini generali della privata dimora: "Sono privata dimora i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali le persone svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso". La tutela della privacy offerta dall'art. 615bis CP si estende quindi anche a luoghi adibiti a funzioni di per sé estranee rispetto a quelle tipicamente connesse al concetto di abitazione, purché connotati dal vincolo di abitualità (rif. alla precisazione 'non occasionalmente' della Cassazione).
Esempi di luoghi che sono già stati considerati privata dimora dalla Cassazione: interni di garage chiusi, cantine, camper, roulotte, cuccette di camion, giardini e verande protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico, canoniche delle chiese, spogliatoi, bagni, camere di albergo, retrobottega, uffici privati, sedi di partito, ambulatori medici e altri luoghi soggetti a 'ius excludendi', cioè ambienti dove si può entrare solo con autorizzazione o esplicito consenso del titolare del luogo.
Esempi di luoghi che non sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: autoveicoli (esclusi camper, roulotte e cabine di camion), stanze di ospedali e RSA, celle delle carceri, camerate delle caserme, parcheggi condominiali, aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche, aziende, negozi, strutture sportive. Nel caso di videoriprese da luogo pubblico la Cassazione non ha considerato privata dimora quei luoghi che, pur essendo private dimore, possono essere visti facilmente da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici (es. verande trasparenti, garage aperti, giardini e terrazze non protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico). Vedi...
Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che vietano l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti (PC, cellulari, tablet, reti, router, server, ecc.). Gli strumenti informatici sono quindi una privata dimora virtuale, ma solo se protetti da password. Ad es. secondo il Tribunale di Roma (sentenza 6432/2016) non commette reato un coniuge che prende in mano di nascosto il cellulare non protetto da password dell'altro coniuge per dare un'occhiata ai messaggi.

Cosa sono gli atti di vita privata secondo l'art. 615bis?
Gli atti di vita privata in pratica sono le attività che le persone svolgono nelle private dimore. Possono essere private dimore non solo gli ambienti domestici, ma anche gli ambienti non liberamente accessibili a terzi dove si svolgono attività lavorative o professionali. Sono atti di vita privata (detti anche 'manifestazioni della vita privata') il riposo, lo svago, le conversazioni sia private che professionali, la vita familiare, la vita sessuale, la cura della persona, l'alimentazione, le attività genitoriali e tutte quelle attività connesse alla cultura, allo studio, alla religione, al tempo libero, all'arte e alla professione che le persone svolgono abitualmente in luoghi al riparo da terzi non autorizzati ad accedere.


Reception hotel, banche, aziende sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Ristorante, bar, pub, mensa sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in aree private (facilmente visibili da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici) è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno che si trova all'interno di un veicolo su pubblica via è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in un parcheggio condominiale è generalmente ammesso.


Nascondere una microspia audio all'interno di un autoveicolo è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
E' probabilmente il dubbio più discusso quando si tratta di indagini private. In passato la Cassazione ha statuito varie volte che l'abitacolo di un autoveicolo non era una privata dimora ex art. 615bis. Salvo camper, roulotte o cabine di camion se erano chiaramente usati come privata dimora. Quindi, se venivano rinvenute delle microspie all'interno di autoveicoli, l'art. 615bis veniva escluso (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014). Questo all'atto pratico generava un'assoluzione. Ma dopo i chiarimenti sul concetto di privata dimora introdotti dalla sentenza 31345/2017 (vedere sopra), sembrava essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nella sentenza 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni che però non ha generato condanne), nella sentenza del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e nella sentenza del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora ex art. 615bis.
Tuttavia nella recentissima sentenza 3446/2024 la Cassazione ha statuito per l'ennesima volta che nascondere una microspia audio nell'abitacolo di un autoveicolo non configura il reato previsto dall'art. 615bis. Questo perchè l'autoveicolo non può essere considerato un luogo di privata dimora. L'art. 615bis è infatti applicabile solo nelle private dimore e luoghi assimilati. Escludendo l'art. 615bis, nel nostro Codice Penale non ci sono altri articoli che consentano di perseguire questo tipo di intercettazione.


Registrare o videoregistrare di nascosto chi si trova in casa propria è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
Anche questo è un dubbio molto discusso. In linea di principio generale registrare o videoregistrare di nascosto le persone che si trovano in casa propria non è ammesso se le captazioni avvengono all'insaputa di tutte le persone captate (es. Cassazione 9235/2012 e 36109/2018). E' invece ammesso se nelle captazioni è presente anche il/la titolare della privata dimora che ha fatto le captazioni nascoste (es. Cassazione 22221/2017 e 27160/2018). In questo secondo caso l'ipotesi di violazione della privacy ex art. 615bis può resistere solo se le captazioni nascoste vengono indebitamente pubblicate o divulgate a terzi.
La distinzione fra presenza e assenza di chi effettua la captazione nascosta è stata vista anche nel capitolo delle registrazioni nascoste e discende dagli artt. 266-271 CPP, che considerano intercettazioni le captazioni che avvengono quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo. Se invece la persona che ha effettuato la captazione nascosta è presente nella captazione e se la captazione nascosta è avvenuta in un luogo di sua proprietà (studio, casa, auto) oppure in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di norma non si concretizza nessuna violazione dell'art. 615bis.
Dal punto di vista delle regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza in ambienti domestici le cose non cambiano sostanzialmente. I privati cittadini possono, nel loro ambito domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione o formalità. Purché non ci sia alcuna connessione con un’attività commerciale o professionale, purchè le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza e purchè le videoriprese non vengano pubblicate o divulgate a terzi. Questa situazione è stata confermata anche nel recente parere n. 48950/2022 del Garante della Privacy. Quindi per videosorvegliare la propria casa l'affissione di cartelli interni "area videosorvegliata" non è necessaria. Ma le persone che si trovano non occasionalmente nella casa (es. i familiari) ovviamente devono essere informate della presenza delle telecamere, della loro posizione e delle aree inquadrate.


