Ingresso catalogo online.









 ASPETTI NORMATIVI SULLE TRASMISSIONI DATI E VIDEO IN GAMMA 2.4GHz 

La gamma 2.4Ghz è stata assegnata a uso collettivo a partire dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze del lontano 1983. Per lungo tempo le trasmissioni in gamma 2,4Ghz hanno fatto capo principalmente al DPR 156/1973 (in particolare art. 183), alle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 di Tromso per apparati a corto raggio e ad un decreto spillasoldi del 1981 dove, fra le altre cose, all'art. 5 si imponeva il pagamento di una tassa di concessione governativa di mezzo milione di lire annue per trasmissioni private in tecnologia DECT senza connessione a reti pubbliche di comunicazione e per trasmissioni Spread Spectrum qualora passanti punto-punto sul suolo pubblico
Successivamente, con il DPR 447/2001, la normativa si è avvicinata all'orbita europea e sono stati meglio definiti anche gli impieghi della gamma 2.4Ghz. Attualmente, sintetizzando l'art. 5 del citato DPR, gran parte delle trasmissioni private sarebbero soggette ad "autorizzazione generale".  Nell'art. 6 tuttavia vengono descritti alcuni apparati definiti di libero uso, senza cioè alcuna necessità di autorizzazione generale ne tantomeno di licenza nominativa. Nel caso ad es. delle WLan (reti locali), il libero uso è soggetto tre requisiti basilari: 1) si devono utilizzare apparati operativi su frequenze a uso collettivo (comunemente dette "gamme liberalizzate"); 2) la rete deve essere sfruttata nell'ambito dello stesso fondo, quindi confinata entro un'area privata o più aree private contigue; 3) si deve trattare di collegamenti genericamente definiti "a brevissima distanza e corto raggio". Ne consegue ad esempio che l'uso della WLan è libero se tutti gli elementi interconnessi si trovano all'interno di una singola proprietà privata, mentre se tale sistema viene impiegato per connettere anche una seconda proprietà privata dall'altra parte della pubblica strada necessita l'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale è nella sostanza una dichiarazione da inviare al Ministero delle Comunicazioni secondo quanto previsto dall'art. 8 e allegato B1: bisogna dettagliare apparati utilizzati, antenne, specifiche tecniche generali, distanze, motivazioni del collegamento, ecc. Vale la formula del silenzio assenso: se entro 30 giorni il Ministero non si pronuncia sfavorevolmente l'autorizzazione è definitivamente acquisita per un minimo di dieci anni rinnovabili. L'autorizzazione è tuttavia immediatamente operativa dal momento in cui viene inoltrata al Ministero, non bisogna aspettare 30 giorni.

Un aspetto connesso a WiFi & WLan di cui poco si parla è il sensibile decadimento della velocità di trasferimento dati con l'attenuazione del segnale radio. Tali sistemi garantiscono il massimo delle potenzialità (circa 8-9Mb/s) solo con segnali radio particolarmente forti (un segnale radio "forte" non significa necessariamente trasmissione da brevi distanze, visto che in gamma 2.4Ghz un solo muro può attenuare il segnale anche di 20dBm). Nella sostanza questo limite riguarda anche altri tipi di trasmissione, come ad es. i segnali video
Per ottenere maggiore portata è quindi necessario agire su due fattori spesso interlacciati: potenza di trasmissione e antenne. Mentre in ambito trasmissione video è possibile gestire sia la potenza del trasmettitore che il tipo di antenna, in ambito WLan uno dei due elementi è solitamente fisso: si tratta della potenza che il trasmettitore pone in antenna con un'impedenza di 52Ohm, cioè circa 50mW-16,9dBm; per le WLan quindi non ci sono grandi spazi di manovra perchè la portata in molti casi può essere gestita solo a livello di tipologia e guadagno delle antenne.

