ARTICOLI TRATTI DAL CODICE PENALE
Art. 615 bis
Interferenze illecite
nella vita privata
1. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.
(Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98)
Art. 615 ter
Accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena e' della
reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o
il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso
contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 615 quater
Detenzione e diffusione
abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
2. La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 615 quinquies
Diffusione di programmi
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
1. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 616
Violazione, sottrazione
e soppressione di corrispondenza
1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
3. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. (Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.)
Art. 617
Cognizione,
interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche
1. Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.
(Articolo cosi' sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98)
Art. 617 bis
Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche
1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98)
Art. 617 ter
Falsificazione,
alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
( Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98)
Art. 617 quater
Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede
d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da
altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 617 quinquies
Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 617 sexies
Falsificazione,
alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o
telematiche
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
(Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Art. 618
Rivelazioni del
contenuto di corrispondenza
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
2. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 bis
Altre comunicazioni e
conversazioni
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
(Articolo cosi'
sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Documento divulgativo pubblicato nel sito Electronet microelettronica, Modena Italy