Se una microspia nascosta in una privata dimora non ha funzionato resta comunque la violazione della privacy ex art. 615bis?
Secondo la Cassazione la violazione della privacy ex art. 615bis si verifica anche 'nell'ipotesi tentata' (sentenza 4669/2018). Il fatto che la microspia non abbia prodotto risultati perchè era guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo sbagliato non ha importanza.



Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: le riprese di giardini e aree private facilmente visibili da luogo pubblico non sono un reato. Vedi...
Legge per Tutti: esempi di estensione della privata dimora. Vedi...
Legge per Tutti: raccolta di casi e sentenze sull'art. 615bis. Vedi...
Studio legale Brocardi: art. 615bis con casi e sentenze. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Pittau sulle estensioni della privata dimora. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Chiuchini. Vedi...



Microspia in auto








TUTELA DELLA PRIVACY PER LE COMUNICAZIONI A DISTANZA

Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la privacy delle comunicazioni a distanza (in pratica le comunicazioni mediante PC, tablet, telefonate, servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram, Messenger, ecc.). In sintesi vietano l'illecita captazione, interruzione, alterazione e divulgazione di comunicazioni a distanza. Es. Cassazione 7091/1988, 13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2005-2006, 28251/2009, 33499/2019.

Gli artt. 617-623 sono applicabili solo alle intercettazioni di comunicazioni a distanza (c.d. 'intercettazioni telefoniche') e tutelano solo gli strumenti che servono per comunicare a distanza. Non sono applicabili alle intercettazioni di comunicazioni fra persone fisicamente presenti nello stesso luogo (c.d. 'intercettazioni ambientali'): in questi casi si fa riferimento all'art. 615bis.

Da citare anche l'art. 617septies che vieta la pubblicazione di audio, foto e video con lo scopo di danneggiare la reputazione e l'immagine di una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il 'revenge porn').


Le comunicazioni fra macchine sono tutelate ex artt. 617-623?
Si. Es. PC o centraline che dialogano fra loro via internet per trasferire automaticamente dei dati senza presenza umana.

L'art. 617bis si applica anche all'installazione di microspie ambientali, microcamere e microregistratori?

Secondo la Cassazione no. L'intercettazione di una comunicazione a distanza si concretizza quando entrambi gli interlocutori sono ascoltabili (vedere sentenze sopra). Microspie ambientali, microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche tecniche per potersi inserire in un canale di comunicazione fra persone distanti. Sono infatti apparati concepiti per il controllo degli ambienti, quindi in questi casi si fa riferimento all'art. 615bis.

L'art. 617bis si applica anche all'uso di un jammer (inibitore di telecomunicazioni) in casa propria per difendersi dal rischio di eventuali intercettazioni con microspie GSM, microcamere 4G, microcamere WiFi, microfoni WiFi, router nascosti e simili?
Secondo la Cassazione no, naturalmente a patto di non bloccare anche le telecomunicazioni dei vicini e/o le telecomunicazioni nelle aree pubbliche adiacenti. Sentenza 39279/2018.

Fonti e approfondimenti:
Studio legale Brocardi: art. 617. Vedi...
Il nuovo articolo 617septies e i suoi limiti (Diritto.it). Vedi... 

 

Microspia in ufficio




Nella nostra nazione è ragionevole ipotizzare che il 70-80% delle indagini private riguardino l'infedeltà di coppia e questioni conseguenti. Secondo 'The Richest' e 'Match.com' l'Italia è la seconda nazione al mondo dove si tradisce di più, dopo la Thailandia. Sebbene il tradimento non sia più reato da mezzo secolo, resta una violazione degli standard delle relazioni con conseguenze traumatiche sia sul piano emotivo che esistenziale.
  



Questa pagina è stata redatta in base alle informazioni offerte dalle fonti citate in ogni capitolo, che possono essere liberamente consultate e approfondite. Tutti i diritti riservati ai proprietari delle fonti. Si ringraziano in particolare il portale del Diritto La Legge per Tutti, lo studio legale Brocardi e lo studio legale Cataldi.


Questa pagina contiene informazioni generiche e sintetiche. Per qualsiasi dubbio o specificità è importante sentire il parere di un legale di fiducia. Ci auguriamo che la pagina sia stata di Vs. gradimento.




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