ASPETTI NORMATIVI SULLE TRASMISSIONI DATI E VIDEO IN GAMMA 2.4GHz
La gamma 2.4Ghz è stata assegnata a uso collettivo a
partire dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze del lontano
1983. Per lungo
tempo le trasmissioni in gamma 2,4Ghz hanno fatto capo principalmente al DPR
156/1973 (in particolare art. 183), alle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 di
Tromso per
apparati a corto raggio e ad un decreto spillasoldi del 1981 dove,
fra le altre cose, all'art. 5 si imponeva il pagamento di una tassa di
concessione governativa di mezzo milione di lire annue per
trasmissioni private in tecnologia DECT senza connessione a reti
pubbliche di comunicazione e per trasmissioni Spread Spectrum qualora passanti punto-punto
sul suolo pubblico.
Successivamente, con il DPR 447/2001,
la normativa si è avvicinata all'orbita europea e sono stati meglio definiti anche gli
impieghi della gamma 2.4Ghz. Attualmente,
sintetizzando l'art. 5 del citato DPR,
gran parte delle trasmissioni private sarebbero soggette ad "autorizzazione
generale". Nell'art. 6 tuttavia vengono descritti alcuni apparati
definiti di libero uso, senza cioè alcuna necessità di autorizzazione generale ne tantomeno di licenza nominativa. Nel caso
ad es. delle WLan (reti locali), il libero uso è soggetto tre requisiti basilari:
1) si devono utilizzare apparati operativi su
frequenze a uso collettivo (comunemente dette "gamme liberalizzate");
2) la rete
deve essere sfruttata nell'ambito dello stesso fondo, quindi confinata entro
un'area privata o più aree private contigue; 3) si deve trattare di
collegamenti genericamente definiti "a brevissima distanza e corto
raggio". Ne consegue ad esempio
che l'uso della WLan è libero se tutti gli elementi interconnessi
si trovano all'interno di una singola proprietà privata, mentre se tale sistema viene impiegato per
connettere anche una seconda proprietà privata dall'altra parte della pubblica
strada necessita
l'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale è nella sostanza una
dichiarazione da inviare al Ministero delle Comunicazioni secondo quanto
previsto dall'art. 8 e allegato B1: bisogna dettagliare apparati utilizzati, antenne, specifiche tecniche generali, distanze,
motivazioni del collegamento, ecc. Vale la formula del silenzio assenso: se
entro 30 giorni il Ministero non si pronuncia sfavorevolmente l'autorizzazione
è definitivamente acquisita per un minimo di dieci anni rinnovabili. L'autorizzazione è tuttavia immediatamente
operativa dal momento in cui viene inoltrata al Ministero, non bisogna aspettare
30 giorni.
Un aspetto connesso a WiFi & WLan di cui poco si parla è il sensibile
decadimento della velocità di trasferimento dati con l'attenuazione del segnale radio.
Tali sistemi garantiscono il massimo delle potenzialità (circa 8-9Mb/s) solo con segnali radio
particolarmente forti (un segnale radio "forte" non significa
necessariamente trasmissione da brevi distanze, visto che in gamma 2.4Ghz
un solo muro può attenuare il segnale anche di 20dBm). Nella sostanza questo
limite riguarda anche altri tipi di trasmissione, come ad es. i segnali video.
Per ottenere maggiore portata è quindi necessario agire su due fattori
spesso interlacciati: potenza di trasmissione e antenne. Mentre in ambito
trasmissione video è possibile gestire sia la potenza del
trasmettitore che il tipo di antenna, in ambito WLan uno dei due elementi è
solitamente fisso: si tratta della potenza che il trasmettitore pone in antenna
con un'impedenza di 52Ohm, cioè circa 50mW-16,9dBm; per le WLan quindi non ci sono
grandi spazi di manovra perchè la portata in molti casi può essere gestita solo
a livello di tipologia e guadagno delle antenne.
Le trasmissioni con potenze irradiate E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated
Power) entro un centinaio di mW a tutt'oggi sono legali sia nel campo del
WLan che del bluetooth: questo a prescindere dal tipo di antenna, che può
anche essere una direttiva ad alto guadagno, purchè la sommatoria di potenza
generata dal trasmettitore più guadagno dell'antenna meno perdite di inserzione
non superi i 20dBm (100mW). N.B. frequentemente nasce un malinteso: la "potenza di
trasmissione" di un sistema radio non è la potenza del trasmettitore bensì la potenza effettiva irradiata
nell'etere dall'intero sistema, quindi tenuto conto anche del guadagno dell'antenna e di
eventuali perdite a livello di connettori, cavi, saldature, ecc. Basti pensare
che se colleghiamo un'antenna da 15dBi (ovvero 13dB) a un trasmettitore da un
watt, in realtà irradiamo nell'etere circa 25 watt EIRP. L'antenna
ovviamente non può generare potenza in quanto non assorbe energia, e questo
vistoso incremento altro non è che una sorta di "concentrazione" del segnale. Volendo fornire un esempio molto indicativo (non
ce ne vogliano gli esperti) possiamo citare la lampadina del faro dell'auto: se
la accendiamo in aria libera, cioè fuori dal suo alloggiamento all'interno del
faro, si ottiene una luce diffusa quasi sferica ma non è possibile illuminare
ogni direzione a grande distanza. Se invece la lampadina è nel faro si
illuminano zone molto distanti, ma non è possibile ottenere luce diffusa in
ogni direzione.
