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N.D.R. l'Italia (nel 2002) poi la Germania e l'Inghilterra si erano già "tolte il dente", precisando tramite sentenze degli organi giudicanti che l'impiego di un localizzatore GPS per scopi investigativi non rientra nella disciplina dell'intercettazione: si tratta di "modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento" e come tale rientra nei mezzi di ricerca della prova con modalità "atipiche o innominate" senza necessità di autorizzazione del giudice. Dagli USA arriva un sostanziale allineamento a questa tesi ormai globale, anche se con sfacettature connesse al loro sistema giuridico (rif. articolo "Tracciato dal GPS della Polizia...").

E' datata 30 Agosto 2007 un'interessante sentenza USA in materia di localizzazione GPS, applicata in questo caso a un dipendente pubblico (rif. articolo "City cellphone follows time-card"). In sintesi l'amministrazione scolastica del distretto di New York ha utilizzato la funzione GPS del telefonino aziendale per tracciare un dipendente a sua insaputa e per documentare numerose scorrettezze inerenti gli orari di lavoro. Il giudice ha dato ragione all'amministrazione scolastica e ha rigettato la tesi di violazione della privacy del dipendente. 
Sebbene possa sembrare retorico, questo spunto di cronaca favorisce un inevitabile confronto con l'Italia dove è noto che licenziare un dipendente pubblico è quasi impossibile: emblematico è il caso dell'ITC Moreschi di Milano, dove dal 2002 un docente è afflitto da una malattia che fatalmente inizia sempre di lunedì e che lo ha portato a tassi di assenteismo fino al 72%. Non osiamo immaginare quante "ulteriori ragioni" avrebbe avuto questo signore se qualcuno lo avesse controllato a sua insaputa come è successo negli USA: lo Stato si troverebbe ora a dovergli elargire scuse contornate da ampio risarcimento e, potete scommetterci, almeno tre-quattro partiti farebbero a gara per eleggerlo deputato.
Ovviamente non sono tutti così: dipendente pubblico è anche il poliziotto che deve autotassarsi per comprare la benzina della volante, dipendente pubblico è anche il cancelliere del tribunale di frontiera....... ma una nazione strozzata dalle tasse e in cronico equilibrio fra sviluppo e recessione non può più permettersi un immenso fardello con colossali sacche di improduttività di sprechi.

Electronet.



Tracciato dal GPS della Polizia. Senza mandato.
Succede negli USA: violazione del Quarto Emendamento o giusta causa, come ha sentenziato il Giudice della Corte di Appello del Wisconsin? Dai dettagli della sentenza si scopre che...

New York - Venerdì scorso, 2 febbraio 2007, la Settima Sezione della Corte di Appello del Wisconsin ha sentenziato che gli investigatori possono installare segretamente un dispositivo di tracking GPS su un veicolo anche in assenza di mandato del Giudice. Si tratta di un'azione che, a detta della Corte, non rappresenta alcuna violazione costituzionale.
Bernardo Garcia aveva sperato fino all'ultimo che la sua Difesa, grazie a questo cavillo, potesse riuscire a far saltare il processo che lo vedeva imputato di spaccio e produzione di methamphetamine. E invece il giudice ha rigettato l'appello, e il rilevamento dei suoi spostamenti è stato considerato utilizzabile dalla Procura.
La questione, che ha fatto già avviare le sirene di Engadget e della testata specializzata GPS Tracking Systems, è piuttosto delicata e, soprattutto, ha a che fare con l'interpretazione del Quarto Emendamento e delle decisioni giurisprudenziali passate.
Secondo la sentenza del giudice Barbara B. Crabb, la Polizia disponeva di un ragionevole sospetto per procedere con l'operazione di tracking - dovuto soprattutto alle confessioni di altri pregiudicati. Azione che la Difesa ha considerato comunque anti-costituzionale poiché priva di mandato di un Giudice. Crabb, però, ha valutato il tutto assolutamente regolare perché non vi è stata "nessuna perquisizione o confisca" - nel pieno rispetto del Quarto Emendamento. 
Eppure, secondo altre interpretazioni l'Emendamento in questione dovrebbe proprio proteggere i cittadini da operazioni di controllo prive di mandato. La Corte, inoltre, ha equiparato il tracking GPS al "pedinamento", al controllo tramite camere a circuito chiuso - che la Legge considera perfettamente legale senza l'interveto di un Giudice - e ai servizi come Google Earth...
La verità legale è probabilmente tutta nei dettagli della sentenza, anche se le polemiche al riguardo sembrano già essere montate. Dagli atti, fondamentalmente, risulta che il più grande "errore" di Bernardo Garcia sia stato quello di utilizzare la macchina di un amico per "i suoi giri". Se avesse usato un veicolo di proprietà, la Polizia non avrebbe potuto far valere il tracking GPS in tribunale senza il suo permesso. 


Da "Punto Informatico". Tutti i diritti riservati a Punto Informatico e all'autore dell'articolo.