Le trasmissioni con potenze irradiate E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) entro un centinaio di mW a tutt'oggi sono legali sia nel campo del WLan che del bluetooth: questo a prescindere dal tipo di antenna, che può anche essere una direttiva ad alto guadagno, purchè la sommatoria di potenza generata dal trasmettitore più guadagno dell'antenna meno perdite di inserzione non superi i 20dBm (100mW). N.B. frequentemente nasce un malinteso: la "potenza di trasmissione" di un sistema radio non è la potenza del trasmettitore bensì la potenza effettiva irradiata nell'etere dall'intero sistema, quindi tenuto conto anche del guadagno dell'antenna e di eventuali perdite a livello di connettori, cavi, saldature, ecc. Basti pensare che se colleghiamo un'antenna da 15dBi (ovvero 13dB) a un trasmettitore da un watt, in realtà irradiamo nell'etere circa 25 watt EIRP. L'antenna ovviamente non può generare potenza in quanto non assorbe energia, e questo vistoso incremento altro non è che una sorta di "concentrazione" del segnale. Volendo fornire un esempio molto indicativo (non ce ne vogliano gli esperti) possiamo citare la lampadina del faro dell'auto: se la accendiamo in aria libera, cioè fuori dal suo alloggiamento all'interno del faro, si ottiene una luce diffusa quasi sferica ma non è possibile illuminare ogni direzione a grande distanza. Se invece la lampadina è nel faro si illuminano zone molto distanti, ma non è possibile ottenere luce diffusa in ogni direzione.

I limiti di potenza EIRP riguardanti WLan e Bluetooth fanno tuttavia sorgere alcuni interrogativi per quanto riguarda un'altra tipologia di trasmissione privata assai diffusa in gamma 2.4Ghz: i segnali video CATV. Questi trasmettitori vengono annessi alle normative Low Power Devices (10mW, 10dBm irradiati). Tende tuttavia a farsi strada l'ipotesi forse un po' azzardata di seguire l'esempio WLan, considerando lecita una potenza max. di 20dBm effettivamente irradiati in riferimento al dipolo isotropico. 
In realtà sono trasmissioni diverse e bisogna comunque guardare anche alle intenzioni del legislatore, che in Europa non è mai stato di manica larga per queste cose e che probabilmente voleva evitare eccessivo intasamento dell'etere. Ad esempio abbiamo visto in una sola stanza anche quattro access point per servire una dozzina di PC in WLan: tutto funziona (quasi) regolarmente e probabilmente c'è ancora possibilità di utilizzare qualche auricolare bluetooth senza grossi problemi (sperando che in quell'ufficio il caffè non inizi a bollire nella tazzina!). Scherzi a parte, in aree molto ristrette possono tecnicamente coesistere vari sistemi WLan o bluetooth 2.4Ghz. Nel caso di trasmissioni video si impiegano invece portanti radio continue, quindi per un massimo di appena quattro trasmettitori attivi nelle vicinanze dopodichè la gamma è satura. Questo aspetto confermerebbe la potenza max. di 10mW (10dBm) quantomeno nell'ottica di contenere le interferenze fra sistemi video 2.4 vicini. 

