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 INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 

Da oltre un anno è un tormentone diventato via via sempre più noioso e ciclico: le intercettazioni telefoniche. Intercettazioni di qua e di la, sulle prime pagine dei giornali un giorno si e uno no, legali o illegali, illegali ma pur sempre utili però se sono illegali non si usano, spesso spunto di approfondimenti, dibattiti, informazioni e causa di allarme in ogni strato della società. 
C'è addirittura chi ha modificato radicalmente il modo di esprimersi al telefono e c'è chi la prende in ridere chiedendo "a chi è in ascolto" di non far pubblicare eventuali parolaccie. Su Internet fioriscono dibattiti sui sistemi anti-intercettazione da parte di persone che probabilmente non hanno nulla di più da nascondere di una "canna" o di una scappatella. Eccessi a catena, che vedono come punto di partenza una delle nazioni a più alto tasso di criminalità, illegalità e corruzione del mondo occidentale: situazione da cui è scaturito un vistoso eccesso nel ricorso allo strumento dell'intercettazione e, in ultima analisi, probabili falle nella gestione di questa immensa mole di dati e un timore diffuso di essere intercettati. Già da tempo l'Italia è nota per essere uno dei paesi più intercettati al mondo.

Ma, volendo andare oltre l'allarme, gli eccessi diretti e indiretti connessi alle intercettazioni finiranno per far male alle intercettazioni stesse. Se correttamente impiegate e gestite, le intercettazioni sono infatti uno strumento formidabile (e comodo) per incastrare malfattori, furbi e criminali di varia stazza. Ma, con ciò che è successo, viene da pensare che ormai neppure un deficiente parlerebbe più liberamente al telefono di qualcosa di veramente molto "delicato". Inoltre i vari tipi di eccessi connessi alle intercettazioni hanno finito per stimolare un mercato di certo non recente, ma da anni latente: quello delle contromisure. Skype, criptatori per cellulari con algoritmi da fantascienza, telefoni satellitari, scatolette più o meno pittoresche da applicare al cellulare, email criptate, file audio registrati e criptati, sistemi steganografici a portata di "desktop", il mercato dell'elettronica e dell'informatica è andato rapidamente saturandosi di proposte varie. Insomma, rendersi in qualche modo non intercettabili è un diritto limitato solo dall'imbarazzo della scelta ed è diventato possibile anche per un ragazzino.

Electronet.


Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
(GU n. 221 del 22-9-2006)
Testo in vigore dal 23-9-2006 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Art. 2
1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».

Art. 3
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle
forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2006
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella 



 Documento divulgativo pubblicato nel sito Electronet microelettronica, Modena Italy