CITY CELLPHONE FOLLOWS TIME-CARD 'CHEATER' HOME
By DAVID SEIFMAN City Hall Bureau Chief

August 30, 2007 -- A 21-year employee of the school system could lose his job after officials accused him of repeatedly leaving early - and stunned the worker with data it got by tracking his movements with a city-issued cellphone, The Post has learned. In a precedent-setting case, administrative trial judge Tynia Richard recommended the firing of John Halpin, a veteran supervisor of carpenters, for cutting out before the end of his shift on as many as 83 occasions between March 2 and Aug. 9, 2006. The evidence against Halpin, whose base pay is $300 a day, included time cards that suspiciously appeared stamped on the same machine, even though his duties placed him in different locations each day. 
But there was a clincher: data gathered through the GPS system on Halpin's cellphone, which he accepted in 2005 without being told it might be used to trace his every move. On March 8, for example, supervisors determined that Halpin was last in Manhattan at 1:31 p.m. and was home in Levittown, L.I., at 2:40 p.m. On March 29, Halpin was found at home at 2:38 p.m. The earliest he was caught in Levittown was 1:40 p.m. on June 22. But his shift wasn't supposed to end until 3:30 p.m. Some workers refused the free-phone offer, saying they preferred to use their own cells. 
Richard said the unsuspecting Halpin "admitted he took the phone because he liked the walkie-talkie and other functions it has." She dismissed concerns about whether the city had to warn Halpin in advance of the cellphone's tracking abilities. "The department [of Education] is not expected to notify its employees of all the methods it may possibly use to uncover their misconduct," Richard decided. "The undisputed intent of issuing the cellphone with GPS was for the department to be able to determine the whereabouts of its supervisors in the field." 
Rachel Minter, a lawyer who specializes in labor relations, said she knows of very few similar cases because the law hasn't caught up to the technology. "This is a very interesting case because it raises issues very much on the edge," she said. 
Halpin questioned the reliability of the data and argued that his privacy was invaded, since officials tracked him when he wasn't at work. In fact, the data found Halpin on numerous occasions turned up early for his job, sometimes at 6 a.m. His shift started at 8 a.m. Despite the extra hours Halpin put in without pay, Richard ruled that it didn't mitigate his early departures and recommended he be fired. Halpin has been removed from his duties and is awaiting word on whether Schools Chancellor Joel Klein will follow the administrative judge's recommendation. 

Da "New York Post". Tutti i diritti riservati a New York Post e all'autore dell'articolo.


 

Cassazione - Sezione Quinta Penale.
Sentenza 2 maggio 2002

16130/2002

Oggetto. I controlli a distanza con sistemi di rilevamento GPS non richiedono autorizzazione come le intercettazioni di comunicazioni

Nella sentenza.


Al concetto di intercettazione che consiste in un'attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone rimane estranea l'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti etc. I controlli a distanza con sistemi di rilevamento GPS consistono in una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento, che rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati, e non necessitano dell'osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazione e/o comunicazioni, e neanche del decreto motivato dal PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico.


Sentenza.

Presidente F. Marrone - Relatore M. Fumo
La Corte osserva in fatto e in diritto

Il Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha, tra l'altro, confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal competente GIP il 31/8/2001 nei confronti di B. L., M. B., C. F. ed altri, tutti sottoposti ad indagine per i delitti di associazione per delinquere e furto aggravato.
Ricorre per cassazione il difensore dei tre indagati sopra indicati e deduce: nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono monitorati e ricostruiti attraverso una attività di rilevazione satellitare.
Trattasi di una vera propria attività di intercettazione, la quale deve essere, dunque, autorizzata dal GIP.
Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per l'esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione risulta richiesta (e dunque concessa) per l'attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati.
Ne consegue che ha errato il Tribunale del riesame quando ha rigettato la relativa eccezione difensiva, tempestivamente sollevata innanzi ad esso.
Da ciò la nullità dell'impugnata ordinanza; violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi.
Invero il giudice cautelare ha svilito circostanze (favorevoli agli indagati) di estrema importanza, sostenendo che la semplice disponibilità di un garage o di porticato e di un'autovettura costituiscono la struttura logistica e la predisposizione dei mezzi, vale a dire quegli elementi dai quali dedurre la sussistenza di una struttura associativa e quindi del reato ex art. 416 c.p. [1].
Ne maggior fondamento ha l'affermazione del Tribunale del riesame che vede altro elemento sintomatico nella pretesa sussistenza di un medesimo modus operandi e nell'esistenza di legami con alcuni ricettatori.
Parimenti erra il Tribunale quando passa ad esaminare gli elementi relativi ai singoli reati- fine.
Con riferimento, infatti, alla partecipazione dei sopra indicati indagati ai singoli furti preparati in danno di varie PP. OO., si sostiene che l'incompatibilità degli orari in cui i delitti sarebbero stati consumati, la mancata individuazione da parte del sistema GPS della autovettura nel luogo nel quale il furto veniva consumato, ovvero ancora la mancata corrispondenza del numero degli indagati con il numero delle persone notate a bordo dell'auto sono circostanze irrilevanti.
Arbitrariamente invece è stato ritenuto concludente il fatto che, nel corso delle conversazioni intercettate in auto, siano stati pronunziati nomi o soprannomi che potrebbero corrispondere a quelli degli indagati; violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, da un lato, non ha motivato in ordine all'unica esigenza cautelare ravvisabile (art. 274 lett. C), dall'altro, non ha considerato che, ai sensi del comma II bis dell'art. 275 c.p.p., non può essere applicata la misura custodiale quando sussiste la ragionevole previsione di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio cui possono certamente accedere B. e C.).
Il ricorso deve essere rigettato ed i tre ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
La prima censura è infondata.
Hanno sostenuto i ricorrenti che la mancata previsione nel c.p.p. della necessità di autorizzazione anche per le cc.dd. intercettazioni GPS deriva unicamente dal fatto che, al momento della stesura del codice, tale sistema di controllo satellitare non era ancora stato realizzato.
Si tratta tuttavia sempre di intercettazione e quindi l'autorizzazione del giudice è necessaria.
L'affermazione che precede non può essere condivisa, atteso che la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata un'attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal codice di rito.
Il capo IV del libro III del predetto codice reca, come è noto, intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
L'art. 266 contempla l'ipotesi di intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o di altra forma di telecomunicazione.
L'ultimo comma di tale articolo si riferisce alle intercettazioni tra presenti.
L'art. 266-bis è relativo all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.
L'art. 268 prevede la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni intercettate.
È dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad un'attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone.
Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione.
Ad esso rimane estranea l'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti etc.

Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento.
Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati.

D'altronde, mentre l'intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell'ordinaria attività di controllo ed accertamento demandata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 c.p.p.).
Dunque, non solo non necessita l'osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazione e/o comunicazioni, ma, non essendo in pericolo il predetto principio costituzionale, nemmeno appare necessario il decreto motivato dal PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico (cfr. S.U. sent. n. 6 del 23/2/2000, D'Amuri, rv. 215841).
D'altronde, quando il legislatore ha inteso adeguare il codice di rito ai nuovi ritrovati della tecnica, è intervenuto emanando specifiche norme.
Si pensi all'art. 11 della legge 547/93, che ha introdotto l'art. 266-bis, il quale precisa che è consentita, ovviamente con le modalità e nei limiti di cui agli articoli precedenti, l'intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici, con riferimento ai reati ex art. 266 c.p.p. (oltre che per quelli commessi mediante impiego di tecnologie, appunto, informatiche o telematiche).
Nulla esclude dunque che anche il monitoraggio GPS degli spostamenti dell'indagato possa essere, in futuro, attraverso l'emanazione di idonee norme derogatorie dei principi generali in tema di indagini preliminari, specificamente disciplinato.
La seconda censura è inammissibile, in quanto, in parte, manifestamente infondata, in parte affidata a considerazioni di merito. È certamente lecito ipotizzare sulla base della disponibilità dei locali (garage, fabbricato), mezzi di trasporto (autovettura Audi), nonché dalla stabilità degli accordi con i ricettatori e della costanza delle modalità operative, la sussistenza di un'associazione criminosa volta alla consumazione di delitti contro il patrimonio (nel caso di specie, furti in appartamenti).
Si tratta, naturalmente, di elementi sintomatici dell'esistenza e stabilità del vincolo associativo, elementi che vanno apprezzati e criticamente vagliati.
Altro non ha fatto il Tribunale del riesame, che ha ricordato come i tre indagati, insieme con altri non ricorrenti, risultino coinvolti in più episodi criminosi, portati ad esecuzione con una tecnica identica, avvalendosi sempre della stessa autovettura, ricoverata in una ben identificata autorimessa.
Ai furti seguivano contatti con ben individuati ricettatori.
Insomma, i giudici cautelari hanno certamente motivato il loro convincimento, dando conto della ragione per la quale essi hanno ritenuto che, allo stato, debba essere ipotizzata la sussistenza di una struttura delinquenziale, che agiva secondo uno sperimentato (e rispettato) protocollo.
Le doglianze relative a quanto sostenuto dai giudici cautelari in ordine ai singoli furti (reati-fine) si risolvono in censure di fatto a fronte di un'argomentata interpretazione dei dati indiziari, operata dal Tribunale, il quale ha spiegato, in maniera non illogica, per quale motivo risulti, allo stato, plausibile l'ipotesi ricostruttiva offerta dall'Accusa.
Ne, infine, può condividersi il rilievo inerente le esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame fa chiaramente e motivatamente riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, al pericolo di fuga (per il solo C.), alla proporzione tra l'entità dei fatti e la sanzione che potrebbe essere irrogata.
Rimane così superato il rilievo dei ricorrenti, che riposa sul dettato del comma II bis dell'art. 275 c.p.p.
Se riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (associazione per delinquere e furti pluriaggravati), gli indagati potrebbero essere condannati a pena superiore a quella che consente la concessione del beneficio ex art. 163 c.p.
Tale è la considerazione, chiaramente espressa, dal giudice cautelare, che ha dato conto del suo convincimento (facendo implicitamente riferimento ai parametri ex art. 133 c.p.) e che dunque è immeritevole della censura mossagli.
Deve farsi luogo a comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..


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