Da una breve ricerca condotta sul mercato orientato alle soluzioni wireless WLan, radiolink dati, ecc. è emerso che l'offerta 2,4GHz è ben strutturata, ma spesso il comune denominatore è rappresentato da utilizzo smodato di antenne direttive e conoscenza quasi nulla delle norme. Abbiamo raccolto alcune interpretazioni: c'è chi sostiene che per effettuare un bridge di rete 2.4 in direttiva su suolo pubblico non necessitano autorizzazioni in nessun caso, a prescindere dalla potenza di trasmissione, perchè l'utilizzo della 2,4 GHz sarebbe semplicemente libero. Altri ci hanno spiegato che necessita una concessione del Ministero ma non sanno quale. Altri ancora ci hanno risposto con piglio professionale: " per farlo ci vuole una patente da radioamatori! Se si fanno cose simili senza patente bisogna mettere in conto un certo rischio....". Vabbè... Un rivenditore in particolare ha riferito che per un link 2,4 utile a connettere due edifici distanti 400 metri si deve richiedere una non meglio precisata autorizzazione solo se le antenne sono posizionate in esterni, mentre se è possibile stabilire una buona connessione posizionando le antenne in interni nulla è richiesto! Mah.... Lo stesso rivenditore ci ha proposto delle schede PCI con operatività fino a 150 metri fra muri senza antenna direttiva (se è vero quella scheda deve avere una potenza tale da cuocere una bistecca!). Segnaliamo infine che è diffusissimo l'impiego di antenne "grid" con guadagni da 24 a 30dBi: un killeraggio delle norme ma soprattutto del buon senso, perchè il segnale può proseguire per chilometri oltre il previsto punto di arrivo con rischio di arrecare disturbo a terzi e con gran sollazzo degli hacker. 

Electronet.



Sintesi dall'assetto normativo 2.4Ghz in Italia (aggiornamento 2009):

1) Trasmissioni audio e video entro 10mW EIRP: libere.
3) Trasmissioni audio e video entro 100mW EIRP: ? quasi certamente vietate anche entro un'area privata.
4) Trasmissioni audio e video oltre 100mW EIRP: vietate.
5) Trasmissioni WLan entro 100mW EIRP utilizzate entro un'area privata: libere (DPR447/2001).
6) Trasmissioni WLan entro 100mW EIRP tipo radiolink passante punto-punto o multipoint su suolo pubblico: comunicazione al Ministero per l'autorizzazione generale art. 5 DPR 447/2001.
7) Trasmissioni Wlan oltre 100mW EIRP: vietate.


Il Decreto del 26 Marzo 1998 che rende possibile l'impiego della 2.4Ghz nello specifico per reti WLan, WiFi, ecc. (estratto):

Vista la legge 1° Luglio 1997, 1997, n. 189, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva dell'Unione europea 96/2/CE in particolare l'art. 2, comma 1, con il quale viene dato al Ministero il potere di emettere provvedimenti in materia di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, approvativo del regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione CEPT T/R 10-01, relativa ai sistemi di trasmissione a larga banda utilizzanti la tecnica a dispersione di spettro nella banda dei 2,4GHz
Art.1
Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, allegato al decreto ministeriale 31 Gennaio 1983 citato nelle premesse, sono aggiunte le seguenti note:
Frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere usate dal Ministero delle comunicazioni per reti locali per trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro in accordo con la raccomandazione della CEPT T/R 10-01.


  Per approfondire 
Normativa Tecnica Europea ETSI, ed in particolare le norme ETS 300-328: http://www.etsi.fr/.
Licenze Individuali ed Autorizzazioni Generali di Telecomunicazione - DPR 447 del 5-10-2001-GU 300 del 28-12-2001


 Documento pubblicato nel sito Electronet Modena Italy 

Tutti i diritti riservati a Electronet Modena o alle fonti (autori e/o testate) riportate negli articoli pubblicati. Vietata copia, riproduzione e diffusione anche parziale dei testi redatti da Electronet senza esplicito consenso della proprietà. All Rights Reserved. Le pubblicazioni nell'area documenti di questo sito sono fornite gratuitamente "as is" senza garanzie di aggiornamento periodico, senza responsabilità in capo ad Electronet nel caso di impiego improprio, illegale o non conforme delle informazioni acquisite e senza responsabilità nel caso di informazioni errate. Ogni documento viene redatto a fini informativi generali di presumibile interesse comune ed è privo di approfondimenti tecnico/operativi, istruzioni dettagliate, ecc. Electronet offre anche servizi di consulenza, approfondimento e supporto tecnico individuale relativamente alla maggior parte degli argomenti trattati: per costi e modalità visitare la pagina servizi nell'area catalogo del sito.