PRODOTTI PER AUTODIFESA, ASPETTI NORMATIVI
Non meglio precisati organi di Polizia, interpellati nel mese di
luglio 2007 dal TG5, hanno ribadito che gli spray antiaggressione al peperoncino
sono armi (proprie): chi ne viene trovato in possesso fuori da una
privata dimora è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria (N.B.
il termine "proprie" non è stato citato dal TG5, lo abbiamo aggiunto
in funzione del significato complessivo del messaggio fornito).
Tuttavia, a seguito di una denuncia di questo tipo, alcuni tribunali hanno prodotto sentenze di assoluzione (es.
corte di appello di Brescia o tribunale di Bolzano 09/09/03).
Relativamente al caso di Brescia, che però probabilmente riguardava
il gas CS (non l'Oleoresin Caspicum, detto peperoncino, che non è
neppure un gas), va comunque fatto notare che la Cassazione ha ribaltato il parere della
corte di appello stabilendo che gli spray con gas lacrimogeno, urticante o paralizzante possono
addirittura essere
considerati "armi da sparo" (sentenza 21932); questa creativa pronuncia della Cassazione ha fatto
trasalire gli esperti di armi per alcune incoerenze, con particolare riferimento
alla caratteristica "da sparo". Relativamente ai gas CS (2-Chlorobenzylidene
Malononitrile), ci sono comunque precedenti univoci: la Cassazione penale Sez. 1 con sentenze ad es. n. 27436 del
2005, n. 3131 del 28.5.1998 e n. 1300 del 10.11.1993, ha
sempre stabilito che si tratta di armi proprie la
cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.
La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (prevista
dall’art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110) ha espresso il parere
che quasi tutti gli spray al peperoncino in circolazione sono da considerarsi armi; questo in riferimento all'art. 2 della legge
110/75 e in relazione a quanto disposto dagli artt. 30 comma 1 del TULPS (Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza) e 585 CP, che includono tra le armi qualsiasi strumento la
cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.
Il porto di uno spray antiaggressione
al di fuori dell’abitazione
impone pertanto alle Forze dell’Ordine l’obbligo di segnalazione
all’Autorità Giudiziaria.
Soltanto due prodotti al peperoncino, esaminati dalla
commissione di cui sopra, sono risultati "non armi" in funzione del
modesto contenuto di principio attivo (definito "non in grado di
arrecare danno alla persona"), quindi ammessi per libero porto al di
fuori dell'abitazione. Non sono stati resi noti gli estremi dei prodotti
assolti ne tantomeno gli elementi oggettivi
che hanno generato questo orientamento.
Analoga infine la situazione dei famosi "Taser" (pistole
elettriche) che secondo la legge nazionale sono armi proprie e non possono essere
portate su suolo pubblico neppure da
parte di chi possiede regolare porto d'armi (ricordiamo che la disciplina del
porto d'armi riguarda solamente pistole, fucili e bastoni animati).
E' possibile acquistare e detenere quanto sopra fra le mura domestiche senza adempiere alle
formalità previste dal TULPS? L’art.
49 del TULPS vieta l’introduzione nello Stato di armi per
le quali non è consentito in nessun caso il porto, ma gli strumenti di cui
sopra si trovano regolarmente sul mercato da almeno un decennio.
Anche nell'interpretazione più
restrittiva delle diverse norme, sembrerebbe prevalere la tesi di considerare legale
(o quantomeno tollerata) la detenzione fra le mura domestiche, senza
particolari formalità.
Tutto (poco) chiaro insomma, visto che gli organi giudicanti talvolta assolvono
e talvolta condannano in un contesto dove ogniuno dice la sua.
DURA LEX?
Ma la situazione impone di vedere la
questione anche da punti di vista diversi rispetto a quello normativo: ad esempio, che senso ha l'acquisto di un prodotto bollato
"con modesto contenuto
di principio attivo e quindi non in grado di
arrecare danno", lasciando evidentemente intuire un'efficacia risibile?
Per una donna che ogni sera, a tarda ora, chiude un locale
pubblico in una zona insicura sono meglio un centinaio di ML di CS Reizgas che non lasciano
scampo oppure il prodotto "con modesto contenuto
di principio attivo" o il "braccialetto antistupro" sperando di stimolare la goliardia del
potenziale aggressore? E se l'aggressore è un tipo poco spiritoso che si fa?
Alcune nazioni hanno già affrontato seriamente la questione ammettendo tali
prodotti "per difesa" e delineando composizioni e tipologie. In
Italia invece quasi tutti questi prodotti sono stati classificati "per offesa". E' fuori discussione che, per la nostra legge, qualsiasi strumento
atto ad arrecare danno fisico anche provvisorio è un'arma;
ma non sarebbe opportuno prevedere
una costruzione normativa ad hoc sui prodotti antiaggressione svincolandoli da
leggi fatte quando un banale scippo faceva ancora notizia a livello nazionale?
A conferma che si brancola nel buio citiamo il parere del Gabinetto del Ministro degli Interni N. 17119/110
del Gennaio 2006, dove si tira in ballo un concetto ridicolo: quello di
"MONODOSE". Se l'aggressione viene messa in atto da
due o tre soggetti con la monodose che facciamo?
Nei governi italiani, notoriamente popolati di corrotti, corruttori,
cocainomani, evasori, puttanieri e bancarottieri, è ovvio che gli
ostacoli all'autodifesa del privato cittadino e ad un giro di vite contro la
criminalità di strada siano tutt'altro che marginali: per
molti "non ci sono allarmi, la situazione è
fisiologica".
Altri ancora temono
"una deriva fascista" dimenticando in malafede che fra i
gravissimi danni del buonismo e il dolore dei manganelli c'è una terra di mezzo
popolata di gente perbene.
Completa il quadro la folta schiera trasversale di soggetti che geneticamente dicono sempre NO a
tutto e contestano sempre tutto (non importa cosa e perchè, l'importante è
contestare). Riguardo agli strumenti
antiaggressione ad esempio c'è il timore che questi potrebbero
essere usati anche dai criminali. A parte
il fatto che nelle nazioni dove questi strumenti sono diffusi non c'è
alcuna rilevanza significativa di ciò, ma lo immaginate un criminale che
gira con lo spray? Una storia da libro Cuore :-)
Il senso di insicurezza e di degrado lo si vede facilmente ad es. in quelle
cartine al tornasole che sono i
forum online, dove il malessere viene posto in risalto anche grazie ad un sostanziale
anonimato: fino a qualche anno fa argomenti di questo tipo erano disquisiti
in equilibrio fra garantisti e giustizialisti, mentre oggi c'è una preoccupante
prevalenza di giustizialisti. E' possibile leggere interventi da voltastomaco dove, ad esempio, si discute con freddezza scientifica sul calibro
dei pallettoni necessari ad assicurare morte certa al ladro, dove si auspicano
ronde per andare a caccia di zingari da menare, dove si
discutono tecnicismi legali per ammazzare un rapinatore senza rischiare
penalmente, ecc. Forse solo deliri da esasperazione di una buona quantità di
imbecilli, ma la questione di fondo è
che rischia davvero di avverarsi quel rovescio della medaglia che anche un bambino di dieci anni sarebbe
in grado di prevedere: "impunitas semper ad deteriora invitat".
Qualcuno ha detto che
l'Italia è una mamma dolce e comprensiva con i delinquenti e una matrigna acida
e insofferente con le vittime: chi delinque in Italia conferma
e ringrazia, ed è questa la vera base di un problema contro il quale taser,
ronde più o meno padane,
spray, braccialetti e amenità simili sono come l'aspirina al malato terminale.
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