I limiti di potenza EIRP riguardanti WLan e Bluetooth fanno tuttavia sorgere
alcuni interrogativi per quanto riguarda un'altra tipologia di trasmissione
privata assai diffusa in gamma 2.4Ghz: i segnali video CATV. Questi
trasmettitori vengono annessi alle normative Low Power
Devices (10mW, 10dBm irradiati). Tende tuttavia a farsi strada l'ipotesi forse
un po' azzardata di seguire l'esempio WLan, considerando lecita una
potenza max. di 20dBm effettivamente irradiati in riferimento al dipolo
isotropico.
In realtà sono trasmissioni diverse e bisogna comunque guardare anche alle intenzioni del legislatore,
che in Europa non è mai stato di manica larga per queste cose e che
probabilmente voleva evitare eccessivo intasamento dell'etere. Ad esempio
abbiamo visto in una sola stanza anche quattro access point per servire una
dozzina di PC in WLan: tutto funziona (quasi) regolarmente e probabilmente c'è ancora
possibilità di utilizzare qualche auricolare bluetooth senza grossi problemi
(sperando che in quell'ufficio il caffè non inizi a bollire nella tazzina!).
Scherzi a parte, in aree molto ristrette
possono tecnicamente coesistere vari sistemi WLan o bluetooth 2.4Ghz. Nel caso
di trasmissioni video si impiegano invece portanti radio continue, quindi per un
massimo di appena quattro trasmettitori attivi nelle vicinanze dopodichè la gamma è satura. Questo aspetto confermerebbe la potenza max. di 10mW
(10dBm) quantomeno nell'ottica di contenere le interferenze fra sistemi video 2.4
vicini.
Da una breve ricerca condotta sul mercato orientato alle soluzioni wireless WLan, radiolink dati, ecc. è emerso che l'offerta
2,4GHz è ben strutturata, ma spesso
il comune denominatore è rappresentato da utilizzo smodato di antenne
direttive e conoscenza quasi nulla delle norme. Abbiamo raccolto
alcune interpretazioni: c'è chi sostiene che per effettuare un bridge di rete
2.4 in direttiva su suolo pubblico non necessitano autorizzazioni in
nessun caso, a prescindere dalla potenza di trasmissione, perchè l'utilizzo della 2,4 GHz sarebbe semplicemente libero. Altri ci
hanno spiegato che necessita una concessione del Ministero ma non sanno
quale. Altri ancora ci hanno
risposto con piglio professionale: " per farlo ci vuole
una patente da radioamatori! Se si fanno cose simili senza patente bisogna
mettere in conto un certo rischio....". Vabbè... Un rivenditore in particolare ha
riferito che per un link 2,4 utile a connettere due
edifici distanti 400 metri si deve richiedere una non meglio precisata autorizzazione solo
se le antenne sono posizionate in esterni, mentre se è possibile stabilire una buona connessione posizionando le antenne in interni
nulla è richiesto! Mah.... Lo stesso rivenditore ci ha
proposto delle schede PCI con operatività fino a 150 metri fra muri senza antenna direttiva (se è vero
quella scheda deve avere una potenza tale da cuocere una bistecca!). Segnaliamo
infine che è diffusissimo l'impiego di antenne "grid" con guadagni da
24 a 30dBi: un killeraggio delle norme ma soprattutto del
buon senso, perchè il segnale può proseguire per chilometri oltre il previsto
punto di arrivo con rischio di arrecare disturbo a terzi e con gran sollazzo degli hacker.
Electronet.
Sintesi dall'assetto normativo 2.4Ghz in Italia (aggiornamento
2009):
1) Trasmissioni audio e video entro 10mW EIRP:
libere.
3) Trasmissioni audio e video entro 100mW EIRP: ? quasi certamente
vietate anche entro un'area privata.
4) Trasmissioni audio e video oltre 100mW EIRP: vietate.
5) Trasmissioni WLan entro 100mW EIRP utilizzate entro un'area privata:
libere (DPR447/2001).
6) Trasmissioni WLan entro 100mW EIRP tipo radiolink passante punto-punto
o multipoint su suolo pubblico: comunicazione al Ministero per
l'autorizzazione generale art. 5 DPR 447/2001.
7) Trasmissioni Wlan oltre 100mW EIRP: vietate.
Il Decreto del 26 Marzo 1998 che rende possibile
l'impiego della 2.4Ghz nello specifico per reti WLan, WiFi, ecc. (estratto):
Vista la legge 1° Luglio 1997, 1997, n. 189, con la
quale è stato convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva dell'Unione europea
96/2/CE in particolare l'art. 2, comma 1, con il quale viene dato al Ministero
il potere di emettere provvedimenti in materia di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318,
approvativo del regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione CEPT T/R 10-01, relativa ai sistemi di trasmissione a
larga banda utilizzanti la tecnica a dispersione di spettro nella banda dei 2,4GHz
Art.1
Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, allegato
al decreto ministeriale 31 Gennaio 1983 citato nelle premesse, sono aggiunte le
seguenti note:
Frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere usate dal
Ministero delle comunicazioni per reti locali per trasmissione dati a larga
banda con tecniche a dispersione di spettro in accordo con la raccomandazione
della CEPT T/R 10-01.
Per approfondire
Normativa Tecnica Europea ETSI, ed in
particolare le norme ETS 300-328: http://www.etsi.fr/.
Licenze Individuali ed Autorizzazioni Generali
di Telecomunicazione - DPR 447 del 5-10-2001-GU 300 del 28-12-2001
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